Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Aborto e interruzione volontaria della gravidanza - Diritto all’interruzione della gravidanza - Inadempimento dell’obbligo di esatta informazione in tempo utile da parte dei medici del servizio sanitario - Risarcimento del danno subito - Assunta lesione dei diritti inviolabili dell’uomo, dei principi in tema di pena di morte e di tutela della salute - Totale difetto di motivazione sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
E’ manifestamente inammissibile, per totale difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 27, ultimo comma, e 32 della Costituzione, degli artt. 5, 6 e 7 della legge 22 maggio 1978, n. 194. Il giudice ‘a quo’, infatti, per ritenere rilevante la questione di legittimità costituzionalità proposta, avrebbe dovuto motivatamente affermare che, trascorsi i primi novanta giorni di gravidanza, la gestante, se informata delle malformazioni del feto, avrebbe potuto, in base alla normativa impugnata, decidere l’eventuale interruzione della gravidanza, in quanto non sussisteva la possibilità di vita autonoma del nascituro malformato.
Riguarda ancheart. 6 Legge sull’abortoart. 7 Legge sull’aborto
MATERNITÀ - TUTELA - INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA DELLA GESTANTE MINORENNE - AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE TUTELARE - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALLA VITA, ALLA SALUTE E DEL PRINCIPIO DI PROTEZIONE DELLA MATERNITÀ - QUESTIONE GIÀ DICHIARATA INAMMISSIBILE - DIFETTO DI RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, 5 e 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 31, secondo comma, e 32 della Costituzione, nella parte in cui consentirebbe al giudice tutelare chiamato ad autorizzare l'interruzione di gravidanza di una minorenne di attuare una condotta in conflitto con il diritto alla vita, senza alcuna possibilità di sollevare obiezione di coscienza. Infatti il giudice 'a quo' non deve fare concreta applicazione delle norme censurate, essendo la decisione di interrompere la gravidanza rimessa esclusivamente alla responsabilità della donna, anche se minore di età, e costituendo il provvedimento di autorizzazione solo uno dei presupposti (non indefettibile e vincolato agli accertamenti tecnici) dell'articolato procedimento. - Sulla medesima questione, v. precedenti citate ordinanze n. 293/1993 e 76/1996.
Riguarda ancheart. 4 Legge sull’abortoart. 12 Legge sull’aborto
'REFERENDUM' - GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITA' - INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA - LIBERALIZZAZIONE CON CADUCAZIONE DI PROCEDIMENTI E CONTROLLI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI ATTUALMENTE PREVISTI, NONCHE' DELLE CONNESSE FATTISPECIE INCRIMINATRICI - ESIGENZA DI SALVAGUARDIA DEL PRINCIPIO SECONDO IL QUALE L'INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA NON E' MEZZO PER IL CONTROLLO DELLE NASCITE E PER CUI E' GIUSTIFICATO L'IMPEGNO DELLE STRUTTURE PUBBLICHE A SOSTEGNO DELLA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI PER L'I.V.G. NEL RISPETTO DEL DIRITTO DEL CONCEPITO ALLA VITA - PRECLUSIONE DELL'AMMISSIBILITA' DI UN 'REFERENDUM' DIRETTO CONTRO LEGGI ORDINARIE MA A CONTENUTO COSTITUZIONALMENTE VINCOLATO - INAMMISSIBILITA'.
E' inammissibile la richiesta di 'referendum' per l'abrogazione della l. 22 maggio 1987 n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternita' e sull'interruzione volontaria della gravidanza) - avente ad oggetto il seguente quesito: <<Volete voi l'abrogazione degli articoli 1, 4, 5, 6, lettera b), limitatamente alle parole: "tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro"; 7, comma primo, limitatamente alle parole: "del servizio ostetrico-ginecologico dell'ente ospedaliero in cui deve praticarsi l'intervento, che ne certifica l'esistenza. Il medico puo' avvalersi della collaborazione di specialisti. Il medico e' tenuto a fornire la documentazione sul caso e a comunicare la sua certificazione al direttore sanitario dell'ospedale per l'intervento da praticarsi immediatamente", e comma secondo ("Qualora l'interruzione della gravidanza si renda necessaria per imminente pericolo per la vita della donna, l'intervento puo' essere praticato anche senza lo svolgimento delle procedure previste dal comma precedente e al di fuori delle sedi di cui all'art. 8. In questi casi, il medico e' tenuto a darne comunicazione al medico provinciale."); 8; 9, comma primo, limitatamente alle parole: "alle procedure di cui agli articoli 5 e 7 ed", e comma quarto, limitatamente alle parole: "l'espletamento delle procedure previste dall'articolo 7 e", nonche' alle parole:"secondo le modalita' previste dagli articoli 5, 7 e 8"; 10, comma primo, limitatamente alle parole: "nelle circostanze previste dagli articoli 4 e 6", nonche' alle parole: "di cui all'art. 8", e comma terzo, limitatamente alle parole: "dal secondo comma dell'articolo 5 e"; 11, comma primo ("L'ente ospedaliero, la casa di cura o il poliambulatorio nei quali l'intervento e' stato effettuato sono tenuti ad inviare al medico provinciale competente per territorio una dichiarazione con la quale il medico che lo ha eseguito da' notizia dell'intervento stesso e della documentazione sulla base della quale e' avvenuto, senza fare menzione dell'identita' della donna."); 12; 13; 14; 15, comma secondo, limitatamente alle parole: "e 5"; 19, comma primo ("Chiunque cagiona l'interruzione volontaria della gravidanza senza l'osservanza delle modalita' indicate negli articoli 5 o 8, e' punito con la reclusione sino a tre anni."), comma secondo ("La donna e' punita con la multa fino a lire 100.000."), comma terzo, limitatamente alle parole: "o comunque senza l'osservanza delle modalita' previste dall'articolo 7", comma quinto ("Quando l'interruzione volontaria della gravidanza avviene su donna minore degli anni diciotto, o interdetta, fuori dei casi o senza l'osservanza delle modalita' previste dagli articoli 12 e 13, chi la cagiona e' punito con le pene rispettivamente previste dai commi precedenti aumentate fino alla meta'. La donna non e' punibile.") e comma settimo ("Le pene stabilite dal comma precedente sono aumentate se la morte o la lesione della donna derivano dai fatti previsti dal quinto comma"); 22, comma terzo ("Salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, non e' punibile per il reato di aborto di donna consenziente chiunque abbia commesso il fatto prima dell'entrata in vigore della presente legge, se il giudice accerta che sussistevano le condizioni previste dagli articoli 4 e 6.") della legge 22 maggio 1978, n. 194, recante "Norme per la tutela sociale della maternita' e sull'interruzione volontaria della gravidanza"?>>. - in quanto - posto, da un lato, che non sono abrogabili disposizioni legislative ordinarie a contenuto costituzionalmente vincolato, tra le quali vanno annoverate quelle la cui eliminazione determinerebbe la soppressione di una tutela minima per situazioni che tale tutela esigono secondo la Costituzione; e, dall'altro, che la richiesta referendaria e' formulata, attraverso un ritaglio del testo vigente, in modo tale da dare all'abrogazione il senso palese di una pura e semplice soppressione di ogni regolamentazione legale (e non solo di una irrilevanza penale) dell'interruzione volontaria della gravidanza nei primi novanta giorni, riconducendo tale vicenda ad un regime di totale libera disponibilita' da parte della singola gestante, anche in ordine alla sorte degli interessi costituzionalmente rilevanti in essa coinvolti - cio' che la Costituzione (artt. 2 e 31, comma 2) non consente di toccare mediante l'abrogazione, sia pure parziale, della l. n. 194 del 1978 e' quel nucleo di disposizioni che attengono alla protezione della vita del concepito quando non siano presenti esigenze di salute o di vita della madre, nonche' quel complesso di disposizioni che attengono alla protezione della donna gestante: della donna adulta come della donna minore d'eta', della donna in condizioni di gravidanza infratrimestrale come della donna in condizioni di gravidanza piu' avanzata. - S. nn. 27/1975, 16/1978, 26/1981, 196/1987, 1146/1988; ord. nn. 463/1988, 76/1996. red.: S. Di Palma
sentenza 35/1997massima n. 23114 Riguarda ancheart. 7 Legge sull’abortoart. 19 Legge sull’abortoart. 8 Legge sull’abortoart. 10 Legge sull’abortoart. 9 Legge sull’abortoe altri 8
ABORTO - INTERRUZIONE DELLA GRAVIDANZA DI DONNA MINORE DI ETA' - AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE TUTELARE - VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE, SOCIALI E FAMILIARI - COMPRESSIONE DEL DIRITTO ALLA VITA DEL CONCEPITO - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2 E 31, SECONDO COMMA, COST. - POTERE DI CO-DECISIONE DEL GIUDICE TUTELARE - INSUSSISTENZA - MERA GARANZIA DELLA LIBERTA' MORALE DELLA DONNA - IRRILEVANZA DI VALUTAZIONI DIVERSE - QUESTIONE GIA' GIUDICATA IRRILEVANTE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, gia' dichiarata manifestamente inammissibile per irrilevanza. (Nella specie, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 4, 5 e 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194, sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 31, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui le norme impugnate consentono alla donna minorenne di decidere e al giudice tutelare di autorizzare la donna minorenne a decidere l'interruzione volontaria della gravidanza anche al di fuori dei casi in cui l'ulteriore gestazione implichi danno o pericolo grave ed attuale, medicalmente accertabile in modo obiettivo o non altrimenti evitabile per la salute della madre, e' stata ritenuta irrilevante nell'ambito della procedura autorizzatoria disciplinata dall'impugnato art. 12, sulla base del principio, ribadito in questa sede, secondo il quale in tale procedimento il giudice tutelare non dispone di un potere co-decisionale concernente il merito di una scelta che, invece, il legislatore ha inteso lasciare - secondo una valutazione politico-legislativa insindacabile - alla donna quale unica responsabile della decisione, rispetto a cui l'autorizzazione del giudice tutelare funge esclusivamente da condizione di garanzia della consapevolezza della minore circa i beni coinvolti nella decisione di interrompere la gravidanza - beni consistenti nel diritto alla vita del concepito e nel diritto alla salute della donna -, della serieta' della loro valutazione e del rispetto delle procedure previste dalla legge a tale scopo). - V. O. nn. 463/1988, 389/1988, 293/1993 e S. nn. 27/1975 e 109/1981. red.: F. Mangano
sentenza 76/1996massima n. 22226 Riguarda ancheart. 4 Legge sull’abortoart. 12 Legge sull’aborto
ABORTO E INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA - INTERRUZIONE DELLA GRAVIDANZA DA PARTE DI GESTANTE MINORENNE - RITENUTA INGIUSTIFICATA PREVALENZA, NEL PREVISTO PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE TUTELARE, DELLA VOLONTA' DELLA DONNA DI ABORTIRE - CONSEGUENTE PROSPETTATA VIOLAZIONE DEL DIRITTO INVIOLABILE DEL CONCEPITO - QUESTIONE RELATIVA A NORME INSUSCETTIBILI DI APPLICAZIONE NEL GIUDIZIO 'A QUO' - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Come gia' osservato, nel procedimento d'interruzione della gravidanza da parte di gestante minorenne, il mancato assenso anche di uno solo dei genitori e', nella previsione dell'art. 12, l. n. 194 del 1978, sostituito dal provvedimento del giudice tutelare che costituisce, tuttavia, mero strumento di garanzia circa la effettiva consapevolezza della scelta della minore nella valutazione dei beni in gioco, e che rimane quindi esterno alla procedura di riscontro, nel concreto, dei parametri di cui agli artt. 4 e 5 della citata legge per potersi procedere all'interruzione della gravidanza. Difettano quindi di rilevanza sia la questione relativa ai citati artt. 4 e 5, l. n. 194/1978, in quanto essi non sono suscettibili di applicazione nel giudizio 'a quo' che riguarda la richiesta di una minore ad ottenere dal giudice l'autorizzazione a decidere l'interruzione della gravidanza, che quella relativa all'art. 12 della citata legge in quanto tale norma e' stata denunciata solo come tramite per introdurre le censure riferite ai citati artt. 4 e 5. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 4, 5 e 12, l. 22 maggio 1978, n. 194, sollevata in riferimento all'art. 2 Cost.). - S. n. 196/1987 e O. n. 463/1988.
Riguarda ancheart. 4 Legge sull’abortoart. 12 Legge sull’aborto
ABORTO E INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA - DECISIONE - IRRILEVANZA DELLA VOLONTA' DEL MARITO DELLA GESTANTE, PADRE DEL CONCEPITO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - LEGGE 22 MAGGIO 1978, N. 194, ART. 5. - COST., ARTT. 29, 30.
La scelta politico-legislativa di lasciare la donna unica responsabile della decisione di interrompere la gravidanza e' insindacabile da parte della Corte costituzionale, trattandosi di una scelta non irrazionale, coerente al disegno dell'intera normativa e, in particolare, all'incidenza - se non esclusiva sicuramente prevalente - dello stato gravidico sulla salute sia fisica che psichica della donna. (Manifesta inammissibilita' della questione di costituzionalita' sollevata in riferimento agli artt. 29 e 30 Cost. e relativa all'art. 5, L. 22 maggio 1978, n. 194, nella parte in cui non riconosce rilevanza alla volonta' del padre del concepito, marito della donna che chiede di interrompere la gravidanza).
ABORTO E INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA - A) INTERVENTI PER RIMUOVERE OSTACOLI INFLUENTI SULLA SALUTE DELLA DONNA - B) CERTIFICAZIONE DEL MEDICO DI FIDUCIA - ACCERTAMENTO DEI PRESUPPOSTI PER L'INTERRUZIONE DELLA GRAVIDANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLE QUESTIONI.
Sono manifestamente inammissibili, in quanto viene richiesto un intervento additivo eccedente i poteri della Corte - senza peraltro prospettare come l'intervento dovrebbe essere predisposto - nonche' viene censurato il merito della scelta legislativa, le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 4 e 5 della legge 22 maggio 1978, n. 194, denunziati - in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 31 e 32 Cost. - sotto il profilo che non prevedono interventi particolari per rimuovere gli ostacoli influenti sulla salute fisica e psichica della donna e che "l'accertamento dei presupposti" per l'interruzione della gravidanza da parte del medico di fiducia "potrebbe non essere rigoroso". - cfr. S.n. 350/1984.
Riguarda ancheart. 4 Legge sull’aborto
ABORTO ED INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA - REGIME DELL'INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA INFRATRIMESTRALE DETTATO CON RIGUARDO AI FATTI COMMESSI PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 194/1978 - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALLA VITA DEL CONCEPITO - EFFETTI DELLA EVENTUALE DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - INSORGENZA DI NUOVA FATTISPECIE INCRIMINATRICE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 30, primo comma, 31, secondo comma, e 32, primo comma, Cost., degli artt. 4, 5, terzo e quarto comma, 8, ultimo comma, e 22, terzo comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194, sollevata sotto il profilo che l'apposito regime dell'interruzione infratrimestrale della gravidanza dettato dalle norme censurate con riguardo ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge n. 194 del 1978 violerebbe i precetti costituzionali dai quali si assume tutelato il diritto alla vita del concepito, in quanto, come gia' affermato, l'eventuale pronunzia di accoglimento implicherebbe l'estensione al caso di specie dell'autonomo e distinto regime previsto dall'art. 22, terzo comma, della legge n. 194 del 1978, per l'aborto commesso oltre i primi tre mesi di gravidanza, determinando cosi' l'insorgenza di una nuova norma incriminatrice la cui produzione e' riservata al legislatore. - S. n. 108/1981.
sentenza 44/1982massima n. 14528 Riguarda ancheart. 8 Legge sull’abortoart. 22 Legge sull’abortoart. 4 Legge sull’aborto
ABORTO E INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA - REGIME DELLA INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA INFRATRIMESTRALE DETTATO CON RIGUARDO AI FATTI COMMESSI PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 194 DEL 1978 - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALLA VITA DEL CONCEPITO - QUESTIONI IN PARTE IRRILEVANTI E IN PARTE PRODUCENTI, IN CASO DI ACCOGLIMENTO, L'INSORGENZA DI NUOVA FATTISPECIE INCRIMINATRICE - INAMMISSIBILITA'.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 29, 31 e 37 Cost., degli artt. 4, 5, 8, ultimo comma, e 22, terzo comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194, concernenti il trattamento penale degli aborti imfratrimestrali, in quanto, con riguardo agli artt. 5 e 8, ultimo comma, va rilevato che difetta il requisito della rilevanza non essendo la norma censurata applicabile al caso di specie, mentre con riguardo agli artt. 4 e 22, terzo comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194, va rilevato che l'eventuale pronuncia di accoglimento implicherebbe l'estensione al caso di specie dell'autonomo e distinto regime previsto dall'art. 22, terzo comma, della legge n. 194/1978 per l'aborto commesso oltre i primi tre mesi, cosi' determinando la insorgenza di una fattispecie incriminatrice la cui produzione e' riservata al legislatore. - S. n. 108/1981.
sentenza 45/1982massima n. 14529 Riguarda ancheart. 4 Legge sull’abortoart. 22 Legge sull’abortoart. 8 Legge sull’abortoart. 6-letta legge 194/1978
ABORTO E INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA - NORMATIVA ATTUALE - OMESSA MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA RILEVANZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 l. 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternita' e sull'interruzione volontaria della gravidanza), sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, primo e secondo comma, 29, 30, 31 e 32 in quanto il giudice a quo ha omesso ogni motivazione in punto di rilevanza, limitandosi ad un inconferente richiamo alle relazioni svolte dalle Commissioni parlamentari sul disegno della legge in esame. - Con la stessa ordinanza la Corte ha dichiarato manifestamente infondata, perche' gia' decisa, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12 l. 22 maggio 1978, n. 194, in riferimento all'art. 30 Cost., nella parte in cui prevede che la gestante minore degli anni 18 possa ottenere il provvedimento di autorizzazione all'interruzione della gravidanza infratrimestrale, anche senza che di cio' sia a conoscenza chi esercita la potesta' sulla minore stessa. Al riguardo v. Sent. n. 109/1981.
sentenza 47/1982massima n. 14531 Riguarda ancheart. 12 Legge sull’abortoart. 20 Legge sull’abortoart. 13 Legge sull’abortoart. 11 Legge sull’abortoart. 6 Legge sull’abortoart. 21 Legge sull’abortoe altri 7
ABORTO E INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA - REATO DI ABORTO COLPOSO - SANZIONI - INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA - ENTRO I PRIMI TRE MESI DI GESTAZIONE - AMMISSIBILITA' - IPOTESI - RILEVANZA DELLA QUESTIONE - MANCATA MOTIVAZIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DI RINVIO - MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - DIFETTO - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
E' inammissibile la questione di legittimita` costituzionale quando l'ordinanza di rimessione manchi di qualsiasi indicazione in ordine alle circostanze di fatto e difetti di motivazione in ordine alla rilevanza della questione. (Inammissibilita` delle questioni di legittimita` costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 31, secondo comma e 32 Cost., degli artt. 4, 5, 17, 19, primo e secondo comma, e 22, terzo comma, legge 22 maggio 1978, n. 194).
Riguarda ancheart. 22 Legge sull’abortoart. 19 Legge sull’abortoart. 4 Legge sull’abortoart. 17 Legge sull’aborto
ABORTO E INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA - REATO DI ABORTO COLPOSO - SANZIONI - INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA - ENTRO I PRIMI TRE MESI DI GESTAZIONE - AMMISSIBILITA' - IPOTESI - RILEVANZA DELLA QUESTIONE - EVIDENTE INSUSSISTENZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RILEVANZA DELLA QUESTIONE - EVIDENTE INSUSSISTENZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
E' inammissibile la questione di legittimita` costituzionale quando e` evidente che non sussiste la sua rilevanza nel giudizio a quo. Nella specie il giudice a quo aveva impugnato le norme relative al reato di aborto colposo ed ai casi ed alle modalita` di interruzione volontaria della gravidanza quando, procedendosi contro ignoti, non erano state nemmeno identificate le donne su cui sarebbero stati compiuti gli atti abortivi, ne` delineati gli estremi oggettivi dei comportamenti delineati. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 25, secondo comma, 29, secondo comma, 30, 31, secondo comma, e 32, primo comma, Cost., degli artt. 4, 5, 6 lett. a), 8, 12, 17 e 19 legge 22 maggio 1978, n. 194).
Riguarda ancheart. 4 Legge sull’abortoart. 6-letta legge 194/1978art. 8 Legge sull’abortoart. 17 Legge sull’abortoart. 19 Legge sull’abortoart. 12 Legge sull’aborto
ABORTO E INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA - ENTRO I PRIMI TRE MESI DI GESTAZIONE - AMMISSIBILITA' - IPOTESI - RILEVANZA DELLA QUESTIONE - DIFETTO - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITTA' COSTITUZIONALE. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - POTERI DELLA CORTE COSTITUZIONALE - ART. 25, SECONDO COMMA, COST. - PRONUNCIA DA CUI DERIVINO EFFETTI SFAVOREVOLI PER L'IMPUTATO NEL GIUDIZIO A QUO - PRECLUSIONE. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RISULTATO CUI MIRAVA IL GIUDICE A QUO - IRRAGIUNGIBILITA' - RILEVANZA DELLA QUESTIONE - DIFETTO - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ETEROGENEITA' DELLA FATTISPECIE RISPETTO ALLA NORMA IMPUGNATA - RILEVANZA DELLA QUESTIONE - DIFETTO - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
L'art. 25, secondo comma, Cost. preclude alla Corte ogni decisione dalla quale discendano effetti sfavorevoli per l'imputato nel giudizio a quo. E' irrilevante la questione di legittimita` costituzionale quando il suo accoglimento non condurrebbe, comunque, sotto il profilo del rispetto del principio di uguaglianza, al risultato in vista del quale la questione e` stata sollevata (nella specie, la declaratoria di incostituzionalita` avrebbe comportato una pronunzia di condanna dell'imputato mentre la questione era stata sollevata al fine di pronunciare una sentenza di assoluzione). E' irrilevante la questione di legittimita` costituzionale quando la norma impugnata sia estranea alla fattispecie sottoposta all'esame del giudice a quo. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, e 31, secondo comma, Cost., degli artt. 5, 8 e 19, primo, secondo e sesto comma, legge 22 maggio 1978, n. 194).
Riguarda ancheart. 8 Legge sull’abortoart. 19 Legge sull’aborto