Ordinanza n. 293/1993
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 24/06/1993 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 25legge 87/1953
- art. 4legge 87/1953
- art. 5legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, 5 e 12
della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della
maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza), promosso
con ordinanza emessa il 19 ottobre 1992 dal Pretore di Cuneo nel
procedimento per interruzione volontaria della gravidanza
sull'istanza di una minore, iscritta al n. 705 del registro ordinanze
1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46,
prima serie speciale, dell'anno 1992;
Visti l'atto di intervento dell'Associazione Antenne nonché
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 4 maggio 1993 il Giudice relatore
Vincenzo Caianiello;
Udito l'Avvocato dello Stato Stefano Onufrio per il Presidente del
Consiglio dei ministri;
Ritenuto che nel corso del procedimento relativo alla richiesta di
una minore per ottenere l'autorizzazione a decidere l'interruzione
volontaria della gravidanza, il Pretore di Cuneo, in funzione di
giudice tutelare, premesso che il procedimento è fondato sull'art.
12 della legge 22 maggio 1978, n. 194, fa presente che detto
articolo, a sua volta, "suppone l'articolo 4 della stessa legge che
ha carattere generale e prevede le circostanze che vanno in ogni caso
accusate dalla gestante nel promuovere la procedura abortiva";
che questa disposizione sarebbe, ad avviso del rimettente, in
contrasto con l'art. 2 della Costituzione, che garantisce i diritti
inviolabili dell'uomo e fra questi quello di nascere, poiché "non
prevede alcuna di quelle necessarie cautele" indicate dalla Corte
nella sentenza n. 27 del 1975, né prevede "uno stato di grave
pericolo provocato da una effettiva malattia (Corte costituzionale,
sent. n. 23 del 1981) così da bilanciare il diritto alla vita del
concepito con quello alla salute della madre";
che il giudice a quo solleva pertanto questione di legittimità
costituzionale degli artt. 4, 5 e 12 della legge n. 194 del 1978,
ritenendo la questione rilevante "perché per provvedere in ordine
alla richiesta interruzione volontaria della gravidanza è necessario
applicare l'art. 12 e di conseguenza gli artt. 4 e 5 dalla medesima
supposti";
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che ha concluso per l'inammissibilità e l'infondatezza della
questione;
che, in prossimità dell'udienza, ha spiegato intervento
l'"Associazione Antenne", a mezzo del legale rappresentante,
chiedendo una declaratoria di inammissibilità o di infondatezza
della questione;
Considerato che va preliminarmente dichiarato inammissibile, a
norma dell'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'intervento
della citata associazione, sia in quanto effettuato oltre il termine
previsto sia perché detta associazione non è parte nel giudizio a
quo;
che, relativamente alla questione sollevata, questa Corte ha
già osservato che il mancato assenso anche di uno solo dei genitori
è, nella previsione dell'art. 12 della legge n. 194 del 1978 - nei
cui confronti l'ordinanza di rimessione non svolge alcuna diretta
censura -, sostituito dal provvedimento del giudice tutelare,
consistente in una "autorizzazione a decidere", il quale
provvedimento "rimane esterno alla procedura di riscontro, nel
concreto, dei parametri previsti dal legislatore per potersi
procedere all'interruzione della gravidanza" (sent. n. 196 del 1987),
e ciò perché "l'accertamento e la valutazione" di quei parametri
sono compiuti "dal consultorio, dalla struttura socio-sanitaria o dal
medico di fiducia, cui la minore si è rivolta" (ord. n. 463 del
1988);
che, in tale contesto, la funzione del giudice tutelare
costituisce strumento di garanzia circa la effettiva consapevolezza
della scelta della minore nella valutazione dei beni in gioco, in un
sistema che vede coinvolti tutti gli interventi di carattere sociale
a tutela della maternità e della vita del concepito, potendo il
giudice negare l'autorizzazione quando escluda, nel suo prudente
apprezzamento, tale consapevolezza;
che, alla stregua di quanto precede, deve essere dichiarata la
manifesta inammissibilità, per irrilevanza, dei profili della
questione di legittimità costituzionale riferiti agli artt. 4 e 5
della legge n. 194 del 1978, in quanto esterni al procedimento
previsto dall'art. 12 della stessa legge, e di conseguenza la
manifesta inammissibilità anche del profilo relativo a quest'ultimo
articolo, che è stato denunziato solo come tramite per introdurre le
censure riferite agli artt. 4 e 5 della legge citata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 4, 5 e 12 della legge
22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità
e sull'interruzione volontaria della gravidanza), sollevata, in
riferimento all'art. 2 della Costituzione, dal Pretore di Cuneo con
l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 24 giugno 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:293 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte