Ordinanza n. 289/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/07/2000 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 236legge 354/1975
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 236, comma 2,
delle norme di coordinamento del codice di procedura penale,
approvate con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e degli
artt. 30-bis, quarto comma, e 30-ter, comma 7, della legge 26 luglio
1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione
delle misure privative e limitative della libertà), promosso con
ordinanza emessa il 10 marzo 1999 dal tribunale di sorveglianza di
Caltanissetta sul reclamo proposto da Gioacchino Contino, iscritta al
numero 259 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno
1999.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 2000 il giudice
relatore Cesare Mirabelli.
Ritenuto che il tribunale di sorveglianza di Caltanissetta,
investito della decisione sul reclamo proposto da un detenuto in
espiazione di pena contro il rigetto di un'istanza di permesso
premio, con ordinanza emessa il 10 marzo 1999 ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 27, terzo comma, della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli
artt. 236, comma 2, delle norme di coordinamento del codice di
procedura penale, approvate con il decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, 30-bis, quarto comma, e 30-ter, comma 7, della legge
26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla
esecuzione delle misure privative e limitative della libertà);
che l'art. 236 delle norme di coordinamento del codice di
procedura penale prevede che nelle materie di competenza del
tribunale di sorveglianza continuano ad osservarsi le disposizioni
processuali della legge n. 354 del 1975, le quali disciplinano il
procedimento di reclamo al tribunale di sorveglianza (art. 30-bis,
quarto comma, da applicare ai permessi premio per il richiamo
espresso dell'art. 30-ter, comma 7), stabilendo che il giudice
competente provvede, assunte, se del caso, sommarie informazioni,
entro dieci giorni dalla ricezione del reclamo;
che queste disposizioni sono denunciate nella parte in cui,
nel fissare il termine di dieci giorni dalla ricezione del reclamo
per provvedere in ordine alla impugnazione dell'interessato in
materia di permessi premio, non consentirebbero di applicare gli
artt. 666 e 678 del codice di procedura penale, i quali, per il
procedimento di esecuzione, prevedono che sia dato avviso
all'interessato ed al suo difensore dell'udienza in camera di
consiglio, con un termine per comparire;
che, secondo il giudice rimettente, le disposizioni impugnate
violerebbero: a) l'art. 3 della Costituzione, per l'irragionevole
disparità di trattamento del detenuto che abbia proposto reclamo in
materia di permessi premio rispetto a quello che sia parte negli
altri procedimenti di sorveglianza, per i quali varrebbero, invece,
le garanzie proprie della giurisdizione, assicurate, appunto, dagli
artt. 666 e 678 cod. proc. pen; b) l'art. 24, secondo comma, della
Costituzione, perché il procedimento di decisione del reclamo non
consentirebbe di dare comunicazione dell'udienza all'interessato ed
al suo difensore, così ledendo il diritto alla difesa ed il
contraddittorio, in un procedimento al quale dovrebbe sempre
partecipare, ad avviso del giudice rimettente, il solo pubblico
ministero; c) l'art. 27, terzo comma, della Costituzione, in quanto
la mancanza di garanzie proprie della giurisdizione nel procedimento
di decisione del reclamo si porrebbe in contrasto con il principio
della funzione rieducativa della pena;
che il giudice rimettente ricorda che è stata dichiarata
l'illegittimità costituzionale degli artt. 236, comma 2, delle norme
di coordinamento del codice di procedura penale, 14-ter primo,
secondo e terzo comma, e 30-bis della legge n. 354 del 1975, nella
parte in cui non consentivano l'applicazione degli artt. 666 e 678
del codice di procedura penale nel procedimento di reclamo avverso il
decreto del magistrato di sorveglianza che esclude dal computo della
detenzione il periodo trascorso in permesso premio (sentenza n. 53
del 1993); lo stesso giudice ritiene che analoghe ragioni debbano
portare, attraverso una pronuncia di incostituzionalità,
all'applicazione della medesima disciplina anche al procedimento di
reclamo in materia di permessi premio;
che nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia
dichiarata inammissibile o, comunque, infondata.
Considerato che il giudice rimettente denuncia la irragionevole
diversità di trattamento in analoghe procedure di sorveglianza e la
carenza di garanzie giurisdizionali, in contrasto con il principio
della funzione rieducativa della pena, nella procedura di reclamo in
materia di permessi premio, di cui è investito: a suo giudizio,
l'art. 30-bis dell'ordinamento penitenziario, prefigurando un
procedimento al di fuori di ogni formalità processuale e di ogni
contraddittorio, non consentirebbe né di dare avviso all'interessato
e al suo difensore dell'udienza in camera di consiglio né di
disporre un'apposita udienza di trattazione;
che, nella formulazione della questione, gli artt. 666 e 678
cod. proc. pen., i quali invece prevedono l'avviso al condannato e al
suo difensore della fissazione della data dell'udienza in camera di
consiglio e il termine per comparire, sono richiamati come termine di
raffronto, per argomentare l'incostituzionalità del procedimento
delineato dall'art. 30-bis dell'ordinamento penitenziario, e come
elemento normativo idoneo a colmare, attraverso la estensione della
disciplina da essi dettata, l'anzidetta carenza;
che, nel sollevare la questione, il giudice rimettente non
tiene conto del più recente orientamento della giurisprudenza di
legittimità, secondo cui il reclamo proposto dal detenuto in materia
di permessi premio davanti al tribunale di sorveglianza deve
svolgersi nel contraddittorio tra le parti, con le forme stabilite
dagli artt. 666 e 678 cod. proc. pen.;
che, pertanto, è possibile una lettura della norma
denunciata diversa da quella fatta propria dal rimettente e che
consente l'applicazione di regole, desunte dal sistema, le quali
assicurano, in una delle forme possibili, il diritto di difesa ed il
contraddittorio (confronta ordinanza n. 45 del 1999);
che, quindi, muovendo l'ordinanza di rimessione da un erroneo
presupposto, la questione deve essere dichiarata manifestamente
infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 236, comma 2, delle norme di
coordinamento del codice di procedura penale, approvate con il
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, 30-bis, quarto comma, e
30-ter, comma 7, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme
sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure
privative e limitative della libertà), sollevata, in riferimento
agli artt. 3, 24, secondo comma, e 27, terzo comma, della
Costituzione, dal tribunale di sorveglianza di Caltanissetta con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2000.
Il presidente e redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 14 luglio 2000.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:2000:289 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte