Ordinanza n. 285/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/07/1987 · relatore Renato Dell'Andro
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 9legge 689/1981
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 24
novembre 1981, n. 689 ("Modifiche al sistema penale") promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 5 ottobre 1985 dal giudice istruttore del
Tribunale di Agrigento nel procedimento penale a carico di Gucciardo
Rosario ed altri iscritta al n. 882 del registro ordinanze 1985 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23 della 1ª
serie speciale dell'anno 1986;
2) ordinanza emessa il 27 gennaio 1986 dal giudice istruttore del
Tribunale di Agrigento nel procedimento penale a carico di Florio
Antonino iscritta al n. 621 del registro ordinanze 1986 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52 della 1ª serie
speciale dell'anno 1986;
3) ordinanza emessa il 20 giugno 1987 dal Tribunale di Agrigento
nel procedimento penale a carico di Graci Vincenzo ed altri iscritta
al n. 837 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 7 della 1ª serie speciale dell'anno
1987;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1987 il Giudice
relatore Renato Dell'Andro;
Ritenuto che il giudice istruttore del Tribunale di Agrigento, con
ordinanze emesse il 5 ottobre 1985 (Reg. Ord. 882/85) e il 27 gennaio
1986 (Reg. Ord. 621/86) ed il Tribunale di Agrigento con ordinanza
emessa il 20 giugno 1986 (Reg. Ord. 837/86) hanno sollevato questione
di legittimità costituzionale, con riferimento all'art. 3 cost.,
dell'art. 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ("Modifiche al
sistema penale") nella parte in cui dispone, senza alcuna
giustificazione, in riferimento alle ipotesi di "furto di selvaggina
ad opera di cacciatori", l'applicazione della sola sanzione
amministrativa se il fatto è commesso con violazione della legge
statale 27 dicembre 1977, n. 968 e l'applicazione della sanzione
penale (artt. 624, 625, n. 7 c.p.) se il fatto è commesso con
violazione della legge regionale siciliana 30 marzo 1981, n. 37;
Considerato che per l'identità delle rispettive questioni i
giudizi debbono essere riuniti;
che tutte le questioni sollevate con le predette ordinanze sono
state dichiarate non fondate da questa Corte con la sentenza n. 97
del 1987, mentre nelle ordinanze di rimessione non si rinvengono
profili o motivi nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte
con la sentenza in parola;
che, pertanto, le questioni vanno dichiarate manifestamente
infondate;
Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9
delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 24
novembre 1981, n. 689 ("Modifiche al sistema penale") sollevate, con
riferimento all'art. 3 Cost., dal giudice istruttore del Tribunale di
Agrigento e dal Tribunale di Agrigento con le ordinanze indicate in
epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: DELL'ANDRO
Depositata in cancelleria il 23 maggio 1987.
Il cancelliere: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:285 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte