Art. 185 c.p.
Restituzioni e risarcimento del danno
[1]Ogni reato obbliga alle restituzioni, a norma delle leggi civili.
[2]Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva