Ordinanza n. 286/1984
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/12/1984 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 9legge 319/1976
- art. 15legge 319/1976
usata come parametro
- art. 24Costituzione
- art. 2Costituzione
- art. 9Costituzione
- art. 32Costituzione
- art. 26legge 87/1953
citata
- art. 25legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 9,
15, sesto e settimo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Tutela
delle acque dall'inquinamento), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 28 ottobre 1982 dal Pretore di Asola nel
procedimento penale a carico di Peron Maria, iscritta al n. 742 del
registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 46 dell'anno 1984;
2) ordinanza emessa il 28 luglio 1983 dal Pretore di Ovada nel
procedimento penale a carico di Rovera Luciano ed altri, iscritta al n.
1047 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 95 dell'anno 1984.
Udito nella camera di consiglio del 30 ottobre 1984 il Giudice
relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.
Considerato che i Pretori di Asola e di Ovada, con ordinanze
rispettivamente del 28 ottobre 1982 e 28 luglio 1983, hanno sollevato
questione di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 24,
secondo comma, della Costituzione, degli artt. 9, 15, commi sesto e
settimo, legge 10 maggio 1976, n. 319 e tabella allegata C e successive
modificazioni (Tutela delle acque dall'inquinamento), nella parte in
cui prevede che il prelievo dei campioni degli scarichi idrici e la
loro analisi avvengano senza alcuna garanzia di contraddittorio,
malgrado che i loro risultati possano costituire elementi di prova nel
processo penale, per il dubbio che tali disposizioni violino il diritto
di difesa;
che con la stessa ordinanza il Pretore di Ovada ha sollevato
altresì questione di legittimità costituzionale, in relazione agli
artt. 2, 9, secondo comma, e 32 della Costituzione, dell'art. 25 della
predetta legge n. 319 del 1976, nella parte in cui pone a carico dei
privati che non hanno allacciamenti ad un collettore pubblico
l'adempimento di obblighi riservati costituzionalmente all'intervento
pubblico.
Ritenuto che la prima delle due questioni sollevate è stata già
esaminata sotto gli stessi profili da questa Corte che, avendola
ritenuta fondata, ha dichiarato, con sentenza n. 248 del 28 luglio
1983, l'illegittimità costituzionale dell'impugnato art. 15 della
legge 319/1976, al quale andava circoscritta l'impugnativa sollevata in
quella sede da diverse autorità nei confronti delle stesse norme
censurate nel presente giudizio (cfr. anche ordinanza n. 20/1984);
che per quanto riguarda la seconda questione l'ordinanza di
rimessione non fa riferimento alcuno alla fattispecie concreta oggetto
del giudizio, né motiva circa la rilevanza della questione stessa nel
procedimento de quo, né sotto quale profilo la norma impugnata (art.
25 legge n. 319/1976) violi i parametri costituzionali.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 9, 15, commi sesto e settimo,
legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni, sollevata in
relazione all'art. 24, secondo comma, della Costituzione con entrambe
le ordinanze indicate in epigrafe;
b) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 25 della stessa legge n.
319/1976, sollevata in relazione agli artt. 2, 9, secondo comma, e 32
della Costituzione con l'ordinanza del Pretore di Ovada n. 1047 r.o.
1983.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1984:286 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte