Ordinanza n. 289/1986
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/12/1986 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 12/1985
- art. 1legge 118/1985
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 9 bis e
quater, legge 5 aprile 1985 n. 118 (Misure finanziarie in favore
delle aree ad alta tensione abitativa) promossi con le ordinanze
emesse il 17 gennaio 1986 dal Tribunale di Busto Arsizio nel
procedimento civile vertente tra s.r.l. La Vedetta Lombarda e
Bonacina Achille ed altre (n. 450 reg. ord. 1986) publicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, 1ª serie speciale
dell'anno 1986; il 13 febbraio 1986 dal Pretore di Bari nel
procedimento civile vertente tra Nonna Domenica e Piacente Anna (n.
484 reg. ord. 1986); il 25 febbraio e 14 marzo 1986 (due ordinanze)
dal Tribunale di Torino nei procedimenti civili vertenti tra Quaglino
Antonio e s.r.l. Coop. Economica Sportiva, di Gregorio Armando e
Macario Gioia Bruno (nn. 485 e 488 reg. ord. 1986), tutte pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, 1ª serie speciale
dell'anno 1986;
Udito nella camera di consiglio del 9 dicembre 1986 il Giudice
relatore Francesco Saja;
Ritenuto che nel corso di un procedimento vertente tra Nonna
Domenica e Piacente Anna ed avente ad oggetto licenza per finita
locazione di immobile non abitativo, il Pretore di Bari con ordinanza
del 13 febbraio 1986 (reg. ord. n. 484 del 1986) sollevava questione
di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 9-bis, d.-l. 7
febbraio 1985 n. 12, come convertito nella l. 5 aprile 1985 n. 118,
il quale - disponendo il diritto del conduttore al "rinnovo" delle
locazioni non abitative in corso al momento di entrata in vigore
della l. n. 392 del 1978 e scadenti alle date indicate negli artt. 67
e 71 l. ult. cit. e 15-bis d.-l. n. 9 del 1982 conv. in l. n. 94 del
1982 - stabiliva in sostanza ancora una proroga legale, così
contrastando coi principi espressi da questa Corte specialmente con
la sent. n. 89 del 1984, e in particolare violando gli artt. 3 e 42
Cost. Oggetto dell'impugnativa era anche il comma 9-quater;
che la stessa questione veniva sollevata dal Tribunale di Torino
con ordinanza del 25 febbraio 1986, emessa nel procedimento vertente
tra Quaglino Antonio e s.r.l. Cooperativa economica sportiva (n.
485/1986) e del 14 marzo 1986, emessa in causa Di Gregorio Armando c.
Macario Gioia Bruno (n. 488/1986), nonché dal Tribunale di Busto
Arsizio con ordinanza del 17 febbraio 1986, emessa in causa Bonacina
Achille c. s.r.l. "La Vedetta lombarda" (n. 450/1986);
Considerato che i giudizi per la loro identità debbono essere
riuniti;
che le questioni sono manifestamente infondate in quanto di
tutte le norme impugnate la Corte ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale con la sent. n. 108 del 1986, rilevando la violazione
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi, dichiara manifestamente non fondata la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 9-bis e quater
d.-l. 7 febbraio 1985 n. 12 convertito in l. 5 aprile 1985 n. 118,
sollevata in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost. dai Tribunali di
Busto Arsizio e di Torino, nonché dal Pretore di Bari con
l'ordinanza indicata in epigrafe, in quanto già decisa da questa
Corte con sent. n. 108 del 1986.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 19 dicembre 1986.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il redattore: SAJA
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1986.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1986:289 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte