Ordinanza n. 295/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/07/1987 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 136Codice penale
- art. 101legge 689/1981
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 136 del codice
penale promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 21 maggio 1986 dal Pretore di Milano sugli
incidenti di esecuzione riuniti promossi da
De Matteis Pierluigi iscritta al n. 564 del registro ordinanze 1986 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, 1ª serie
speciale, dell'anno 1986;
2) ordinanza emessa il 27 giugno 1986 dal Pretore di Milano sugli
incidenti di esecuzione riuniti proposti da
Lascari Vito iscritta al n. 717 del registro ordinanze 1986 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 58,
1ª serie speciale, dell'anno 1986;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1987 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Ritenuto:
che con le due ordinanze di identico tenore indicate in epigrafe
il Pretore di Milano dubita, in riferimento all'art. 3 Cost., della
legittimità costituzionale dell'art. 136 c.p., nel testo sostituito
con l'art. 101 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in
cui ammette, per i reati commessi dal fallito in epoca anteriore alla
dichiarazione di fallimento, la conversione della pena pecuniaria in
libertà controllata o lavoro sostitutivo prima della chiusura della
procedura fallimentare: con ciò equiparando le due diverse
situazioni dell'insolvibilità e dell'insolvenza in cui versa il
fallito - posto nell'impossibilità giuridica di pagare - ed
istituendo un'equazione tra inderogabilità ed indifferibilità della
pena;
che l'intervenuto Presidente del Consiglio dei Ministri sostiene
che il concetto d'insolvibilità di cui alla disposizione impugnata
va inteso nel senso di non ricomprendere la situazione d'insolvenza
in cui versa il fallito e chiede che, alla stregua di tale
interpretazione, la proposta questione sia dichiarata infondata;
Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 108 del 1987, ha
precisato (par. 11) che il concetto d'insolvibilità di cui al sesto
comma dell'art. 586 c.p.p. - nel testo sostituito con l'art. 106
della legge n. 689 del 1981 - va interpretato come distinto da quello
di insolvenza o, più in generale, di temporanea difficoltà di
pagamento, ed ha di conseguenza ritenuto differibile la conversione
di pene pecuniarie ivi disciplinata in presenza di situazioni di mera
insolvenza, ovvero di difficoltà insorte successivamente alla
pronuncia di condanna che appaiano meritevoli di considerazione;
che alle medesime conclusioni la Corte è pervenuta anche in
relazione alla specifica ipotesi di pena pecuniaria, anche
rateizzata, non pagata da chi sia stato dichiarato fallito
successivamente alla sentenza di condanna (sentenza cit., par. 15);
che conseguentemente, riferendosi tanto la disposizione
processuale (art. 586 c.p.p.) che quella sostanziale qui impugnata
(art. 136 c.p.) ad un identico concetto d'insolvibilità, la
questione sollevata deve essere dichiarata manifestamente infondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 136 c.p., nel
testo sostituito con l'art. 101 della legge 24 novembre 1981, n. 689
(Modifiche al sistema penale), sollevata in riferimento all'art. 3
Cost. dal Pretore di Milano con le ordinanze in data 21 maggio e 27
giugno 1986 indicate in epigrafe (r.o. 564 e 717/86).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: SPAGNOLI
Depositata in cancelleria il 28 luglio 1987.
Il cancelliere: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:295 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte