Ordinanza n. 288/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 17/06/1992 · relatore Enzo Cheli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 16/1985
usata come parametro
citata
- art. 81d.P.R. 616/1977
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 6
febbraio 1985, n. 16 "Programma quinquennale di costruzione di nuove
sedi di esercizio e relative pertinenze per l'Arma dei carabinieri",
promosso con ordinanza emessa il 17 ottobre 1991 dal Tribunale
amministrativo regionale per la Liguria sul ricorso proposto da
Ferrando Secondo ed altri, iscritta al n. 157 del registro ordinanze
1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13
prima serie speciale dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 3 giugno 1992 il Giudice
relatore Enzo Cheli;
Ritenuto che nel giudizio promosso con ricorso presentato da
Ferrando Secondo e altri contro il Prefetto di Imperia, il Ministero
dei Lavori Pubblici, il Ministero della Difesa e il Comune di
Bordighera, e nei confronti della controinteressata EDIL-PRO S.p.A.,
per l'annullamento del decreto del Prefetto di Imperia del 20 aprile
1990, recante autorizzazione all'occupazione temporanea e d'urgenza
di terreni di proprietà dei ricorrenti, nonché dei provvedimenti
del Ministro dei Lavori pubblici di approvazione, localizzazione e
concessione delle opere relative alla realizzazione della sede del
Comando intermedio dei Carabinieri di Bordighera, il Tribunale
amministrativo regionale della Liguria, con ordinanza del 17 ottobre
1991 (R.O. n. 157/1992), ha sollevato, in riferimento agli artt. 5,
9, secondo comma, 117 e 118 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 6 febbraio 1985,
n. 16, (Programma quinquennale di costruzione di nuove sedi di
servizio e relative pertinenze per l'Arma dei carabinieri), nella
parte in cui stabilisce che, ai fini dell'accertamento di conformità
alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie previsto dall'art. 81 del
d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, le opere indicate dalla stessa legge
"sono equiparate alle opere destinate alla difesa militare";
che nel giudizio davanti a questa Corte è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia
dichiarata inammissibile o infondata;
Considerato che una questione identica a quella sollevata nel
presente giudizio è già stata dichiarata infondata da questa Corte
con la sentenza n. 150 del 1992;
che con l'ordinanza in esame non sono stati prospettati
argomenti nuovi e, pertanto, la questione deve essere dichiarata
manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte Costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 3 della legge 6 febbraio 1985, n. 16,
(Programma quinquennale di costruzione di nuove sedi di servizio e
relative pertinenze per l'Arma dei carabinieri), sollevata, con
l'ordinanza di cui in epigrafe dal Tribunale amministrativo regionale
della Liguria in riferimento agli artt. 5, 9, secondo comma, 117 e
118 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1992.
Il Presidente: BORZELLINO
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 17 giugno 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:288 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte