Ordinanza n. 293/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/06/1992 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 123 del codice
penale militare di pace, in riferimento all'art. 260 del medesimo
codice, promosso con ordinanza emessa il 19 novembre 1991 dal
Tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di
Ciofalo Giuseppe, iscritta al n. 44 del registro ordinanze 1992 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima
serie speciale, dell'anno 1992;
Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1992 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di un
imputato del reato di omessa presentazione in servizio, il Tribunale
militare di Padova, con ordinanza emessa il 19 novembre 1991 (R.O. n.
44 del 1992), ha sollevato, in relazione agli artt. 25, secondo
comma, e 52, ultimo comma, della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 123 del codice penale militare
di pace, nella parte in cui - in riferimento all'art. 260 del
medesimo codice - pone la richiesta del comandante di Corpo quale
condizione di procedibilità per il reato:
che, pur dando atto dell'orientamento di questa Corte, dal cui
vaglio in più occasioni è uscito indenne il menzionato art. 260 del
codice penale militare di pace, il giudice rimettente argomenta, in
senso contrario alle affermazioni contenute nelle richiamate
decisioni ed alle posizioni della dottrina, attribuendo alla
richiesta del comandante di Corpo la natura di condizione di
punibilità e non già di procedibilità;
che ciò premesso, il giudice a quo fonda la censura proprio
sulla ipotesi di reato in argomento in quanto, a causa del
collegamento con il citato art. 260, non possiederebbe "i requisiti
che il principio costituzionale richiede per una norma
incriminatrice";
Considerato che analoga questione, relativa all'art. 147 del
codice penale militare di pace è stata già decisa da questa Corte
con ordinanza n. 495 del 1991, sulla base del carattere
esclusivamente processuale della richiesta de qua, più volte
sottolineato anche in altre decisioni;
che identica questione, concernente l'art. 123 del codice penale
militare di pace, anch'essa sollevata per sollecitare un riesame
della giurisprudenza costituzionale e prospettata senza argomenti
ulteriori rispetto a quelli a suo tempo esaminati è stata altresì
decisa con ordinanza n. 238 del 1992;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 123 del codice penale militare di pace, in
riferimento all'art. 260 del medesimo codice, sollevata dal Tribunale
militare di Padova, in relazione agli artt. 25, secondo comma, e 52,
terzo comma, della Costituzione, con le ordinanze di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1992.
Il Presidente: BORZELLINO
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 22 giugno 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:293 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte