Art. 236 — Disposizioni concernenti il tribunale di sorveglianza
1. Competente a dichiarare l'estinzione della pena in conseguenza della liberazione condizionale o dell'affidamento in prova al servizio sociale e' il tribunale di sorveglianza. 2. Nelle materie di competenza del tribunale di sorveglianza continuano a osservarsi le disposizioni processuali della legge 26 luglio 1975 n. 354 diverse da quelle contenute nel capo II- bis del titolo II della stessa legge. 20
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte costituzionale
20La Corte costituzionale con sentenza 8-16 febbraio 1993, n. 53 (in G.U. 1a s.s. 24/2/1993, n. 9) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 2 del presente articolo, nella parte in cui non consente l'applicazione degli artt. 666 e 678 del codice di procedura penale nel procedimento di reclamo avverso il decreto del magistrato di sorveglianza che esclude dal computo della detenzione il periodo trascorsoin permesso-premio.
Testo vigente dal 25 febbraio 1993, tuttora in vigore · versione 18 su Normattiva