Ordinanza n. 296/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 25/05/1989 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 9legge 638/1983
usata come parametro
citata
- art. 11legge 482/1968
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, terzo comma,
della legge 11 novembre 1983, n. 638, rectius del decreto-legge 12
settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e
sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni
per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni
termini), convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638, con
modificazioni, promosso con ordinanza emessa il 21 maggio 1988 dal
Pretore di Novi Ligure nel procedimento civile vertente tra
Frascaroli Anna e la Ditta Sival S.p.a., iscritta al n. 5 del
registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di costituzione della Ditta Sival, nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 21 maggio 1988 il Pretore di
Novi Ligure, nel procedimento civile vertente tra Frascaroli Anna e
Ditta Sival S.p.a., ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 4 e 41
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 9, terzo comma, della legge 11 novembre 1983, n. 638,
rectius del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti
in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della
spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica
amministrazione e proroga di taluni termini), convertito in legge 11
novembre 1983, n. 638, con modificazioni, là dove prevede che i
dipendenti assunti nelle forme ordinarie e divenuti invalidi non
concorrono nella quota del 15% di cui all'art. 11 della legge 2
aprile 1968, n. 482, se non quando hanno un grado di invalidità
superiore al 60% della capacità lavorativa;
che con memoria depositata il 19 gennaio 1989 si è costituita
la Sival S.p.a. rappresentata e difesa dall'avvocato Giorgio Pavari;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato chiedendo
che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque non fondata;
Considerato che la Corte, quanto all'asserita violazione degli
artt. 3 e 4 della Costituzione, ha già avuto modo di rilevare come
sia ben diversa la posizione dei lavoratori assunti in via ordinaria
successivamente divenuti invalidi, il cui rapporto di lavoro è
assistito da specifiche normative, rispetto a quella dei lavoratori
già minorati nella loro capacità lavorativa e assistiti, perciò,
dalle disposizioni sulle assunzioni obbligatorie (sentenza n.130 del
1984);
che ancora, per ciò che attiene all'asserito contrasto con
l'art. 41, i principi in tal contesto racchiusi sono intesi a
preservare l'iniziativa economica da restrizioni abnormi nelle scelte
operative del relativo svolgimento, onde applicando - per come si
vorrebbe - le percentuali di legge nei loro originari contenuti si
creerebbero ingiustificati squilibri in ordine agli obblighi del
datore di lavoro, (cfr. sentenza n. 130 del 1984 e sentenza n. 622
del 1987);
che non si ravvisano ulteriori argomenti tali da indurre a
riesaminare la questione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 9, terzo comma, della legge 11 novembre
1983, n. 638 rectius del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463
(Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il
contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori
della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini),
convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638, con modificazioni,
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4 e 41 della Costituzione,
dal Pretore di Novi Ligure con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 25 maggio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:296 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte