Ordinanza n. 293/1996
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/07/1996 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 2054Codice civile
- art. 2043Codice civile
- art. 185Codice penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2059 del codice
civile, promosso con ordinanza emessa il 13 giugno 1995 dal
Tribunale di Bologna nel procedimento civile vertente tra Luzzi
Flavio ed altra e Piredda Bruna ed altre, iscritta al n. 473 del
registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1996;
Udito nella camera di consiglio del 10 luglio 1996 il giudice
relatore Luigi Mengoni;
Ritenuto che, nel corso di un giudizio civile promosso da Flavio
Luzzi ed altra contro Bruna Piredda ed altre per il risarcimento dei
danni a cose e alle persone cagionati da un incidente stradale, il
Tribunale di Bologna, con ordinanza del 13 giugno 1995, pervenuta a
questa Corte il 29 aprile 1996, ha sollevato, in riferimento agli
artt. 24 e 32 Cost., questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2059 cod. civ. nella parte in cui esclude la
risarcibilità del danno morale al di fuori di accertate ipotesi di
reato;
che nel caso di specie, dovendosi applicare la presunzione del
concorso di colpa prevista dall'art. 2054, secondo comma, cod. civ.,
non sussistono le condizioni richieste dall'art. 2059 per la
risarcibilità del danno morale soggettivo;
che, ad avviso del giudice rimettente, "il danno morale (definito
come "acuta sensazione di sofferenza più psichica che fisica,
destinata comunque ad essere riassorbita in un periodo più o meno
lungo, senza lasciare strascichi") altro non è che una sottospecie
del danno biologico", inteso in senso ampio come alterazione dello
standard psico-fisico del soggetto (con la sola esclusione delle
attività finalizzate a produrre un reddito) comportante "un
radicale peggioramento delle abitudini e delle condizioni di vita";
che pertanto, poiché le due figure di danno - entrambe comprese
dalla sentenza n. 88 del 1979 di questa Corte nella categoria del
danno non patrimoniale - non sono, nella loro essenza, diverse, anche
il danno morale rientra nell'ambito di tutela dell'art. 32 Cost., il
quale non consente "limiti e compressioni in base a una scelta
discrezionale del legislatore ordinario, quale dal medesimo operata
con l'art. 2059 cod. civ. nella parte in cui esclude la
risarcibilità del danno morale al di fuori di accertate ipotesi di
reato", sicché "l'applicazione dell'art. 2059 deve essere
coordinata con l'esigenza di tutela dei diritti fondamentali, e così
ampliata ricorrendo, per analogia iuris, alla ratio dell'art. 2043
cod. civ.";
Considerato che l'inclusione del danno alla salute nella categoria
considerata dall'art. 2059 cod. civ. - in ragione della non
valutabilità diretta in denaro, riconosciuta dalla sentenza n. 88
del 1979 di questa Corte e ribadita dalla sentenza n. 372 del 1994 -
non significa identificazione col danno morale soggettivo, ma
soltanto riconducibilità delle due figure, quali specie diverse, al
genere del danno non patrimoniale, come intende chiaramente la prima
sentenza là dove afferma che "l'ambito di applicazione degli artt.
2059 cod. civ. e 185 cod. pen. si estende (scil. oltre il danno
morale) fino a ricomprendere ogni danno non suscettibile direttamente
di valutazione economica, compreso quello alla salute";
che la premessa del giudice a quo secondo cui il danno morale
costituisce pur sempre una lesione della salute psico-fisica, è
contraddetta da una indicazione costante della giurisprudenza di
questa Corte nel senso della differenza di natura delle due specie di
danno (cfr. sentenze n. 356 del 1991 e 37 del 1994): pure la sentenza
più recente, n. 372 del 1994, non si è allontanata su questo punto
dalla sentenza n. 184 del 1986, ma piuttosto vi ha apportato
un'aggiunta con riguardo all'ipotesi particolare - già prefigurata
nella precedente sentenza n. 37 del 1994 come problema a sé stante
di ordine interpretativo - in cui il danno alla salute, sofferto da
una persona in conseguenza della morte di un familiare cagionata dal
fatto illecito penalmente rilevante di un terzo, è "il momento
terminale di un processo patogeno originato dal medesimo turbamento
dell'equilibrio psichico che sostanzia il danno morale soggettivo, e
che in persone predisposte da particolari condizioni (debolezza
cardiaca, fragilità nervosa, ecc.), anziché esaurirsi in un patema
d'animo o in uno stato di angoscia transeunte, può degenerare in un
trauma fisico o psichico permanente". In relazione a questa ipotesi
di somatizzazione del danno morale, che delimitava la rilevanza
dell'incidente di costituzionalità, la sentenza n. 372 non ha
confuso il danno biologico col pretium doloris ma ne ha parificato il
trattamento giuridico sul presupposto della loro distinzione, nel
senso (conforme alla sentenza n. 88 del 1979) che le conseguenze
risarcibili in base agli elementi costitutivi del fatto-reato
sanzionato dall'art. 185 cod. pen. si estendono a tutti i danni non
patrimoniali da esso cagionati, compreso il danno alla salute,
indipendentemente dal problema generale del coordinamento, in via di
interpretazione, dell'art. 2059 cod. civ. con la diversa fattispecie
dell'art. 2043 in ordine al danno biologico causato da un fatto
illecito non qualificato come reato;
che pertanto il risarcimento del danno morale, non essendo
assistito dalla garanzia dell'art. 32 della Costituzione (sentenza n.
37 del 1994 cit.), può essere discrezionalmente limitato dal
legislatore a determinate ipotesi, come quelle sanzionate dall'art.
185 cod. pen., cui rinvia sotto questo aspetto l'art. 2059 cod. civ;
che, conseguentemente, non è violato nemmeno l'art. 24 Cost., la
tutela giurisdizionale dei diritti essendo garantita nei limiti del
diritto sostanziale;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2059 del codice civile, sollevata, in
riferimento agli artt. 24 e 32 della Costituzione, dal Tribunale di
Bologna con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Mengoni
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 luglio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:293 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte