Ordinanza n. 290/1989
Altra decisione · depositata il 25/05/1989 · relatore Renato Dell'Andro
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1r.d. 1022/1941
- art. 2legge 117/1988
- art. 7legge 117/1988
- art. 9legge 117/1988
- art. 16legge 117/1988
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma,
n. 1, del regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022 (Ordinamento
giudiziario militare); degli artt. 1, cpv. e 2, primo e secondo
comma, della legge 7 maggio 1981, n. 180 (Modifiche all'ordinamento
giudiziario militare di pace) e degli artt. 2, 7, 9 e 16 della legge
13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati
nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile
dei magistrati) promossi con ordinanze emesse il 26 ed il 25 maggio
1988 dal Tribunale militare di La Spezia nei procedimenti penali a
carico di Gallidabino Massimo e Zingaretti Riccardo, iscritte ai nn.
805 e 806 del registro ordinanze 1988 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno
1989.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice
relatore Renato Dell'Andro.
Ritenuto che, con le ordinanze indicate in epigrafe, il Tribunale
militare di La Spezia ha sollevato, in riferimento agli artt. 101,
103, terzo comma, e 108 Cost., questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, primo comma, n. 1, del regio decreto 9
settembre 1941, n. 1022 e degli artt. 1, capoverso e 2, primo e
secondo comma, della legge 7 maggio 1981, n. 180, nella parte in cui
non prevedono un organo d'autogoverno della magistratura militare;
che, con le stesse ordinanze, il giudice a quo ha sollevato, in
riferimento agli artt. 101, secondo comma e 108, secondo comma,
Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 7, 9 e
16 della legge 13 aprile 1988, n. 117;
che le ordinanze di rimessione assumono, in particolare, che
incida sulle garanzie d'indipendenza ed imparzialità dei giudici non
togati la previsione dell'obbligo di compilazione d'un sommario
processo verbale contenente la menzione dell'unanimità della
decisione od il dissenso eventualmente espresso da qualche giudice,
con la conseguente possibilità che, sia pur entro i limiti fissati
dalla legge, siano rese note "all'esterno" le posizioni dei singoli
giudici;
Considerato che le ordinanze del Tribunale militare di La Spezia
prospettano questioni identiche e pertanto i relativi giudizi possono
essere riuniti;
che, con la sentenza n. 41 del 1989, la Corte costituzionale ha
dichiarato la non fondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale relative alla disciplina della responsabilità civile
dei giudici non togati chiamati a far parte dei Tribunali militari;
che, in ogni caso, la legge 30 dicembre 1988, n. 561, istituendo
il "Consiglio della magistratura militare", ha dato vita ad un organo
d'autogoverno dei magistrati militari, la cui mancanza viene
lamentata dal giudice a quo;
che, pertanto, è necessario restituire gli atti al Tribunale
militare di La Spezia, affinché il medesimo valuti, alla luce della
sopravvenuta normativa, se le sollevate questioni di legittimità
costituzionale siano tuttora rilevanti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Tribunale militare di La
Spezia.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 25 maggio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:290 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte