Ordinanza n. 285/1998
Altra decisione · depositata il 17/07/1998 · relatore Valerio Onida
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 52d.lgs. 22/1997
usata come parametro
- art. 76Costituzione
- art. 3Costituzione
- art. 9Costituzione
- art. 32Costituzione
- art. 2legge 146/1994
citata
- art. 3d.l. 397/1988
- art. 34legge 689/1981
- art. 35legge 689/1981
- art. 52d.lgs. 389/1997
- art. 7d.lgs. 389/1997
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 52 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive
91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE
sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), promossi con due
ordinanze emesse il 9 aprile ed il 19 marzo 1997 dal pretore di
Pescara, sezione distaccata di San Valentino in A.C. e con ordinanza
emessa il 9 ottobre 1997 dal pretore di Pescara, rispettivamente
iscritte ai nn. 37, 38 e 157 del registro ordinanze 1998 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 6 e 12, prima serie
speciale, dell'anno 1998;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1998 il giudice
relatore Valerio Onida;
Ritenuto che il pretore di Pescara, sezione distaccata di S.
Valentino in A.C., con due ordinanze identicamente motivate, emesse
il 9 aprile e il 19 marzo 1997, pervenute a questa Corte entrambe il
15 gennaio 1998, e iscritte rispettivamente al n. 37 e al n. 38 del
r.o. del 1998, ha sollevato questione di legittimità costituzionale,
in riferimento agli artt. 76, 3, 9, secondo comma, e 32 della
Costituzione, dell'art. 52 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE
sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di
imballaggio), che punisce con sanzioni amministrative le condotte di
omessa comunicazione alle autorità competenti della qualità e
quantità di rifiuti prodotti, nonché di omessa o incompleta tenuta
dei registri di carico e scarico dei rifiuti, condotte
precedentemente configurate come reati contravvenzionali dagli
articoli 3, commi 3 e 5, e 9-octies del decreto legge 9 settembre
1988, n. 397, come convertito, con modificazioni, dalla legge 9
novembre 1988, n. 475;
che tale sopravvenuta depenalizzazione appare al remittente in
contrasto con i principi e i criteri direttivi dettati per
l'esercizio della delega dall'art. 2, lettera d), della legge 22
febbraio 1994, n. 146 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità europee -
legge comunitaria 1993), sulla cui base è stato emanato il decreto
legislativo n. 22 del 1997, e dunque in contrasto con l'art. 76 della
Costituzione;
che infatti, in primo luogo, secondo il giudice a quo, la legge
di delega, prevedendo che fosse fatta "salva l'applicazione delle
norme penali vigenti", avrebbe imposto al Governo di mantenere
integralmente le fattispecie penali già previste come tali nelle
materie oggetto della delega;
che comunque, sempre secondo il remittente, la previsione, nella
legge di delega, di sanzioni penali o amministrative identiche a
quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti "per
violazioni che siano omogenee e di pari offensività", la
prescrizione del "mantenimento dei livelli di protezione ambientale
previsti dalla normativa nazionale ove più rigorosi di quelli
derivanti dalla normativa comunitaria" (art. 36, lettere b) e c),
della legge n. 146 del 1994), e l'indicazione secondo cui andavano
previste sanzioni penali nei casi in cui le infrazioni ledano o
espongano a pericolo interessi generali dell'ordinamento interno del
tipo di quelli tutelati dagli articoli 34 e 35 della legge 24
novembre 1981, n. 689, fra i quali dovrebbero annoverarsi gli
interessi di tutela ambientale protetti dalla disciplina dei rifiuti,
avrebbero precluso la depenalizzazione delle fattispecie considerate;
che, ad avviso del giudice a quo, non si potrebbe giustificare la
scelta del legislatore delegato in base al carattere formale degli
inadempimenti sanzionati, poiché la tutela dell'interesse protetto
si baserebbe sulle verifiche e sui controlli preventivi e successivi
circa le modalità di gestione dei rifiuti; e del resto lo stesso
legislatore delegato avrebbe mostrato di non attribuire in via
generale una rilevanza solo formale alle violazioni in questione, sia
prevedendo sanzioni amministrative attenuate per casi di
incompletezza o inesattezze meramente formali dei registri di carico
e scarico, sia tenendo conto, nella disciplina degli obblighi di
comunicazione e di tenuta dei registri, delle dimensioni
dell'attività, con esoneri e semplificazioni per i casi di minore
rilevanza;
che inoltre, secondo il remittente, l'obbligo di comunicazione
costituirebbe la necessaria premessa per l'accertamento delle
fattispecie tuttora penalmente sanzionate, anche tenendo conto della
finalità fondamentale dello stesso decreto legislativo di assicurare
un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci; che
pertanto la depenalizzazione delle violazioni in esame sarebbe in
contrasto con il principio di ragionevolezza; darebbe luogo a
disparità di trattamento sanzionatorio rispetto al caso di
violazione, penalmente sanzionata, degli obblighi di iscrizione e di
comunicazione previsti, per talune attività, dagli articoli 30, 31,
32 e 33 dello stesso d.lgs. n. 22 del 1997; e contrasterebbe, nei
suoi riflessi concreti, con l'effettiva tutela dei diritti
fondamentali alla salute e all'ambiente;
che il pretore di Pescara, con ordinanza del 9 ottobre 1997,
pervenuta a questa Corte il 4 marzo 1998, iscritta al n. 157 del r.o.
del 1997, ha sollevato a sua volta questione di legittimità
costituzionale del medesimo art. 52 del d.lgs. n. 22 del 1997, in
riferimento agli stessi parametri e con argomentazioni dello stesso
tenore di quelle svolte nelle ordinanze di cui sopra si è riferito.
Considerato che i giudizi, aventi il medesimo oggetto, possono
essere riuniti per essere decisi con unica pronuncia;
che, successivamente all'emissione delle ordinanze di rimessione,
le disposizioni impugnate, contenute nell'art. 52, commi 1 e 2, del
decreto legislativo n. 22 del 1997, sono state novellate dall'art.
7, commi 12 e 13, del decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389,
che ne ha modificato il contenuto, in particolare prevedendo sanzioni
amministrative attenuate per determinate ipotesi;
che spetta ai giudici remittenti valutare la rilevanza, ai fini
dei rispettivi giudizi, dello jus superveniens rappresentato dalle
citate disposizioni del d.lgs. n. 389 del 1997;
che deve quindi provvedersi alla restituzione degli atti alle
autorità remittenti per una nuova valutazione delle questioni
sollevate.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al pretore di
Pescara, sezione distaccata di S. Valentino in A.C., e al pretore di
Pescara.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1998.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 17 luglio 1998.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1998:285 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte