Ordinanza n. 293/2002
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/06/2002 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 195, comma 4,
e 500 del codice di procedura penale, promossi, nell'ambito di
diversi procedimenti penali, dal Tribunale di Potenza e dal Tribunale
di Brindisi con ordinanze del 2 maggio 2001 e del 6 luglio 2001,
rispettivamente iscritte al n. 928 e al n. 941 del registro ordinanze
2001 e pubblicate nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica, prima
serie speciale, n. 47 e n. 48 dell'anno 2001.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 maggio 2002 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che con ordinanza del 2 maggio 2001 (r.o. n. 928 del
2001) il Tribunale di Potenza ha sollevato, in riferimento agli
artt. 2, 3, 24, 25, 97, 101, 111 e 112 della Costituzione, questione
di legittimità costituzionale dell'art. 195, comma 4, del codice di
procedura penale, nonché questione di legittimità costituzionale
dell'art. 500 del medesimo codice, in riferimento agli artt. 2, 3,
24, 25, 101, 111 e 112 Cost.;
che, per quanto concerne la questione di costituzionalità
dell'art. 195, comma 4, cod. proc. pen., il Tribunale premette, in
punto di rilevanza, che la norma censurata vieta all'ufficiale di
polizia giudiziaria, indicato come teste dal pubblico ministero, di
riferire sulle dichiarazioni, regolarmente verbalizzate, rese nel
corso delle indagini preliminari da alcuni testimoni già escussi in
precedenti udienze;
che, nel merito, il rimettente ritiene che il divieto per gli
ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria di deporre sul
contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità
di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lettere a) e b), cod. proc.
pen., violi gli artt. 2, 3, 24, 25, 97, 101, 111 e 112 Cost., e cioè
i principi costituzionali posti a garanzia della "eguaglianza tra le
persone, formale e sostanziale (art. 3)"; della "ragionevolezza delle
previsioni legislative (art. 3)"; del "diritto di difesa,
nell'accezione di difesa non solo dell'imputato ma anche delle
persone offese dai reati (art. 24)"; del "diritto alla sicurezza dei
consociati e correlativo dovere per lo Stato di mantenere la pace tra
di essi, dovere cui è strumentale la repressione dei reati, la
ricerca dei responsabili e l'accertamento giusto e rapido della
responsabilità penale degli imputati colpevoli e della innocenza di
quelli incolpevoli (artt. 2, 3, 25, 97, 111 e 112)"; del "principio
della non dispersione dei mezzi di prova nell'interesse della
giustizia e della ricerca nel processo penale della verità storica e
non già di quella meramente processuale (artt. 3, 24, 25, 97, 101,
111 e 112)"; del "principio della parità tra accusa e difesa
(artt. 3, 24, 111 e 112)";
che in particolare, ad avviso del giudice a quo, "la
eccezione posta dal comma 4 dell'art. 195 cod. proc. pen. alla
generale disciplina dell'art. 195 e alla capacità di testimoniare
appartenente ad ogni persona", sarebbe irragionevole sulla base delle
stesse considerazioni svolte nella sentenza della Corte
costituzionale n. 24 del 1992;
che tali ragioni non potrebbero ritenersi superate per
effetto del mutato quadro costituzionale, in quanto neppure il
principio del contraddittorio nella formazione della prova,
introdotto nell'art. 111 Cost., sarebbe sufficiente a giustificare il
divieto per l'appartenente alla polizia giudiziaria di rendere
dichiarazioni de relato dal momento che tale prova verrebbe assunta
in udienza, davanti a un giudice terzo e imparziale;
che, quanto alla questione relativa all'art. 500 cod. proc.
pen., la disposizione, nella parte in cui non prevede che le
dichiarazioni utilizzate per la contestazione sono acquisite al
fascicolo per il dibattimento e possono concorrere, unitamente ad
altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità, a fondare
il convincimento del giudice, sarebbe viziata dagli stessi profili di
illegittimità costituzionale individuati dalla Corte nella sentenza
n. 255 del 1992, dal momento che, nonostante il mutato assetto
normativo, il fine ineludibile del processo penale resterebbe quello
della ricerca della verità storica e non meramente processuale e si
deve comunque assicurare "al giudice la piena conoscenza dei fatti
onde consentirgli di pervenire ad una giusta decisione";
che la norma censurata, prevedendo invece che le
dichiarazioni oggetto di contestazione possono essere valutate
soltanto ai fini della credibilità del teste anche nel caso in cui
questi non sia in grado di rispondere perché non ricorda, impedisce
"al giudice di avere piena conoscenza dei fatti che deve giudicare e
limita, sino a snaturarla, la peculiare funzione del giudice penale
(artt. 101 e 111 Cost.); priva di efficacia la legge penale
sostanziale (art. 25 Cost.); lede il diritto costituzionale di azione
della parte pubblica e della parte civile (artt. 3, 24 e 112 Cost.);
svuota di effettiva tutela i diritti inviolabili dell'individuo
riconosciuti dalla Costituzione e salvaguardati dalla legge penale
(artt. 2, 25, 112 Cost.)", violando così gravemente anche il
principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.);
che la disposizione censurata non troverebbe giustificazione
nel nuovo art. 111 Cost. poiché il "meccanismo della acquisizione
delle precedenti dichiarazioni nell'ipotesi in cui permanga
difformità all'esito della lettura-contestazione" non inciderebbe in
alcun modo sul principio del contraddittorio nella formazione della
prova, né sui principi di oralità e immediatezza, comunque
salvaguardati dal meccanismo dell'esame e del controesame del teste
condotto dalle parti, ma violerebbe il principio del libero
convincimento del giudice e i principi posti a garanzia della parità
tra le parti, del diritto all'azione, del diritto di difesa delle
parti civili e, infine, dei diritti fondamentali dell'individuo, come
singolo e nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità
(artt. 2, 3, 24, 25, 112 Cost.);
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che ha chiesto che le questioni siano dichiarate infondate
riportandosi all'atto di intervento depositato nel giudizio promosso
con ordinanza n. 514 del 2001 e deciso con la sentenza n. 32 del
2002;
che in termini sostanzialmente analoghi il Tribunale di
Brindisi con ordinanza del 6 luglio 2001 (r.o. n. 941 del 2001) ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3, 111 e 112 Cost., questione di
legittimità costituzionale dell'art. 195, comma 4, in relazione
all'art. 500, comma 2, cod. proc. pen., "nella parte in cui il primo
vieta agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria di rendere
testimonianza sul contenuto delle dichiarazioni acquisite dai
testimoni con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2,
lettere a) e b), ed il secondo consente di utilizzare i verbali usati
per le contestazioni solo ai fini di valutare la credibilità del
teste";
che il Tribunale premette che nel corso dell'istruzione
dibattimentale due dei testi "chiave" del processo hanno reso
dichiarazioni contrastanti con quelle risultanti dai verbali di
sommarie informazioni, peraltro non utilizzabili, alla luce della
normativa censurata, come prova dei fatti in esse affermati;
che il rimettente, pur dando atto che la norma di cui al
comma 4 dell'art. 195 cod. proc. pen. è ispirata al principio
dell'oralità e mira a garantire il contraddittorio nella formazione
della prova, ritiene tuttavia che per consentire il sostanziale
rispetto di tali principi, senza detrimento di quelli garantiti dai
parametri evocati, sarebbe stato necessario introdurre "un meccanismo
processuale che [...] consentisse a quelle stesse dichiarazioni, nel
caso in cui i testimoni fossero reticenti o rendessero dichiarazioni
divergenti rispetto a quelle precedenti, non solo di entrare nel
dibattimento ma di conservare un qualche valore di prova";
che tale meccanismo dovrebbe "consistere nella possibilità
di far transitare, attraverso il sistema delle contestazioni, i
verbali contenenti le dichiarazioni precedentemente rese da valutare,
in caso di difformità unitamente ad altri elementi di riscontro,
come prova dei fatti in esse contenuti";
che si dovrebbe quindi prevedere la possibilità di
acquisire, successivamente e quale elemento di riscontro, la
deposizione dei verbalizzanti sugli aspetti poco chiari ed equivoci
della verbalizzazione stessa;
che il "combinato disposto dell'art. 195, comma 4, cod. proc.
pen. e 500, comma 2, cod. proc. pen." violerebbe invece, ad avviso
del rimettente, innanzitutto l'art. 3 Cost., perché,
"irragionevolmente, porta all'esclusione dal processo di prove
legittimamente formate" e perché vieta di utilizzare come elemento
di riscontro la testimonianza de relato degli agenti e degli
ufficiali di polizia giudiziaria quando "la deposizione di un
qualsiasi teste de relato, seguita da quella del teste di
riferimento, può di per sé costituire, salvo ogni apprezzamento del
giudice, prova dei fatti riferiti";
che la disciplina censurata si porrebbe in contrasto proprio
con i principi del giusto processo, tale potendo definirsi solo il
processo che tende all'accertamento del fatto storico e della verità
sostanziale irragionevolmente ostacolato dalle disposizioni
censurate;
che sarebbero inoltre violati il principio di parità sancito
dall'art. 111 Cost., come espressione del più generale principio di
eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., dal momento che "la posizione
del pubblico ministero è fortemente ed irragionevolmente penalizzata
dal sistema normativo su delineato" e, conseguentemente, il principio
di obbligatorietà dell'azione penale di cui all'art. 112 Cost.,
perché il pubblico ministero è chiamato ad esercitare l'azione
penale anche sulla base di dichiarazioni rese da persone informate
sui fatti che "sa già (o ha sentore) che non verranno confermate a
dibattimento".
Considerato che i rimettenti dubitano, in riferimento agli
artt. 2, 3, 24, 25, 97, 101, 111 e 112 Cost., della legittimità
costituzionale degli artt. 195, comma 4, e 500, comma 2, cod. proc.
pen., nella parte in cui il primo vieta agli ufficiali e agli agenti
di polizia giudiziaria di rendere testimonianza sul contenuto delle
dichiarazioni acquisite dai testimoni con le modalità di cui agli
artt. 351 e 357, comma 2, lettere a) e b), dello stesso codice ed il
secondo consente di utilizzare i verbali usati per le contestazioni
solo al fine di valutare la credibilità del teste;
che, sollevando le ordinanze di rimessione questioni
sostanzialmente eguali, nonostante la differente articolazione e la
varietà dei parametri evocati, va disposta la riunione dei relativi
giudizi;
che successivamente alle ordinanze di rimessione questa Corte
ha esaminato analoghe questioni, dichiarando non fondata, in
riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 195, comma 4, cod. proc. pen., nella parte
in cui vieta la testimonianza indiretta della polizia giudiziaria sul
contenuto delle dichiarazioni rese da testimoni (sentenza n. 32 del
2002); manifestamente infondata la medesima questione sollevata in
riferimento agli artt. 3, 24, 25, 111 e 112 Cost. (ordinanza 292 del
2002); manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24,
primo comma, 25, secondo comma, 27, 101, primo e secondo comma, 111,
quinto e sesto comma, e 112 Cost., la questione di costituzionalità
dell'articolo 500, commi 2 e 7, cod. proc. pen., nella parte in cui
non consentono che le dichiarazioni utilizzate per le contestazioni
possano essere acquisite e valutate come prova dei fatti in esse
affermati (ordinanza n. 36 del 2002);
che in dette pronunce la Corte ha rilevato come la prima
parte del quarto comma dell'articolo 111 Cost., "con il quale il
legislatore ha dato formale riconoscimento al contraddittorio come
metodo di conoscenza dei fatti oggetto del giudizio" (sentenza n. 32
del 2002), esprime una generale regola di esclusione probatoria
(ordinanza n. 36 del 2002), in base alla quale nessuna dichiarazione
raccolta unilateralmente durante le indagini può essere utilizzata
come prova del fatto in essa affermato, se non nei casi, eccezionali,
contemplati dal comma successivo, di consenso dell'imputato, di
accertata impossibilità di natura oggettiva di formazione della
prova in contraddittorio, di provata condotta illecita;
che appare dunque del tutto coerente con il dettato
costituzionale "la previsione di istituti che mirino a preservare la
fase del dibattimento - nella quale assumono valore paradigmatico i
principi della oralità e del contraddittorio - da contaminazioni
probatorie fondate su atti unilateralmente raccolti nel corso delle
indagini preliminari" (ordinanza n. 36 del 2002, che sul punto
richiama la sentenza n. 32 in pari data);
che, in particolare, il comma 2 dell'art. 500 cod. proc.
pen. risponde alla "esigenza di impedire che l'istituto delle
contestazioni - proprio perché configurato quale veicolo tecnico di
utilizzazione processuale di dichiarazioni raccolte prima e al di
fuori del contraddittorio - si atteggi alla stregua di meccanismo di
acquisizione illimitato ed incondizionato di quelle dichiarazioni"
(ordinanza n. 36 del 2002);
che, in coerenza con tale regola, la previsione
dell'art. 195, comma 4, cod. proc. pen., che vieta la testimonianza
indiretta degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria sulle
dichiarazioni ricevute dalle persone informate sui fatti con le
modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lettere b) e c), cod.
proc. pen., è finalizzata ad "evitare che tali dichiarazioni possano
surrettiziamente confluire nel materiale probatorio utilizzabile in
giudizio attraverso la testimonianza sul loro contenuto resa da chi
le ha raccolte unilateralmente nel corso delle indagini preliminari"
(sentenza n. 32 del 2002);
che, non risultando profili nuovi rispetto a quelli già
valutati con le richiamate pronunce, le questioni vanno dichiarate
manifestamente infondate.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 195, comma 4, e 500 del
codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 2,
3, 24, 25, 97, 101, 111 e 112 della Costituzione, dal Tribunale di
Potenza e dal Tribunale di Brindisi con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Modona
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 26 giugno 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:293 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte