Ordinanza n. 291/1991
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/06/1991 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 828legge 833/1978
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 828, comma
secondo, del codice civile; 514, n. 5 del codice di procedura civile;
50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio
sanitario nazionale); 11 e 34 della legge della Regione Campania 11
novembre 1980, n. 63 (Norme sulla contabilità e per la utilizzazione
del patrimonio delle unità sanitarie locali), promosso con ordinanza
emessa il 19 ottobre 1990 dal Pretore di Santa Maria Capua Vetere -
Sezione distaccata di Capua sui ricorsi riuniti proposti da U.S.L. 14
di Capua contro S.r.l. Casa di Cura "Villa Ortensia" ed altri,
iscritta al n. 167 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale
dell'anno 1991;
Udito nella Camera di Consiglio del 22 maggio 1991 il Giudice
relatore Luigi Mengoni.
Ritenuto che, nel corso di un giudizio di opposizione
all'esecuzione proposto dalla USL 14 di Capua contro pignoramenti
eseguiti da crediti su somme depositate presso l'istituto di credito
esercente il servizio di tesoreria per conto dell'opponente, il Pretore di Santa Maria Capua Vetere - Sez. distaccata di Capua, con
ordinanza del 19 ottobre 1990, pervenuta alla Corte costituzionale il
22 febbraio 1991, ha sollevato, in riferimento all'art. 97 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt.
828, secondo comma, cod. civ., 514, n. 5 cod. proc. civ., 50 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, 11 e 34 della legge della Regione
Campania 11 novembre 1980, n. 63, "se interpretati in modo da
ritenere che le somme di denaro destinate al pagamento degli stipendi
del personale dipendente dell'USL iscritte nel bilancio di previsione
dell'Ente non siano vincolate a specifiche finalità pubbliche e
quindi non costituiscano beni facenti parte del patrimonio
indisponibile dell'Ente, in virtù del contestuale impegno di spesa
e/o comunque dell'obbligo pubblicistico di corresponsione delle
retribuzioni ai pubblici dipendenti in forza del rapporto di pubblico
impiego che li lega all'amministrazione".
Considerato che la questione è sollevata dal giudice a quo per il
caso che non fosse condivisa l'interpretazione dell'art. 34, secondo
comma, della legge regionale della Campania n. 63 del 1980 da lui
preferita, secondo cui gli impegni di spesa delle unità sanitarie
locali, iscritte nei rispettivi bilanci di competenza in corso, e in
particolare gli impegni riguardanti stipendi e altre spese di
funzionamento, configurano un vincolo di destinazione delle somme
impegnate qualificandole come beni indisponibili ai sensi dell'art.
828, secondo comma, cod. civ., e quindi impignorabili;
che per giurisprudenza costante di questa Corte è inammissibile
la questione di legittimità costituzionale prospettata con
riferimento a due interpretazioni contrastanti della disposizione
impugnata, così da impedire la verifica di rilevanza della questione
stessa, in quanto proposta in astratto (sentenze nn. 1146 del 1988,
456 del 1989);
Visti gli artt. 26, secondo comma della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 828, secondo comma, cod.
civ., 514, n. 5, cod. proc. civ., 50 della legge 23 dicembre 1978, n.
833, 11 e 34 della legge della Regione Campania 11 novembre 1980, n.
63 (Norme sulla contabilità e per la utilizzazione del patrimonio
delle unità sanitarie locali), sollevata dal Pretore di Santa Maria
Capua Vetere, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, 3 giugno 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 giugno 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:291 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte