Corte costituzionale

Ordinanza n. 29/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 24/01/1991 · relatore Giuseppe Borzellino

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 39d.P.R. 636/1972

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 39, primo

comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.636 (Revisione della disciplina

del contenzioso tributario), promosso con ordinanza emessa il 26

aprile 1990 dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania

sul ricorso proposto da Bombardieri Giambattista contro Ufficio

II.DD. di Arona, iscritta al n. 599 del registro ordinanze 1990 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima

serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1990 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 26 aprile 1990 la Commissione

tributaria di primo grado di Verbania ha sollevato questione

incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 39, primo comma,

del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del

contenzioso tributario), "nella parte in cui esclude l'applicabilità

al procedimento davanti alla Commissioni tributarie degli artt. da 90

a 97 cod. proc. civ.", in riferimento agli artt. 3, primo comma, e

24, primo e secondo comma, Cost.;

che, pur non ignorando la giurisprudenza della Corte

costituzionale che ha già dichiarato l'infondatezza di tale

questione, il giudice a quo deduce due nuovi argomenti:

a) contrasto con l'art. 3, primo comma, Cost. sotto il

profilo dell'iniquità e irrazionalità della normativa che esclude

la condanna dell'Amministrazione finanziaria al pagamento delle spese

processuali, giacché viceversa "il contribuente-ricorrente, a meno

che non abbia totalmente ragione, viene assoggettato, peraltro in

modo ipocrita, al pagamento delle spese processuali sotto la

mistificante denominazione di maggiori pene pecuniarie";

b) contrasto con l'art. 24, primo e secondo comma, Cost.,

poiché, in relazione alla mancata previsione della condanna alle

spese dell'Amministrazione soccombente, il diritto del cittadino di

agire in giudizio verrebbe garantito "in guisa monca", dovendosi

ritenere la liquidazione delle spese come normale completamento

dell'accoglimento della domanda, secondo quanto indicato dalla Corte

costituzionale (sent.n. 303 del 1986);

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che ha concluso per la manifesta inammissibilità o

infondatezza della questione;

Considerato, quanto al profilo sub a), che la pena pecuniaria

costituisce un'obbligazione civile, accessoria al debito di imposta,

ispirata alla duplice finalità di reprimere gli illeciti tributari e

prevenirne la commissione di altri, essendo così evidente - come

rilevato dall'Avvocatura - che "impropriamente" dal giudice a quo ad

essa viene attribuita la funzione e natura di rimborso delle spese

processuali dell'Amministrazione;

che poi, quanto al rilievo sub b), non pertinente si rivela il

richiamo alla sentenza n. 303 del 1986, giacché quanto ivi affermato

esula dalla specificità del processo tributario;

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente infondata

anche sotto i dedotti profili, confermandosi l'orientamento già

espresso (ordinanze n. 79 del 1990; n. 244 del 1989; n. 335 del 1987;

n. 41 del 1984; sentenza n. 196 del 1982);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 39, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972,

n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), in

riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma,

della Costituzione, sollevata dalla Commissione tributaria di primo

grado di Verbania con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1991.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 24 gennaio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:29 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte