Ordinanza n. 292/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/06/1990 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5d.P.R. 636/1972
- art. 9d.P.R. 636/1972
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 9, terzo
comma, e 5 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della
disciplina del contenzioso tributario), promosso con ordinanza emessa
il 20 novembre 1989 dalla commissione tributaria di primo grado di
Verbania sul ricorso proposto da Pasquino Pietro contro l'Ufficio
II.DD. di Verbania, iscritta al n. 73 del registro ordinanze 1990 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima
serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 3 maggio 1990 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 20 novembre 1989 la
commissione tributaria di primo grado di Verbania, sul ricorso
proposto da Pietro Pasquino contro Ufficio II.DD. di Verbania, ha
sollevato d'ufficio la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 9, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, in
quanto detto articolo non prevede il collocamento fuori ruolo per
tutti i componenti "alle dipendenze dell'Esecutivo", in riferimento
all'art. 3, primo comma, della Costituzione; dell'art. 5 del medesimo
d.P.R., in quanto detto articolo non comprende, tra coloro che non
possono far parte delle commissioni tributarie di primo e di secondo
grado, anche i funzionari di prefettura e dell'intendenza di finanza
ed, in genere, tutti coloro che sono alle dipendenze dell'Esecutivo,
in riferimento agli artt. 101, secondo comma, e 108, secondo comma,
della Costituzione; e del medesimo art. 5, in riferimento agli artt.
97, primo comma, 108, secondo comma e 3, primo comma, della
Costituzione, in quanto detto articolo non comprende, tra coloro che
non possono far parte delle commissioni tributarie di primo e di
secondo grado, anche gli iscritti in uno degli albi indicati
dall'art. 30, terzo comma, dello stesso decreto, nel testo modificato
dal d.P.R. n. 739 del 1981;
che con atto depositato il 20 marzo 1990 è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato;
Considerato che per i componenti le commissioni tributarie,
svolgenti tutti identica funzione, è esclusa qualsivoglia incidenza
sulle nomine, poiché le scelte sono commesse al presidente del
tribunale e, rispettivamente, della Corte d'appello;
che poi, più generalmente, come già in passato affermato,
l'indipendenza del collegio e dei suoi componenti va individuata,
comunque, solo attraverso i modi con i quali è svolta la funzione,
nel senso della inesistenza di vincoli che possano comportare una
soggezione formale o sostanziale da altri (cfr. sentenza n. 196 del
1982);
che la questione, pertanto, va dichiarata manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative dei giudizi dinanzi
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 5 e 9, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre
1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario)
sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 97, primo comma,
101, secondo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione, dalla
commissione tributaria di primo grado di Verbania, con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 14 giugno 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:292 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte