Ordinanza n. 286/1992
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 17/06/1992 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 105Codice di procedura civile
- art. 657Codice di procedura civile
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 663 del codice
di procedura civile promosso con ordinanza emessa il 21 ottobre 1991
dal Pretore di Rimini nel procedimento civile vertente tra Benvenuti
Flavio Gino, ed altra, iscritta al n. 41 del registro ordinanze 1992
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 7, prima
serie speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 15 aprile 1992 il Giudice
relatore Cesare Mirabelli;
Ritenuto che il Pretore di Rimini, con ordinanza emessa il 21
ottobre 1991 ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, primo e
secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 663 del codice di procedura civile nella
parte in cui non prevede quale motivo di reiezione della istanza di
convalida di sfratto per morosità, in caso di mancata comparizione
dell'intimato, anche la opposizione dispiegata dal terzo intervenuto
nel procedimento sommario ai sensi dell'art. 105, primo comma, del
codice di procedura civile;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile, in
quanto manca nell'ordinanza di rimessione la motivazione in ordine
alla reale posizione sostanziale fatta valere dal terzo interveniente
nel procedimento per convalida di sfratto ed è proposta una
questione a rilevanza meramente eventuale;
Considerato che il terzo interveniente nel procedimento per
convalida di sfratto può essere legittimato a proporre opposizione
con gli stessi effetti della comparizione e della opposizione
dell'intimato solo se titolare di uno dei rapporti tipici previsti
dall'art. 657 del codice di procedura civile;
che il Pretore rimettente non ha accertato la posizione
sostanziale dell'interveniente e non ha motivato in ordine ad essa
sotto il profilo sopra indicato;
che ne deriva la manifesta inammissibilità della questione
proposta;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte Costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 663 del codice di procedura
civile, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24, primo e secondo
comma, della Costituzione, dal Pretore di Rimini con ordinanza emessa
il 21 ottobre 1991.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 17 giugno 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:286 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte