Ordinanza n. 288/1998
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 17/07/1998 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 371-bisCodice penale
- art. 25legge 332/1995
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 371-bis del
codice penale, promosso con ordinanza emessa il 21 novembre 1997 dal
giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli nel
procedimento penale a carico di C. G., iscritta al n. 34 del registro
ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1998.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 1 luglio 1998 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale per il delitto di
omicidio e di porto illegale di arma, il giudice per le indagini
preliminari del tribunale di Napoli, richiesto dal pubblico ministero
di applicare la misura della custodia cautelare in carcere nei
confronti di persona sottoposta alle indagini per il delitto di cui
all'art. 371-bis del codice penale, ha sollevato, in riferimento
agli artt. 2, 3, 13, 112, della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 371-bis, secondo comma, cod.
pen., introdotto dall'art. 25, della legge 8 agosto 1995, n. 332,
nella parte in cui dispone la sospensione del procedimento "fino a
quando nel procedimento nel corso del quale sono state assunte le
informazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado ovvero il
procedimento sia stato anteriormente definito con archiviazione";
che, ad avviso del remittente, la norma impugnata, nel prevedere
la sospensione del procedimento in caso di reticenza della persona
informata sui fatti o di falsità delle dichiarazioni da questa rese,
determina una irragionevole disparità di trattamento rispetto alla
fattispecie di cui all'art. 378 cod. pen. (favoreggiamento
personale), in relazione alla quale è prevista l'immediata
procedibilità e finanche l'arresto, nonché rispetto alla
fattispecie di cui all'art. 372 cod. pen. (falsa testimonianza),
aventi entrambe "la medesima ratio e lo stesso bene giuridico da
tutelare" del reato previsto dall'art. 371-bis, cod. pen;
che l'art. 371-bis, secondo comma, cod. pen. si porrebbe inoltre,
secondo il remittente, in contrasto con i princìpi sanciti negli
artt. 2 e 13 della Costituzione, che assegnerebbero allo Stato, anche
attraverso l'azione repressiva dei reati, una funzione di garanzia
dei diritti dell'uomo e dell'inviolabilità della libertà personale,
dal momento che la sospensione del procedimento imposta dalla norma
impugnata impedirebbe in casi come quello di specie, in cui si
procede per omicidio volontario, l'accertamento della responsabilità
in ordine a reati di notevole allarme sociale, con il conseguente
venir meno della predetta funzione di garanzia;
che il giudice a quo, denuncia altresì il contrasto dell'art.
371-bis, secondo comma, cod. pen. con il principio sancito nell'art.
112 della Costituzione, in quanto tale norma, subordinando la
procedibilità per il delitto di cui al comma primo della stessa
disposizione all'esito del procedimento nel quale sono state rese le
dichiarazioni, introduce una "notevole restrizione del precetto
dell'obbligatorietà dell'azione penale";
che la norma censurata violerebbe infine, a parere del
remittente, il principio di economia processuale e il "principio
internazionale della speditezza dei processi" di cui all'art. 6,
della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo,
ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848; principio, quest'ultimo,
che secondo il giudice a quo "ha assunto una valenza costituzionale
anche nell'ambito del nostro ordinamento"; di qui la presunta
violazione dell'art. 10 Cost., esplicitamente evocato nella sola
parte motiva dell'ordinanza di rimessione;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
rilevando in via preliminare che la medesima questione era già stata
sollevata dallo stesso giudice per le indagini preliminari ed era
stata dichiarata manifestamente inammissibile dalla Corte con
l'ordinanza n. 300 del 1997, in quanto il giudice rimettente,
respingendo la richiesta di custodia cautelare, aveva già fatto
applicazione della norma impugnata, esaurendo la propria cognizione
relativa alla fase cautelare nell'ambito della quale era stata
sollevata la questione;
che l'Avvocatura dello Stato chiede che anche la nuova questione
venga dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza, in quanto
proposta in un procedimento già sospeso, e comunque non fondata.
Considerato che lo stesso giudice rimettente aveva già sollevato
identica questione con riferimento al medesimo fatto di reato e alla
medesima persona sottoposta alle indagini, dichiarata manifestamente
inammissibile da questa Corte con ordinanza n. 300 del 1997, in
quanto il giudice, avendo già fatto applicazione della norma
impugnata, aveva esaurito la propria cognizione relativa alla fase
cautelare nell'ambito della quale era stata sollevata la questione;
che ora il rimettente solleva la questione senza provvedere in
merito alla richiesta di applicazione della misura della custodia
cautelare in carcere nuovamente presentata dal pubblico ministero;
che, secondo quanto stabilito dall'art. 371-bis, secondo comma,
cod. pen., il procedimento penale per tale reato avrebbe dovuto
essere sospeso, e conseguentemente avrebbe dovuto esserne disposta la
separazione a norma dell'art. 18, comma 1, lettera b), cod. proc.
pen., mentre dall'ordinanza di rimessione risulta che il pubblico
ministero continua impropriamente a procedere congiuntamente per il
delitto di cui all'art. 371-bis, primo comma, cod. pen. e per i più
gravi delitti di omicidio e di porto illegale di arma;
che per effetto della diminuzione del limite edittale della pena
prevista per il delitto di false informazioni al pubblico ministero,
introdotta dall'art. 25, della legge n. 332 del 1995, competente per
tale reato è ora il pretore;
che la competenza del tribunale potrebbe ipotizzarsi solo in
forza di un eventuale vincolo di connessione ex art. 12 cod. proc.
pen., aspetto su cui, peraltro, nell'ordinanza di rimessione non
viene svolta alcuna considerazione;
che, anche a voler prescindere dall'incidenza di questi profili
sull'ammissibilità della questione, il giudice rimettente, nel
motivare sulla rilevanza, fa riferimento alla utilizzazione delle
dichiarazioni che potrebbero essere rese dall'indagato del delitto di
false informazioni in ordine all'imputazione di omicidio, che
peraltro non forma oggetto della domanda cautelare, argomentando che
l'esito del procedimento per tale reato "dipende dalla possibilità
di interrogare l'indagato del delitto di cui all'art. 371-bis c.p.";
che il rimettente vorrebbe dunque ricorrere alla misura della
custodia cautelare in carcere per sottoporre ad interrogatorio
l'indiziato del delitto di false informazioni al pubblico ministero,
così mostrando di attribuire all'istituto del c.d. interrogatorio di
garanzia disciplinato dall'art. 294 cod. proc. pen. improprie
finalità di mezzo di ricerca della prova, per di più con
riferimento ad ipotesi accusatoria diversa rispetto a quella oggetto
della domanda cautelare;
che invece, per raggiungere il fine, dichiarato dallo stesso
rimettente, di acquisire nel procedimento per omicidio fonti di prova
mediante l'interrogatorio dell'indagato del delitto di false
informazioni, il pubblico ministero ben potrebbe assumere
l'interrogatorio di tale soggetto in qualità di indagato in un
procedimento probatoriamente collegato;
che, sulla base di tali considerazioni, la questione si presenta
palesemente priva di rilevanza e va pertanto dichiarata
manifestamente inammissibile, rimanendo così assorbiti gli altri
concorrenti profili di inammissibilità sopra evidenziati.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 371-bis, secondo comma, del
codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 112
della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del
tribunale di Napoli, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1998.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 17 luglio 1998.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1998:288 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte