Ordinanza n. 286/2001
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/07/2001 · relatore Annibale Marini
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1d.lgs. 446/1997
- art. 45d.lgs. 446/1997
- art. 2d.lgs. 446/1997
- art. 3d.lgs. 446/1997
- art. 4d.lgs. 446/1997
- art. 8d.lgs. 446/1997
- art. 11d.lgs. 446/1997
- art. 36d.lgs. 446/1997
usata come parametro
citata
- art. 49Testo unico delle imposte sui redditi
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 1, 2, 3, 4,
8, 11, 36 e 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
(Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni
dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta,
nonché riordino della disciplina dei tributi locali), nonché dello
stesso decreto legislativo nella sua interezza, e successive
modifiche, promossi con ordinanze emesse il 14 settembre 2000 dalla
commissione tributaria provinciale di Modena, il 24 luglio 2000 dalla
commissione tributaria provinciale di Piacenza, il 23 novembre 2000
dalla commissione tributaria provinciale di Imperia, il 18 ottobre
2000 dalla commissione tributaria provinciale di Piacenza, il
2 ottobre 2000 dalla commissione tributaria regionale di Milano ed il
12 febbraio 2001 dalla commissione tributaria provinciale di Arezzo,
rispettivamente iscritte ai numeri 827 e 855 del registro ordinanze
2000 e ai numeri 44, 148, 152 e 241 del registro ordinanze 2001,
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica,1a serie
speciale, numeri 3, 5, 10, e 14 dell'anno 2001.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 4 luglio 2001 il giudice
relatore Annibale Marini.
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 14 settembre 2000, la
commissione tributaria provinciale di Modena ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionaledegli artt. 1, 2, 3, 4, 8 e 11 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta
regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni,
delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una
addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della
disciplina dei tributi locali), nella parte in cui non consentono di
dedurre dalla base imponibile le spese sostenute per i dipendenti e
per i collaboratori e quelle per interessi passivi, non discriminano
i lavoratori autonomi dagli imprenditori e viceversa discriminano i
lavoratori autonomi dai lavoratori dipendenti, discriminano i
lavoratori autonomi di cui al primo comma dell'art. 49 del testo
unico delle imposte sui redditi dagli altri lavoratori autonomi di
cui alle altre ipotesi dello stesso art. 49 citato e non consentono
di dedurre l'IRAP ai fini delle imposte sui redditi;
che, con ordinanze emesse il 24 luglio 2000 ed il 18 ottobre
2000, la commissione tributaria provinciale di Piacenza ha sollevato,
in riferimento agli artt. 3, 23, 53 e 76 Cost., questione di
legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 36 e 45 del
decreto legislativo n. 446 del 1997, nonché del medesimo decreto
legislativo nel suo complesso;
che il rimettente, in aggiunta ai profili già evocati dalla
commissione tributaria provinciale di Modena, assume che l'art. 36
del decreto legislativo sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e 53
della Costituzione in quanto porrebbe a carico di una sola categoria
di contribuenti l'onere della contribuzione al Servizio sanitario
nazionale, stante la soppressione dei previgenti contributi;
che l'art. 45 del medesimo decreto legislativo violerebbe il
principio di riserva di legge in materia tributaria, di cui
all'art. 23 della Costituzione, facendo in concreto dipendere
l'entità dell'acconto IRAP da disposizioni amministrative;
che il decreto legislativo nel suo complesso violerebbe
infine l'art. 76 della Costituzione, in quanto sarebbe stato
disatteso il criterio direttivo rappresentato dalla riduzione del
prelievo tributario complessivo gravante sul lavoro autonomo;
che, con ordinanza emessa il 23 novembre 2000, la commissione
tributaria provinciale di Imperia ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3, 23, 35, 53 e 76 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'intero decreto n. 446 del 1997, nella
parte in cui non consente di dedurre dalla base imponibile le spese
sostenute per i dipendenti e per i collaboratori e quelle per
interessi passivi, non discrimina i lavoratori autonomi dagli
imprenditori e viceversa discrimina i lavoratori autonomi dai
lavoratori dipendenti, discrimina i lavoratori autonomi di cui al
primo comma dell'art. 49 TUIR dagli altri lavoratori autonomi di cui
alle altre ipotesi dello stesso art. 49 citato; non consente di
dedurre l'IRAP ai fini delle imposte sui redditi;
che, con ordinanza emessa il 2 ottobre 2000, la commissione
tributaria regionale di Milano ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3, 35, 53, 76 e 77 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale del decreto legislativo n. 446 del 1997
sulla base di argomenti non dissimili da quelli addotti dagli altri
rimettenti;
che, con ordinanza emessa il 12 febbraio 2001, la commissione
tributaria provinciale di Arezzo ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3 e 76 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale "della legge istitutiva dell'IRAP", in quanto lesiva
del principio di eguaglianza ed in contrasto con il criterio
direttivo rappresentato dalla riduzione del carico fiscale gravante
sul lavoro autonomo;
che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, concludendo nel senso dell'inammissibilità o
infondatezza delle questioni, con espresso richiamo alle difese
svolte in riferimento ad analoghe questioni già sollevate da altri
giudici.
Considerato che tutti i giudizi hanno ad oggetto, sotto profili e
con riferimento a parametri in buona parte coincidenti, questioni di
legittimità costituzionale di singole norme del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle
attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e
delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale
regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei
tributi locali), ovvero dell'intero testo normativo, e vanno pertanto
riuniti, stante l'evidente connessione, per essere congiuntamente
decisi;
che va preliminarmente dichiarata, in conformità alla
costante giurisprudenza di questa Corte, la manifesta
inammissibilità delle questioni sollevate, con riferimento
all'intero decreto legislativo n. 446 del 1997, dalla commissione
tributaria provinciale di Piacenza, con entrambe le ordinanze, dalla
commissione tributaria provinciale di Imperia, dalla commissione
tributaria regionale di Milano e dalla commissione tributaria
provinciale di Arezzo, e ciò in quanto il rimettente - salvo il caso
in cui argomenti che il vulnus derivi da un intero corpo normativo -
è tenuto ad individuare, a pena appunto di inammissibilità, la
norma o la parte di essa la cui presenza nell'ordinamento
determinerebbe la lamentata lesione della Costituzione (sentenza
n. 156 del 2001, ordinanze n. 208 del 2000 e n. 185 del 1996);
che va altresì dichiarata la manifesta inammissibilità
della questione, sollevata dalla commissione tributaria provinciale
di Modena e dalla commissione tributaria provinciale di Piacenza, con
entrambe le ordinanze, riguardante l'art. 1 del decreto legislativo,
nella parte in cui prevede l'indeducibilità dell'IRAP dalla base
imponibile delle imposte sui redditi, trattandosi di questione
attinente al regime giuridico ed alla fase applicativa delle imposte
sui redditi e perciò irrilevante nei giudizi a quibus, aventi ad
oggetto controversie in tema di rimborso dell'acconto IRAP (sentenza
n. 156 del 2001);
che del pari manifestamente inammissibile, per difetto di
rilevanza, è la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 45 del decreto legislativo, sollevata dalla commissione
tributaria provinciale di Piacenza, con entrambe le ordinanze, in
riferimento all'art. 23 della Costituzione, atteso che l'eventuale
caducazione della norma denunciata comporterebbe il venir meno della
possibilità di riduzione dell'acconto ma non certo la restituzione
dell'acconto già versato, costituente l'oggetto dei giudizi a
quibus;
che le questioni di legittimità costituzionale degli
artt. 2, 3, 4, 8, 11 e 36 del decreto legislativo n. 446 del 1997,
sollevate, con riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione,
dalle commissioni tributarie provinciali di Modena e Piacenza, sono
in tutto identiche a quelle già dichiarate non fondate da questa
Corte con la citata sentenza n. 156 del 2001;
che in tale sentenza si osserva che le norme denunciate,
nell'individuare, non irragionevolmente, quale indice di capacità
contributiva il valore aggiunto prodotto dalle attività
autonomamente organizzate, non si pongono in contrasto con l'art. 53
della Costituzione, alla luce della costante giurisprudenza di questa
Corte "secondo la quale rientra nella discrezionalità del
legislatore, con il solo limite della non arbitrarietà, la
determinazione dei singoli fatti espressivi della capacità
contributiva che, quale idoneità del soggetto all'obbligazione di
imposta, può essere desunta da qualsiasi indice che sia rivelatore
di ricchezza e non solamente dal reddito individuale (sentenze n. 111
del 1997, n. 21 del 1996, n. 143 del 1995, n. 159 del 1985)";
che è altresì "pienamente conforme ai principi di
eguaglianza e di capacità contributiva" l'assoggettamento
all'imposta in esame del valore aggiunto prodotto da ogni tipo di
attività autonomamente organizzata, sia essa di carattere
imprenditoriale o professionale, "identica essendo, in entrambi i
casi, l'idoneità alla contribuzione ricollegabile alla nuova
ricchezza prodotta";
che nessuna ingiustificata disparità di trattamento può
d'altro canto ravvisarsi nella inclusione tra i soggetti passivi
dell'imposta dei lavoratori autonomi, in quanto esercenti attività
autonomamente organizzate, e non anche dei lavoratori dipendenti, "la
cui attività è per definizione priva del connotato rappresentato
dall'autonoma organizzazione";
che l'assoggettamento all'IRAP dei soli soggetti che svolgono
un'attività di lavoro autonomo per professione abituale, ancorché
non esclusiva, trova poi fondamento in una non irragionevole
presunzione circa la mancanza del requisito dell'autonoma
organizzazione nelle diverse ipotesi, previste dai commi 2 e 3
dell'art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi, di lavoro
autonomo occasionale o comunque non abituale;
che la circostanza, infine, che i contributi per il Servizio
sanitario nazionale siano stati soppressi a decorrere dalla data di
entrata in vigore del decreto legislativo n. 446 del 1997 e che il
Servizio sanitario sia ora finanziato anche dalla nuova imposta non
esclude che il prelievo operato dall'IRAP si inquadri nella
fiscalità generale e che nessuna identificazione sia perciò
richiesta tra i soggetti passivi dell'imposta ed i beneficiari dei
servizi pubblici al cui finanziamento il gettito è, in parte,
destinato;
che le questioni vanno perciò dichiarate manifestamente
infondate.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
a) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività
produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle
detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a
tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali),
sollevate, con le ordinanze in epigrafe, dalla commissione tributaria
provinciale di Piacenza, in riferimento all'art. 76 della
Costituzione; dalla commissione tributaria provinciale di Imperia, in
riferimento agli articoli 3, 23, 35, 53 e 76 della Costituzione;
dalla commissione tributaria regionale di Milano, in riferimento agli
articoli 3, 35, 53, 76 e 77 della Costituzione; dalla commissione
tributaria provinciale di Arezzo, in riferimento agli articoli 3 e 76
della Costituzione;
b) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, sollevate, con le ordinanze in epigrafe, in
riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione, dalla
commissione tributaria provinciale di Modena e dalla commissione
tributaria provinciale di Piacenza;
c) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 45 del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, sollevata, con le ordinanze in epigrafe, in
riferimento all'art. 23 della Costituzione, dalla commissione
tributaria provinciale di Piacenza;
d) dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale degli articoli 2, 3, 4, 8 e 11 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sollevata, in
riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione, dalla
commissione tributaria provinciale di Modena e della questione di
legittimità costituzionale degli articoli 2, 3, 4 e 36 del medesimo
decreto legislativo sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 53
della Costituzione, dalla commissione tributaria provinciale di
Piacenza, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 luglio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:286 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte