Ordinanza n. 285/1989
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/05/1989 · relatore Renato Dell'Andro
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 180/1981
- art. 5legge 180/1981
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, primo
comma e 5, ultimo comma, della legge 7 maggio 1981, n. 180 (Modifiche
all'ordinamento giudiziario militare di pace) promosso con ordinanza
emessa il 10 giugno 1988 dal Procuratore militare della Repubblica di
Cagliari nel procedimento penale a carico di Calvanese Luciano,
iscritta al n. 401 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale,
dell'anno 1988;
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 1989 il Giudice
relatore Renato Dell'Andro;
Ritenuto che con ordinanza 10 giugno 1988 il Procuratore militare
della Repubblica di Cagliari, nel corso di un'istruttoria sommaria,
ha sollevato, in riferimento all'art. 108, secondo comma, Cost.,
questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, primo comma e
5, ultimo comma, della legge 7 maggio 1981, n. 180 (Modifiche
all'ordinamento giudiziario militare di pace) nella parte in cui
consentono che un magistrato militare con funzioni di pubblico
ministero possa iniziare ed esercitare l'azione penale e privare
l'imputato della libertà personale pur essendo privo, a causa della
mancata istituzione dell'organo d'autogoverno della magistratura
militare, della garanzia d'indipendenza che gli dovrebbe essere
assicurata per legge;
che, in particolare, il Procuratore militare remittente -
ricordato che analoga questione di legittimità costituzionale, già
sollevata in altri procedimenti, è stata dichiarata manifestamente
infondata dal Tribunale militare di Cagliari ed irrilevante dalla
Corte militare d'appello, sezione distaccata di Verona - ha
osservato:
1) che, a suo parere, la sentenza n. 266 del 1988 di questa
Corte ha accertato che i magistrati militari sono rimasti privi delle
garanzie d'indipendenza richieste dalla Costituzione;
2) che, alla stregua di questa interpretazione della suddetta
sentenza, è da ravvisarsi l'illegittimità costituzionale delle
norme impugnate, nella parte in cui consentono che possano continuare
a svolgere attività giurisdizionale organi privi della garanzia
d'indipendenza;
3) che, invero, non potrebbe ritenersi che i magistrati
militari, dichiarati dalla precitata sentenza privi delle garanzie
d'indipendenza, siano invece indipendenti sol perché in fatto non
dipendono da nessuno;
4) che, infine, nemmeno potrebbe replicarsi che al legislatore
debba essere concesso un tempo ragionevole e congruo per istituire un
organo d'autogoverno della magistratura militare, avendo la predetta
sentenza ritenuto non più tollerabile che, a quasi sette anni
dall'entrata in vigore della legge n. 180 del 1981, non sia stata
data completa attuazione all'art. 108 Cost.;
Considerato che il pubblico ministero, in quanto privo di poteri
decisori (e, in particolare, del potere d'emettere provvedimenti
restrittivi della libertà personale) non è legittimato a promuovere
giudizi di legittimità costituzionale (cfr. sentenze di questa Corte
nn. 40, 41 e 42 del 1963 ed ordinanze n. 186 del 1971, n. 5 del 1979
e n. 163 del 1981);
che, pertanto, la proposta questione di legittimità
costituzionale va dichiarata manifestamente inammissibile per difetto
di legittimazione del procuratore militare della Repubblica a
sollevarla;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 1, primo comma, e 5, ultimo
comma, della legge 7 maggio 1981, n. 180 (Modifiche all'ordinamento
giudiziario militare di pace) in riferimento all'art. 108, secondo
comma, Cost., sollevata dal Procuratore militare della Repubblica di
Cagliari con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1989.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 25 maggio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:285 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte