Ordinanza n. 292/1993
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 24/06/1993 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3Codice penale
- art. 146legge 431/1992
- art. 4legge 431/1992
usata come parametro
citata
- art. 286-bisCodice di procedura penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 146, n. 3 del
codice penale, aggiunto dall'art. 4 del decreto-legge 12 novembre
1992, n. 431 (Disposizioni urgenti concernenti l'incremento
dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria, il trattamento di
persone detenute affette da infezione da HIV, le modifiche al testo
unico delle leggi in materia di stupefacenti e le norme per
l'attivazione di nuovi uffici giudiziari) e dall'art. 12 del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 3, di identico contenuto, promossi con n. 8
ordinanze emesse dai Tribunali di Sorveglianza di Torino e Perugia,
iscritte ai nn. 144, 145, 146, 164, 181, 182, 183, 184 del registro
ordinanze 1993 e pubblicate nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica
n. 15 e 18, prima serie speciale, dell'anno 1993;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1993 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha sollevato
con sette distinte ordinanze questione di legittimità costituzionale
dell'art. 146, n. 3, del codice penale, aggiunto dall'art. 4 del
decreto-legge 12 novembre 1992, n. 431 (Disposizioni urgenti
concernenti l'incremento dell'organico del Corpo di polizia
penitenziaria, il trattamento di persone detenute affette da
infezione da HIV, le modifiche al testo unico delle leggi in materia
di stupefacenti e le norme per l'attivazione di nuovi uffici
giudiziari), assumendo che la norma impugnata, nel prevedere il
rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena per i soggetti affetti
da infezione da HIV nei casi previsti dall'art. 286- bis, primo
comma, del codice di procedura penale, inserito dall'art. 3 del
medesimo decreto-legge n. 431 del 1992, viene a porsi in contrasto
con:
1) l'art. 2 della Costituzione, in quanto smentisce "l'assunto
di una generalizzata tutela dei diritti inviolabili dell'uomo, quanto
meno nei confronti di coloro i cui interessi risultano aggrediti da
chi trovasi nelle condizioni descritte dal decreto stesso, che si
vedono privati di efficace tutela penale in assenza dello strumento
che ne assicura la necessaria forza intimidatrice";
2) l'art. 3 della Costituzione, perché irragionevolmente
discrimina i malati "comuni" rispetto alle persone affette da HIV,
posto che la scienza medica riconosce i medesimi caratteri di
gravità, irreversibilità ed ingravescenza in molte altre patologie;
3) l'art. 111 della Costituzione, giacché risulta vanificata la
funzione della magistratura di sorveglianza "di dirimere il conflitto
tra il diritto dello Stato ad eseguire le sentenze di condanna a pene
detentive" e il diritto del condannato al differimento della
esecuzione della pena;
4) gli artt. 27, terzo comma, e 32, primo comma, della
Costituzione, in quanto, tenuto conto dei caratteri di estrema
dinamicità che presenta l'infezione da HIV e considerata la varietà
di situazioni che la stessa determina, deve essere "concretamente
provato che l'applicazione della pena leda il fondamentale diritto
alla salute o si risolva in un trattamento contrario al senso di
umanità";
che il Tribunale di Sorveglianza di Perugia ha sollevato, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
dell'art. 12 del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 3 (Disposizioni
urgenti concernenti l'incremento dell'organico del Corpo di polizia
penitenziaria, il trattamento di persone detenute affette da
infezione da HIV, le modifiche al testo unico delle leggi in materia
di stupefacenti e le norme per l'attivazione di nuovi uffici
giudiziari), che ha reiterato l'identica disposizione oggetto di
impugnativa da parte del Tribunale di Sorveglianza di Torino;
che in alcuni dei giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata
inammissibile;
Considerato che le ordinanze sottopongono alla Corte la medesima
questione, ancorché riferita a fonti normative diverse, e che,
pertanto, i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con un
unico provvedimento;
che il decreto-legge 12 novembre 1992, n. 431, non è stato
convertito in legge entro il termine prescritto, come risulta dal
comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio
1993;
che altrettanto è accaduto per il decreto-legge 12 gennaio
1993, n. 3, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 60 del 13 marzo 1993;
che, pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa
Corte (vedi, da ultimo, le ordinanze nn. 229, 116 e 51 del 1993), la
questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 146, n. 3, del codice penale,
aggiunto dall'art. 4 del decreto-legge 12 novembre 1992, n. 431
(Disposizioni urgenti concernenti l'incremento dell'organico del
Corpo di polizia penitenziaria, il trattamento di persone detenute
affette da infezione da HIV, le modifiche al testo unico delle leggi
in materia di stupefacenti e le norme per l'attivazione di nuovi
uffici giudiziari) e dell'art. 12 del decreto-legge 12 gennaio 1993,
n. 3, di identico titolo, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3,
27, terzo comma, 32, primo comma, e 111 della Costituzione, dal
Tribunale di Sorveglianza di Torino e dal Tribunale di Sorveglianza
di Perugia con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 24 giugno 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:292 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte