Ordinanza n. 294/1998
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/07/1998 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 90legge 353/1990
- art. 9legge 534/1995
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 90 della legge
26 novembre 1990, n. 353 (Provvedimenti urgenti per il processo
civile), come modificato dall'art. 9 della legge 20 dicembre 1995, n.
534, promossi con ordinanze emesse:
1) il 28 maggio 1997 dal pretore di Milano nel procedimento
civile vertente tra Mura Luigi e Pneumatici Pirelli S.p.a. iscritta
al n. 697 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno
1997;
2) il 17 giugno 1997 dal pretore di Milano nel procedimento
civile vertente tra Pressevit S.p.a. e Sirini Remo ed altra iscritta
al n. 698 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno
1997.
Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1998 il giudice
relatore Fernando Santosuosso.
Ritenuto che nel corso del procedimento civile tra Mura Luigi e la
S.p.a. Pneumatici Pirelli il pretore di Milano ha sollevato questione
di legittimità costituzionale dell'art. 90 della legge 26 novembre
1990, n. 353 (Provvedimenti urgenti per il processo civile), in
riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, e 97, primo
comma, della Costituzione;
che il giudice a quo premette che la causa sottoposta al suo
giudizio deve ritenersi di pronta e facile soluzione, al punto da
consigliare l'applicazione dell'art. 315 cod. proc. civ., che prevede
l'immediata decisione con motivazione contestuale a seguito di
discussione orale;
che quest'ultima norma, però, ai sensi dell'impugnato art. 90,
non può essere applicata alle cause pendenti alla data del 30 aprile
1995, com'è stato invece disposto per l'art. 186-quater del medesimo
codice di rito;
che siffatta omissione, a detta del rimettente, viola gli
indicati parametri costituzionali, poiché crea ingiustificate
disparità di trattamento tra cause analoghe, oltre a non incentivare
le finalità deflattive del processo civile, le quali sono certamente
sottese a tutta la legge di riforma n. 353 del 1990;
che nel corso del procedimento civile tra la Pressvit S.p.a. e
Sirini Remo il medesimo pretore di Milano ha sollevato un'identica
questione di legittimità costituzionale;
che nei giudizi davanti a questa Corte non si sono costituite
parti private, né ha prestato intervento il Presidente del Consiglio
dei Ministri.
Considerato che i due giudizi, vertendo su identica questione,
possono essere riuniti per una contestuale decisione;
che la doglianza sollevata dal pretore di Milano consiste
essenzialmente nella mancata previsione, da parte del legislatore, di
una norma transitoria che consenta l'immediata applicabilità
dell'art. 315 cod. proc. civ. anche alle cause pendenti alla data del
30 aprile 1995, così com'è avvenuto per l'art. 186-quater del
codice di procedura civile;
che il giudice a quo non dà conto del pacifico orientamento di
questa Corte secondo cui la discrezionalità della quale gode il
legislatore nel regolare il processo si estrinseca pienamente anche
in rapporto alle norme transitorie, con l'unico limite della
ragionevolezza e della non arbitrarietà (v. sentenze n. 217 del
1998, n. 378 del 1994, n. 136 del 1991 e n. 301 del 1986);
che, nel regolare la transizione dal vecchio al nuovo rito
processuale, l'art. 90 della legge n. 353 del 1990 ha compiuto una
scelta che costituisce legittima esplicazione di tale
discrezionalità, stabilendo l'immediata applicabilità di alcune
norme e non di altre;
che la sentenza additiva che il pretore di Milano sollecita da
questa Corte avrebbe sicuramente contenuto discrezionale, e come tale
andrebbe a violare la sfera di discrezionalità del legislatore;
che la questione, pertanto, deve ritenersi manifestamente
inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 90 della legge 26
novembre 1990, n. 353 (Provvedimenti urgenti per il processo civile),
sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma,
e 97, primo comma, della Costituzione, dal pretore di Milano con le
ordinanze di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1998.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Malvica
Depositata in cancelleria il 18 luglio 1998.
Il cancelliere: Malvica
ECLI:IT:COST:1998:294 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte