Ordinanza n. 286/1989
Altra decisione · depositata il 25/05/1989 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6legge 140/1985
usata come parametro
citata
- art. 38Costituzione
- art. 6legge 336/1970
- art. 6legge 544/1988
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 6, secondo
comma, della legge 15 aprile 1985, n. 140 (Miglioramento e
perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione
sociale), promossi con due ordinanze emesse il 1° giugno 1988 dal
Pretore di Torino, iscritte rispettivamente ai nn. 577 e 578 del
registro ordinanze 1988 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 1988;
Visto l'atto di costituzione di Bianchi Vincenzo nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica dell'8 febbraio 1989 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Udito l'Avvocato dello Stato Paolo D'Amico per il Presidente del
Consiglio dei ministri;
Ritenuto che in un giudizio civile, promosso da Vincenzo Bianchi
contro l'I.N.P.S. per ottenere la maggiorazione del trattamento
pensionistico introdotta dall'art. 6 della legge n. 140 del 1985 in
favore degli ex combattenti non aventi diritto alle provvidenze di
cui alla legge n. 336 del 1970, l'adito Pretore di Torino, con
ordinanza del 1° giugno 1988 (r.o. n. 577/1988), ha sollevato, in
riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità
costituzionale del comma secondo dell'articolo 6 cit., nella parte in
cui esclude il diritto alla predetta maggiorazione per gli ex
combattenti titolari (come, nella specie, il ricorrente) di pensioni
con decorrenza anteriore al 7 marzo 1968;
che ad avviso del giudice a quo, tale termine non sarebbe
razionalmente giustificato, neppure considerando che esso coincide
con quello stabilito nell'art. 6 della legge 24 maggio 1970, n. 336,
in relazione alla corresponsione dei benefici agli ex combattenti
già dipendenti pubblici;
che innanzi alla Corte si è costituita la parte privata che,
nell'aderire alle conclusioni dell'Autorità remittente, ha
sottolineato l'arbitrarietà del medesimo termine temporale anche
alla luce dell'art. 38 Cost.;
che identica questione è stata sollevata con altra ordinanza,
in pari data (r.o. n. 578/1988), dello stesso Pretore di Torino, nel
procedimento civile di analogo contenuto tra Luigi Savio e
l'I.N.P.S.;
che nel secondo giudizio ha spiegato intervento il Presidente
del Consiglio dei ministri, per il tramite dell'Avvocatura Generale
dello Stato, la quale, in linea preliminare, ha eccepito
l'inammissibilità della questione - risolventesi, a suo avviso, in
una generica doglianza di violazione dell'art. 3 Cost. - e, in
subordine, ha concluso, comunque, per la sua infondatezza, negando
che la norma censurata provochi alcuna ingiustificata disparità di
trattamento e sostenendo che, in ogni caso, non sarebbe censurabile
la discrezionale determinazione del legislatore di limitare entro una
certa data la retroattività delle leggi;
Considerato che i giudizi vanno riuniti, concernendo un'identica
questione;
che dopo il deposito dell'ordinanza di rimessione è
sopravvenuta la legge 29 dicembre 1988, n. 544, la quale (art. 6) ha
riconosciuto il diritto ad una maggiorazione del trattamento
pensionistico a favore degli ex-combattenti, contemplati dall'art. 6,
comma primo, della legge n. 140 del 1985, titolari di pensioni con
decorrenza anteriore al 7 marzo 1968;
che pertanto si rende necessaria la restituzione degli atti ai
giudici remittenti perché riesaminino la rilevanza della questione;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al Pretore di
Torino.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 25 maggio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:286 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte