Ordinanza n. 284/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 17/06/1992 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 2legge 81/1987
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 134, comma
secondo, 140, comma primo, 567, comma terzo del codice di procedura
penale, nonché dell'articolo 2, numero 8, della legge delega del 16
febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica
per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale), promosso con
ordinanza emessa il 15 maggio 1991 dal Pretore di Lecce - sezione
distaccata di Nardò - nel procedimento penale a carico di Fiorino
Oronzo, iscritta al n. 709 del registro ordinanze del 1991 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima
serie speciale dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 18 marzo 1992 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale, il Pretore di
Nardò, con ordinanza in data 15 maggio 1991, ha sollevato, in
riferimento agli artt. 24, 76, 101 e segg. della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale degli artt. 134 secondo
comma, 140 primo comma, e 567 terzo comma, del codice di procedura
penale, nonché, in via subordinata, della direttiva n. 8, art. 2,
della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81, anche in relazione al
criterio di ragionevolezza (art. 3 Cost., non espressamente
indicato):
che, nel giudizio a quo, le parti non avevano prestato il
consenso affinché il verbale di udienza, ai sensi dell'art. 567
terzo comma, fosse redatto in forma soltanto riassuntiva ed il
giudice, non ravvisando la ricorrenza delle condizioni previste
dall'art. 140, primo comma, ha ritenuto di dover applicare l'art.
134, secondo comma, in base al quale, il verbale in forma
riassuntiva, nell'impossibilità di utilizzare la stenotipia o altro
strumento meccanico, è redatto con la scrittura manuale;
che, ad avviso del giudice remittente, l'art. 134, secondo
comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede la
verbalizzazione in forma riassuntiva e l'eventuale utilizzazione
della scrittura manuale, violerebbe l'art. 76 della Costituzione, non
conformandosi alle specifiche previsioni della direttiva n. 8, e
ponendosi altresì in contrasto con i seguenti altri criteri di cui
all'art. 2 della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81: a) massima
semplificazione nello svolgimento del processo (n. 1); b) adozione
del metodo orale (n. 2); c) immediatezza e concentrazione del
dibattimento (n. 66); d) esame diretto dell'imputato, dei testimoni,
e dei periti da parte del P.M. e dei difensori con garanzie idonee ad
assicurare la lealtà dell'esame, la genuinità delle risposte, (n.
73);
che l'art. 140, primo comma, del codice di procedura penale è
censurato nella parte in cui, prescrivendo che il giudice, in deroga
a quanto prevede il precedente art. 134, comma 3, possa disporre la
redazione del verbale in forma soltanto riassuntiva quando gli atti
da documentare siano di contenuto semplice o di limitata rilevanza,
violerebbe i suindicati principi della legge-delega, di cui all'art.
2, nn. 1, 2, 66 e 73, determinando, tra l'altro, l'eventualità di
un'alternarsi di forme di verbalizzazione diverse nello stesso
processo;
che la medesima disposizione, in relazione alla ipotesi della
sussistenza di una contigente indisponibilità di strumenti di
riproduzione o di ausiliari tecnici, è ritenuta in contrasto con il
principio della legge-delega di cui all'art. 2 n. 8 in quanto, non
menzionando in alcun modo i limiti utili ad accertare la sussistenza
o meno della "contingente indisponibilità", consentirebbe che la
stessa possa di fatto tradursi in una persistente ed indeterminata
indisponibilità;
che l'art. 567, terzo comma, del codice di procedura penale, è
impugnato nella parte in cui prevede che, anche al di fuori delle
ipotesi di cui all'art. 140, il verbale di udienza, sia redatto
soltanto in forma riassuntiva, se le parti vi consentono, assumendosi
che esso si porrebbe in tal modo in contrasto:
a) con l'art. 76 della Costituzione, violando il principio
contenuto nell'art. 2 n. 8, della legge-delega che affida
esclusivamente al giudice, senza alcun condizionamento, la scelta di
una documentazione degli atti processuali diversa da quella
normalmente prevista;
b) con gli artt. 101 e seguenti della Costituzione,
determinando la scelta della forma riassuntiva in base a circostanze
che operano al di fuori del principio di esclusiva soggezione del
giudice alla legge;
che, peraltro, le tre disposizioni denunciate, prevedendo la
possibilità di una verbalizzazione in forma riassuntiva o soltanto
riassuntiva, e l'eventuale ricorso alla scrittura manuale,
violerebbero anche l'art. 24 della Costituzione in quanto,
ostacolando la realizzazione di un'effettiva dialettica processuale,
inciderebbero negativamente sulla garanzia del contraddittorio e sul
diritto di difesa;
che, nell'eventualità in cui la Corte - ribadendo
l'interpretazione secondo cui la verbalizzazione in forma riassuntiva
è prevista dalla direttiva n. 8 dell'art. 2 della legge di delega n.
81 del 1987 - ritenga infondate le precedenti questioni, il giudice a
quo impugna anche la predetta disposizione, nella parte in cui
prevede appunto la possibilità di una verbalizzazione in forma
riassuntiva, ritenendola in contrasto:
a) con l'art. 24 della Costituzione in quanto, ostacolando la
realizzazione di un'effettiva dialettica processuale, inciderebbe
negativamente sulla garanzia del contraddittorio e sul diritto di
difesa;
b) con l'art. 76 della Costituzione risultando irragionevole
la previsione di una forma di verbalizzazione incompatibile con altre
direttive della legge delega, e, segnatamente, con quelle che
impongono: a) l'oralità del dibattimento (n. 2); b) l'immediatezza e
concentrazione del dibattimento (n. 66); c) l'esame diretto
dell'imputato, dei testimoni ecc .. (n 73); d) la realizzazione del
sistema accusatorio, attraverso un "processo di parti", la
"formazione della prova nel dibattimento" e la "partecipazione della
accusa e della difesa su basi di parità in ogni stato e grado del
procedimento";
c) con l'art. 3 della Costituzione (il parametro non è però
indicato in modo espresso), apparendo irragionevole la mancanza di
un'espressa indicazione delle ipotesi in cui le condizioni prescritte
per la verbalizzazione in forma riassuntiva si possano ritenere
effettivamente sussistenti;
che nel giudizio così promosso ha spiegato intervento
l'Avvocatura generale dello Stato chiedendo che le questioni vengano
dichiarate inammissibili o comunque infondate;
Considerato che, come è già stato affermato da questa Corte
(sent. n. 529 del 1990), il punto 8 dell'art. 2 della legge di delega
al Governo, per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale
(legge 16 febbraio 1987, n. 81) prevede come forme fra loro alternative di verbalizzazione quella integrale e quella riassuntiva (vedi
anche ord. n. 77 del 1991) rimettendo alla valutazione del giudice
l'adozione della seconda, in relazione alla semplicità o limitata
rilevanza degli atti processuali ovvero alla contingente
indisponibilità degli strumenti e degli ausiliari tecnici,
presupposti, questi, che, essendo sufficientemente precisi, non
richiedono necessariamente, in sede di attuazione della delega,
ulteriori specificazioni:
che, pertanto, la questione riguardante gli artt.134, secondo
comma, e 140, primo comma, del codice di procedura penale, tendente a
contestare in radice, in riferimento all'art. 76 della Costituzione,
il procedimento di documentazione degli atti dibattimentali mediante
la verbalizzazione in forma riassuntiva, è manifestamente infondata;
che, peraltro, essendo la verbalizzazione in forma riassuntiva
prevista dall'art. 2, punto 8, della legge di delega, è ininfluente
- come già affermato da questa Corte (ord. n. 77 del 1991) - che "le
norme del codice di procedura penale che consentono la forma
riassuntiva possano eventualmente contrastare con altri criteri e
principi della stessa legge, che, ad avviso del giudice a quo,
osterebbero a tale forma di verbalizzazione, essendo evidente che i
criteri e i principi della delega devono essere fra loro armonizzati,
dando prevalenza a quelli che riguardano specificamente le parti
della disciplina presa in considerazione";
che, per quanto riguarda la questione attinente all'art. 567,
terzo comma, del codice di procedura penale, censurato nell'assunto
che il consenso delle parti vincolerebbe il giudice nella scelta
della forma di verbalizzazione, va rilevato che, nella fattispecie,
non avendo le parti manifestato il loro accordo nel consentire la
redazione del verbale soltanto in forma riassuntiva, nessun vincolo
può derivare per il giudice, che, pur in presenza di un eventuale
accordo delle parti, è comunque libero di applicare la norma che
prevede l'alternativa fra la redazione integrale e la redazione
riassuntiva (art. 134) nonché la norma che, in presenza di
determinati presupposti, lo facoltizza ad adottare la seconda anche a
prescindere dalla riproduzione fonografica (art. 140);
che, pertanto anche tale questione appare manifestamente
infondata;
che ad identiche conclusioni deve pervenirsi in relazione
all'ultima censura riguardante la direttiva di cui all'art. 2, punto
8, della legge di delega n.81 del 1987, censurato nella parte in cui
prevede appunto la possibilità della verbalizzazione in forma
riassuntiva, sia perché tale forma è meramente alternativa rispetto
all'altra principale e che il legislatore delegante ha mostrato di
preferire (vedi sent. n. 529 del 1990), cioè quella della
verbalizzazione integrale, sia perché appare ragionevole prevedere
che, in alcune ipotesi, non sia essenziale, per garantire il
contraddittorio ed il diritto di difesa, assicurare la pedissequa
corrispondenza della documentazione agli atti che essa riproduce, sia
perché, infine, non può ravvisarsi alcun contrasto con gli altri
invocati principi contenuti nella legge delega, i quali non possono
essere intesi in senso assoluto ma vanno invece considerati nel
complessivo ambito generale della disciplina concreta nella quale si
traducono, con le deroghe e le eccezioni, cioè, che il legislatore
pone, suscettibili di censura solo se idonei a privare di contenuto i
predetti principi;
Visti gli artt.26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 134, secondo comma, 140, primo comma, 567,
terzo comma, del codice di procedura penale, nonché dell'art. 2 n. 8
della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al
Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di
procedura penale), sollevate, in riferimento agli artt. 24, 76, 101 e
seguenti della Costituzione, dal Pretore di Lecce - sezione
distaccata di Nardò - con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 17 giugno 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:284 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte