Art. 92Trattamento privilegiato di riversibilita'

Quando la morte del dipendente e' conseguenza di infermita' o lesioni dipendenti da fatti di servizio, spetta ai congiunti la pensione privilegiata nella misura e alle condizioni previste dalle disposizioni in materia di pensioni di guerra. Gli assegni accessori restano quelli previsti dalle disposizioni contenute nel successivo titolo VI. Il precedente comma si applica anche per gli eventi anteriori alla cessazione della guerra 1940-45. E' data facolta' agli aventi causa di optare per il trattamento derivante dall'applicazione delle norme contenute negli articoli precedenti di questo titolo. In tal caso le aliquote di cui al primo comma dell'art. 88 si applicano, col minimo del 50 per cento, alla pensione privilegiata diretta di prima categoria. Qualora i fatti di servizio possano dar luogo a trattamento di infortunio, si applicano agli aventi causa le disposizioni dell'art. 65, terzo comma, o dell'art. 66, secondo comma. Le disposizioni contenute nei commi precedenti del presente articolo si applicano anche nel caso in cui il titolare di pensione privilegiata diretta o di assegno rinnovabile sia deceduto a causa delle infermita' o e lesioni per le quali aveva conseguito il trattamento privilegiato. Ai fini di quanto disposto nel presente articolo, l'applicazione delle norme in materia di pensioni di guerra non puo' avere effetto anteriore al 21 novembre 1967.

Testo vigente dal 9 maggio 1974, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092~art92 · fonte su Normattiva