Ordinanza n. 295/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/06/1992 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 147 del codice
penale militare di pace, in riferimento all'art. 260 del medesimo
codice, promosso con ordinanza emessa il 10 dicembre 1991 dal
Tribunale militare di Padova, nel procedimento penale a carico di
Festa Carmine, iscritta al n. 85 del registro ordinanze 1992 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima
serie speciale, dell'anno 1992;
Udito nella camera di consiglio del 20 maggio 1992 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di un
imputato del reato di allontanamento illecito dal Corpo, il Tribunale
militare di Padova, con ordinanza emessa il 10 dicembre 1991, ha
sollevato, in relazione agli artt. 25, secondo comma, e 52, ultimo
comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 147 del codice penale militare di pace, nella parte in cui
- in riferimento all'art. 260 del medesimo codice - pone la richiesta
del comandante di Corpo quale condizione di procedibilità per il
reato:
che, pur dando atto dell'orientamento di questa Corte, dal cui
vaglio in più occasioni è uscito indenne il menzionato art. 260 del
codice penale militare di pace, il giudice rimettente argomenta - in
senso contrario alle affermazioni contenute nelle richiamate
decisioni ed alle posizioni della dottrina - attribuendo alla
richiesta del comandante di Corpo la natura di condizione di
punibilità e non già di procedibilità;
che ciò premesso, il giudice a quo fonda la censura proprio
sulla ipotesi di reato in argomento in quanto, a causa del
collegamento con il citato art. 260, non possiederebbe "i requisiti
che il principio costituzionale richiede per una norma
incriminatrice";
Considerato che identica questione già è stata decisa da questa
Corte con ordinanza n. 495 del 1991, sulla base del carattere
esclusivamente processuale della richiesta de qua, più volte
sottolineato anche in altre decisioni;
che il giudice a quo non prospetta argomenti ulteriori rispetto
a quelli a suo tempo esaminati;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 147 del codice penale militare di pace, in
riferimento all'art. 260 del medesimo codice, sollevata dal Tribunale
militare di Padova, in relazione agli artt. 25, secondo comma, e 52,
terzo comma, della Costituzione, con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 22 giugno 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:295 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte