Ordinanza n. 288/1984
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/12/1984 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 9legge 160/1955
- art. 10legge 160/1955
- art. 15legge 160/1955
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 32Costituzione
- art. 38Costituzione
- art. 3legge 160/1955
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 9, 10 e 15
della legge 19 marzo 1955, n. 160 (Norme sullo stato giuridico del
personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di
istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica) promosso
con ordinanza emessa il 28 aprile 1983 dal TAR per la Liguria sul
ricorso di Serra Franca contro il Provveditorato agli Studi di Genova
ed altro, iscritta al n. 709 del registro ordinanze 1983 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39 dell'anno 1984.
Visto l'atto di costituzione di Serra Franca nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 30 ottobre 1984 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino.
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 28 aprile 1983, pervenuta
alla Corte costituzionale l'11 agosto 1983, il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Liguria ha sollevato la questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 3, comma primo, 32, comma
primo, e 38, comma secondo, della Costituzione, degli artt. 9, 10 e 15
della legge 19 marzo 1955 n. 160 (Norme sullo stato giuridico del
personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di
istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica), nella
parte in cui fissano un diverso regime delle assenze per malattia
accertata dall'Amministrazione nei riguardi dei professori incaricati a
tempo indeterminato rispetto ai docenti di ruolo;
che l'Avvocatura dello Stato, intervenuta nel giudizio per il
Presidente del Consiglio dei ministri, ha chiesto che la questione sia
dichiarata infondata.
Considerato che tale questione, sollevata in precedenza anche da
altri giudici con riferimento ai medesimi parametri degli artt. 3, 32 e
38 della Costituzione, è stata già dichiarata non fondata da questa
Corte con sentenza n. 212 del 1983 e manifestamente infondata con
ordinanza n. 291 del 1983 e con ordinanza n. 88 del 1984, né sono
prospettati nel presente giudizio argomenti atti ad indurre la Corte a
modificare la propria giurisprudenza;
che va, pertanto, dichiarata la manifesta infondatezza della
questione in esame.
Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953 n. 87
e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale, sollevata con riferimento agli artt. 3, comma primo,
32, comma primo e 38, comma secondo, della Costituzione, con ordinanza
emessa il 28 aprile 1983 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la
Liguria R.O. n. 709 del 1983), degli artt. 9, 10 e 15 della legge 19
marzo 1955 n. 160 (Norme sullo stato giuridico del personale insegnante
non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione media,
classica, scientifica, magistrale e tecnica).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1984:288 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte