Ordinanza n. 29/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 24/01/1991 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 39d.P.R. 636/1972
usata come parametro
citata
- art. 97Codice di procedura civile
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 39, primo
comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.636 (Revisione della disciplina
del contenzioso tributario), promosso con ordinanza emessa il 26
aprile 1990 dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania
sul ricorso proposto da Bombardieri Giambattista contro Ufficio
II.DD. di Arona, iscritta al n. 599 del registro ordinanze 1990 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima
serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1990 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 26 aprile 1990 la Commissione
tributaria di primo grado di Verbania ha sollevato questione
incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 39, primo comma,
del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del
contenzioso tributario), "nella parte in cui esclude l'applicabilità
al procedimento davanti alla Commissioni tributarie degli artt. da 90
a 97 cod. proc. civ.", in riferimento agli artt. 3, primo comma, e
24, primo e secondo comma, Cost.;
che, pur non ignorando la giurisprudenza della Corte
costituzionale che ha già dichiarato l'infondatezza di tale
questione, il giudice a quo deduce due nuovi argomenti:
a) contrasto con l'art. 3, primo comma, Cost. sotto il
profilo dell'iniquità e irrazionalità della normativa che esclude
la condanna dell'Amministrazione finanziaria al pagamento delle spese
processuali, giacché viceversa "il contribuente-ricorrente, a meno
che non abbia totalmente ragione, viene assoggettato, peraltro in
modo ipocrita, al pagamento delle spese processuali sotto la
mistificante denominazione di maggiori pene pecuniarie";
b) contrasto con l'art. 24, primo e secondo comma, Cost.,
poiché, in relazione alla mancata previsione della condanna alle
spese dell'Amministrazione soccombente, il diritto del cittadino di
agire in giudizio verrebbe garantito "in guisa monca", dovendosi
ritenere la liquidazione delle spese come normale completamento
dell'accoglimento della domanda, secondo quanto indicato dalla Corte
costituzionale (sent.n. 303 del 1986);
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che ha concluso per la manifesta inammissibilità o
infondatezza della questione;
Considerato, quanto al profilo sub a), che la pena pecuniaria
costituisce un'obbligazione civile, accessoria al debito di imposta,
ispirata alla duplice finalità di reprimere gli illeciti tributari e
prevenirne la commissione di altri, essendo così evidente - come
rilevato dall'Avvocatura - che "impropriamente" dal giudice a quo ad
essa viene attribuita la funzione e natura di rimborso delle spese
processuali dell'Amministrazione;
che poi, quanto al rilievo sub b), non pertinente si rivela il
richiamo alla sentenza n. 303 del 1986, giacché quanto ivi affermato
esula dalla specificità del processo tributario;
che pertanto la questione va dichiarata manifestamente infondata
anche sotto i dedotti profili, confermandosi l'orientamento già
espresso (ordinanze n. 79 del 1990; n. 244 del 1989; n. 335 del 1987;
n. 41 del 1984; sentenza n. 196 del 1982);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 39, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), in
riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma,
della Costituzione, sollevata dalla Commissione tributaria di primo
grado di Verbania con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1991.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 24 gennaio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:29 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte