Corte costituzionale

Ordinanza n. 292/1993

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 24/06/1993 · relatore Giuliano Vassalli

Norme in gioco

applicata al caso

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 146, n. 3 del

codice penale, aggiunto dall'art. 4 del decreto-legge 12 novembre

1992, n. 431 (Disposizioni urgenti concernenti l'incremento

dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria, il trattamento di

persone detenute affette da infezione da HIV, le modifiche al testo

unico delle leggi in materia di stupefacenti e le norme per

l'attivazione di nuovi uffici giudiziari) e dall'art. 12 del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 3, di identico contenuto, promossi con n. 8

ordinanze emesse dai Tribunali di Sorveglianza di Torino e Perugia,

iscritte ai nn. 144, 145, 146, 164, 181, 182, 183, 184 del registro

ordinanze 1993 e pubblicate nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica

n. 15 e 18, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1993 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha sollevato

con sette distinte ordinanze questione di legittimità costituzionale

dell'art. 146, n. 3, del codice penale, aggiunto dall'art. 4 del

decreto-legge 12 novembre 1992, n. 431 (Disposizioni urgenti

concernenti l'incremento dell'organico del Corpo di polizia

penitenziaria, il trattamento di persone detenute affette da

infezione da HIV, le modifiche al testo unico delle leggi in materia

di stupefacenti e le norme per l'attivazione di nuovi uffici

giudiziari), assumendo che la norma impugnata, nel prevedere il

rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena per i soggetti affetti

da infezione da HIV nei casi previsti dall'art. 286- bis, primo

comma, del codice di procedura penale, inserito dall'art. 3 del

medesimo decreto-legge n. 431 del 1992, viene a porsi in contrasto

con:

1) l'art. 2 della Costituzione, in quanto smentisce "l'assunto

di una generalizzata tutela dei diritti inviolabili dell'uomo, quanto

meno nei confronti di coloro i cui interessi risultano aggrediti da

chi trovasi nelle condizioni descritte dal decreto stesso, che si

vedono privati di efficace tutela penale in assenza dello strumento

che ne assicura la necessaria forza intimidatrice";

2) l'art. 3 della Costituzione, perché irragionevolmente

discrimina i malati "comuni" rispetto alle persone affette da HIV,

posto che la scienza medica riconosce i medesimi caratteri di

gravità, irreversibilità ed ingravescenza in molte altre patologie;

3) l'art. 111 della Costituzione, giacché risulta vanificata la

funzione della magistratura di sorveglianza "di dirimere il conflitto

tra il diritto dello Stato ad eseguire le sentenze di condanna a pene

detentive" e il diritto del condannato al differimento della

esecuzione della pena;

4) gli artt. 27, terzo comma, e 32, primo comma, della

Costituzione, in quanto, tenuto conto dei caratteri di estrema

dinamicità che presenta l'infezione da HIV e considerata la varietà

di situazioni che la stessa determina, deve essere "concretamente

provato che l'applicazione della pena leda il fondamentale diritto

alla salute o si risolva in un trattamento contrario al senso di

umanità";

che il Tribunale di Sorveglianza di Perugia ha sollevato, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità

dell'art. 12 del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 3 (Disposizioni

urgenti concernenti l'incremento dell'organico del Corpo di polizia

penitenziaria, il trattamento di persone detenute affette da

infezione da HIV, le modifiche al testo unico delle leggi in materia

di stupefacenti e le norme per l'attivazione di nuovi uffici

giudiziari), che ha reiterato l'identica disposizione oggetto di

impugnativa da parte del Tribunale di Sorveglianza di Torino;

che in alcuni dei giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata

inammissibile;

Considerato che le ordinanze sottopongono alla Corte la medesima

questione, ancorché riferita a fonti normative diverse, e che,

pertanto, i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con un

unico provvedimento;

che il decreto-legge 12 novembre 1992, n. 431, non è stato

convertito in legge entro il termine prescritto, come risulta dal

comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio

1993;

che altrettanto è accaduto per il decreto-legge 12 gennaio

1993, n. 3, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 60 del 13 marzo 1993;

che, pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa

Corte (vedi, da ultimo, le ordinanze nn. 229, 116 e 51 del 1993), la

questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 146, n. 3, del codice penale,

aggiunto dall'art. 4 del decreto-legge 12 novembre 1992, n. 431

(Disposizioni urgenti concernenti l'incremento dell'organico del

Corpo di polizia penitenziaria, il trattamento di persone detenute

affette da infezione da HIV, le modifiche al testo unico delle leggi

in materia di stupefacenti e le norme per l'attivazione di nuovi

uffici giudiziari) e dell'art. 12 del decreto-legge 12 gennaio 1993,

n. 3, di identico titolo, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3,

27, terzo comma, 32, primo comma, e 111 della Costituzione, dal

Tribunale di Sorveglianza di Torino e dal Tribunale di Sorveglianza

di Perugia con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 giugno 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:292 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte