Ordinanza n. 289/1990
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 14/06/1990 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 442Codice di procedura penale
- art. 438d.lgs. 271/1989
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 438 del codice
di procedura penale del 1988 e dell'art. 247 del decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale), promosso con ordinanza
emessa il 29 novembre 1989 dal tribunale di Pisa nel procedimento
penale a carico di Severin Giovanni, iscritta al n. 87 del registro
ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1990.
Udito nella camera di consiglio del 3 maggio 1990 il giudice
relatore Giovanni Conso.
Ritenuto che il tribunale di Pisa, con ordinanza del 29 novembre
1989, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25 e 102 della
Costituzione, questione di legittimità dell'art. 438 del codice di
procedura penale del 1988 e dell'art. 247 delle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie dello stesso codice (testo approvato
con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), "nei limiti in
cui il diniego immotivato del P.M. non ammette sindacato
giurisdizionale e preclude l'applicazione all'imputato, se
riconosciuto colpevole, della diminuente prevista dall'art. 442 comma
2° c.p.p., pur nell'ipotesi in cui lo stato degli atti oggettivamente
consenta l'utile esperimento del giudizio abbreviato, non apparendo
necessarie, ai fini del convincimento, ulteriori acquisizioni
probatorie";
Considerato che l'ordinanza di rimessione è stata emessa prima
delle formalità di apertura del dibattimento di primo grado relativo
ad un procedimento già in corso alla data di entrata in vigore del
nuovo codice di procedura penale;
che, per quanto riguarda i "procedimenti in corso" a quella
data, la possibilità di far luogo al giudizio abbreviato è
appositamente disciplinata dall'art. 247 delle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale del
1988 (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271), con la conseguenza che l'art. 438 del nuovo codice non potrebbe
ricevere diretta applicazione nei giudizio a quo, data l'autonomia
della disciplina transitoria rispetto alla corrispondente disciplina
codicistica (v. sentenza n. 66 del 1990, ordinanze n. 173 e n. 174
del 1990);
che questa Corte, con sentenza n. 66 del 1990, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 247, primo, secondo e terzo
comma, del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale del 1988 (testo approvato
con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), proprio "nella parte
in cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso,
debba enunciarne le ragioni e nella parte in cui non prevede che il
giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il
dissenso, possa applicare all'imputato la riduzione di pena
contemplata dall'art. 442, secondo comma, del codice di procedura
penale del 1988".
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 438 del codice di procedura
penale del 1988, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25 e 102
della Costituzione, dal tribunale di Pisa con ordinanza del 29
novembre 1989;
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 247 delle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale del
1988 (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271), già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n.
66 del 1990 "nella parte in cui non prevede che il pubblico
ministero, in caso di dissenso, debba enunciarne le ragioni e nella
parte in cui non prevede che il giudice, quando, a dibattimento
concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero,
possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata
dall'art. 442, secondo comma, del codice di procedura penale del
1988", questione sollevata dal tribunale di Pisa con ordinanza del 29
novembre 1989.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 14 giugno 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:289 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte