Ordinanza n. 295/2000
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 17/07/2000 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 519legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 609-bis del
codice penale, promosso con ordinanza emessa il 21 ottobre 1998 dal
Tribunale di Crema nel procedimento penale a carico di T.M. ed altro,
iscritta al n. 881 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale,
dell'anno 1998.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 5 aprile 2000 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che il Tribunale di Crema ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 609-bis del codice penale,
introdotto dalla legge 15 febbraio 1996, n. 66 (Norme contro la
violenza sessuale), in riferimento all'art. 25, secondo comma, della
Costituzione, per violazione del principio di determinatezza della
fattispecie incriminatrice;
che il Tribunale rimettente premette in fatto di essere
chiamato a giudicare due soggetti nei cui confronti era stata elevata
l'imputazione, "fra l'altro, del reato previsto e punito
dall'art. 609-bis cod. pen.";
che ad avviso del giudice a quo la disposizione denunciata -
che punisce con la pena della reclusione da cinque a dieci anni
chiunque costringe taluno a compiere o subire atti sessuali, con
violenza o minaccia o mediante abuso di autorità (primo comma),
ovvero abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica
della persona offesa o traendola in inganno (secondo comma, nn. 1 e
2), e prevede nel terzo comma una diminuzione della pena in misura
non eccedente i due terzi nei casi di minore gravità - accomunando
sotto un'unica previsione fatti che prima integravano i distinti
reati di violenza carnale e di atti di libidine violenti e unificando
le condotte incriminate mediante la locuzione "atti sessuali", senza
ulteriore descrizione o definizione, difetta di determinatezza, non
essendo rinvenibile nel linguaggio corrente e nella letteratura
scientifica una nozione comunemente e univocamente accettata di atto
sessuale;
che, al riguardo, il Tribunale rimettente rileva che la
stessa giurisprudenza "presenta non pochi esempi dai quali si può
desumere l'assenza di un significato consolidato e pacifico della
suddetta locuzione", al punto che il medesimo comportamento - un
bacio sulla guancia e sul collo e un tentativo di bacio sulla bocca -
è stato in un caso ritenuto penalmente non sanzionabile e in un
altro ricondotto al previgente delitto di atti di libidine violenti;
che, a causa dell'eccessiva genericità e indeterminatezza
della nuova locuzione di sintesi "atti sessuali", l'individuazione
dell'atto sessuale penalmente rilevante in ogni fattispecie concreta
verrebbe interamente rimessa alla discrezionalità interpretativa del
giudicante: con il pericolo di "vistose disparità di trattamento,
inaccettabili dalla coscienza sociale, anche in considerazione del
fatto che l'art. 609-bis c.p. prevede sanzioni ispirate a severo
rigore";
che a sostegno delle proprie argomentazioni il giudice
rimettente riporta ampi stralci della motivazione della sentenza
della Corte costituzionale n. 96 del 1981, che ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del reato di plagio;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata infondata;
che in prossimità dell'udienza l'Avvocatura dello Stato ha
depositato una memoria, rilevando che la fattispecie configurata
nell'art. 609-bis cod. pen. risulta determinata con sufficiente
precisione e non si pone dunque in contrasto con l'art. 25, secondo
comma, Cost., qualora si interpreti la nozione di "atti sessuali"
alla luce della nuova collocazione dei delitti così detti "sessuali"
fra i reati contro la libertà personale;
che tale collocazione, indicativa della volontà del
legislatore di individuare nella libertà di autodeterminazione
sessuale il bene giuridico tutelato dalla norma e corrispondente ad
un nuovo comune modo di sentire, dovrebbe orientare l'interprete a
ritenere punibili gli atti che violino la libertà sessuale intesa
come estrinsecazione di un diritto fondamentale della persona che
coinvolge la sfera della sessualità, così come affermato, in alcune
recenti pronunce, dalla Corte di cassazione;
che, osserva ancora l'Avvocatura, ove "si richiedesse una
maggiore specificità rischierebbero di rimanere impuniti
comportamenti non specificamente previsti dal legislatore ma
ugualmente lesivi della libertà personale nel suo aspetto della
libera determinazione della sessualità".
Considerato che il giudice rimettente omette completamente di
descrivere i fatti sottoposti al suo giudizio, limitandosi ad
affermare di essere chiamato a giudicare due soggetti imputati, tra
l'altro, del delitto previsto dall'art. 609-bis cod. pen.;
che dallo stesso tenore dell'ordinanza di rimessione e, in
particolare, dagli esempi richiamati dal giudice a quo a sostegno
dell'incertezza che la giurisprudenza avrebbe dimostrato in ordine
agli esatti confini della condotta incriminata, emerge che i supposti
profili di indeterminatezza della nozione di "atti sessuali" di cui
all'art. 609-bis cod. pen. vengono proiettati dal rimettente sulla
soglia minima di quei comportamenti che, vigente l'originaria
disciplina del codice penale, erano potenzialmente riconducibili al
modello legale degli atti di libidine violenti (art. 521);
che, così delimitata la censura di illegittimità
costituzionale, l'omessa descrizione dei fatti contestati non
consente alla Corte di verificare la rilevanza della questione;
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile per carenza di motivazione sulla
rilevanza (v., per analoga decisione relativa ad una questione
sollevata sull'art. 519, secondo comma, numero 1, dell'originaria
disciplina del codice penale, ordinanza n. 404 del 1987).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
innanzi alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 609-bis del codice penale,
sollevata, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della
Costituzione, dal Tribunale di Crema, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta l'11 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 17 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Fruscella
ECLI:IT:COST:2000:295 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte