Ordinanza n. 293/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/03/1988 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 73legge 648/1950
- art. 64legge 313/1968
- art. 64legge 313/1968
- art. 92Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.
usata come parametro
- art. 2Costituzione
- art. 3Costituzione
- art. 71legge 313/1968
- art. 73legge 313/1968
citata
- art. 1legge 533/1981
- art. 67legge 648/1950
- art. 58legge 313/1968
- art. 70legge 313/1968
- art. 86legge 313/1968
- art. 12Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra.
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 73 della legge
10 agosto 1950 n. 648 (Riordinamento delle disposizioni sulle
pensioni di guerra), degli artt. 64, comma primo, lett. a) e 67 della
legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione
pensionistica di guerra), 57, comma primo, lett. a), 58, 70 e 86,
ultimo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle
norme in materia di pensioni di guerra), 12 del d.P.R. 30 dicembre
1981, n. 834 (Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in
attuazione della delega prevista dall'art. 1 l. 23 settembre 1981 n.
533), promossi con ordinanze emesse il 22 febbraio 1983 dalla Corte
dei conti, sul ricorso proposto da Maccio' Luigia, iscritta al n. 413
del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 274 dell'anno 1983 e il 5 maggio 1983 dalla Corte
dei conti - Sezione IV giurisdizionale - sul ricorso proposto da
Gallo Carlo, iscritta al n. 900 del registro ordinanze 1983 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 81 dell'anno
1984;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice
relatore Borzellino;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 22 febbraio 1983
(ord.n.413/1983) la Corte dei conti, sez. II giurisdizionale per le
pensioni di guerra, sul ricorso proposto da Maccio' Luigia, ha
sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale
"dell'art. 73 della legge 10 agosto 1950, n. 648; dell'art. 67 della
legge 18 marzo 1968, n. 313; degli artt. 58, 70 e 86 - ultimo comma -
del T.U. appovato con d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, e del connesso
art. 12 del d.P.R. 18 gennaio (recte 30 dicembre) 1981, n. 834, per
violazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione, nella parte in
cui, nei riguardi di genitori di militari morti per causa del
servizio di guerra o attinente alla guerra o di civili deceduti per
fatto di guerra, senza aver lasciato coniuge o figli con diritto a
pensione, negano la concessione del trattamento privilegiato di
guerra, a causa delle condizioni economiche dei genitori medesimi";
che con ordinanza emessa il 5 maggio 1983 (ord. n. 900/1983) la
Corte dei conti, sez. IV giurisdizionale ordinaria, sul ricorso
proposto da Gallo Carlo, ha sollevato questione incidentale di
legittimità costituzionale degli "articoli 64, primo comma, lett.
a), e 67, della legge 10 marzo 1968 n. 313; 57, primo comma, lett.
a), 58, 70 e 86 del d.P.R. 23 dicembre 1978 n. 915; 12 del d.P.R. 30
dicembre 1981 n. 834 per contrasto con gli articoli 2 e 3, della
Costituzione, nelle parti in cui nei riguardi dei genitori dei
militari deceduti per causa di servizio senza lasciare coniuge e
figli con diritto a pensione, subordinano la concessione del
trattamento privilegiato indiretto alla sussistenza dei requisiti di
inabilità a proficuo lavoro e di disagiate condizioni economiche dei
genitori medesimi, con riferimento, per quanto in particolare
riguarda il contrasto con l'art. 3 Cost., agli articoli 71, primo
comma e 73, secondo comma della legge 18 marzo 1968 n. 313, 62, primo
comma, e 64, secondo comma del d.P.R. 23 dicembre 1978 n. 915, che
tali requisiti condizionanti non prevedono";
che nei relativi giudizi è intervenuto, per il Presidente del
Consiglio dei ministri, l'Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per l'infondatezza delle questioni.
Considerato che le ordinanze citate sollevano analoghe o comunque
connesse questioni, talché va disposta la riunione dei relativi
giudizi;
che i giudici a quibus dubitano, in concreto, della legittimità
costituzionale dei requisiti posti dalla legge (inabilità a proficuo
lavoro, disagiate condizioni economiche) per la concessione della
pensione indiretta di guerra o della pensione privilegiata indiretta
(la cui normativa rinvia sul punto alla prima, ex art. 92 d.P.R. 29
dicembre 1973 n. 1092) in favore dei genitori di militari deceduti in
guerra o per causa di servizio, senza lasciare coniuge e figli con
diritto a pensione; irrazionale disparità di trattamento si assume,
altresì, con riferimento al trattamento riservato ai genitori i
quali abbiano perso l'unico figlio o più figli per la medesima
causa, in favore dei quali la liquidazione della pensione non è
subordinata alla sussistenza di tali requisiti;
che la natura sostanzialmente risarcitoria del trattamento
pensionistico di guerra, invocata dai rimettenti, non implica per le
connaturali peculiarità proprie di un beneficio posto a carico della
collettività, e pur dovendosi ad esso riconoscere l'estrinsecazione
di un principio solidaristico, identità assoluta nelle
caratteristiche e negli effetti giuridici connessi, rispetto alla
pura obbligazione civilistica di risarcimento; talché detta
(peculiare) natura risarcitoria non rende di per sé irrazionali
condizioni e limiti posti dal legislatore per il conseguimento del
beneficio, quando nell'esercizio della sua discrezionalità abbia
esteso la provvidenza in parola al di là del naturale ambito dei
diretti destinatari di essa (coniuge e figli) nel caso in cui questi
ultimi manchino, fino a comprendere, cioè, anche altri aventi
diritto quali, come in fattispecie, i genitori;
che in effetti, alla luce di tale precisazione, l'aver fatto
riferimento, per le suddette categorie di soggetti, ad un effettivo
stato di bisogno (stato di inabilità, disagiate condizioni economi
che) quale condizione di ammissibilità al beneficio, ovvero l'aver
ritenuto di voler concedere il trattamento pensionistico a
prescindere da tale condizione a chi abbia perso l'unico figlio o
più figli per dette cause, appare frutto di scelte sufficientemente
razionali, le quali, per la loro discrezionalità, sfuggono al
sindacato di questa Corte.
Visti gli artt. 26, secondo comma, l.11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle
Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 73 della legge 10
agosto 1950, n. 648 (Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni
di guerra), degli artt. 64, primo comma, lett. a) e 67 della legge 18
marzo 1968 n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di
guerra), 57, primo comma, lett. a), 58, 70 e 86, ultimo comma, d.P.R.
23 dicembre 1978 n. 915 (Testo unico delle norme in materia di
pensioni di guerra), 12 d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 (Definitivo
riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega
prevista dall'art. 1 l. 23 settembre 1981 n. 533), sollevate, in
riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, dalla Corte dei
conti con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:293 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte