Corte costituzionale

Ordinanza n. 296/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 17/07/2000 · relatore Francesco Guizzi

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 34legge 216/1992
  • art. 3legge 216/1992
  • art. 34d.lgs. 196/1995

citata

  • art. 2legge 216/1992
  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 34, commi 1,

lettera c), 3, 4, 5, 6, 7 e 8, del decreto legislativo 12 maggio

1995, n. 196 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992,

n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di

reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle

Forze armate), promossi con undici ordinanze emesse il 9 luglio 1999

dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sezione

distaccata di Brescia, rispettivamente iscritte ai nn. 497, 498, 499,

554, 555, 556, 557, 558, 666, 667 e 668 del registro ordinanze 1999 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 39, 42 e 50,

prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 giugno 2000 il giudice

relatore Francesco Guizzi.

Ritenuto che un gruppo di sottufficiali dell'Esercito, con

distinti ricorsi (tutti, però, di contenuto identico e col

patrocinio del medesimo avvocato), ha impugnato dinanzi al Tribunale

amministrativo regionale della Lombardia i vari decreti ministeriali

con i quali ciascuno di essi era stato inquadrato nel nuovo grado e

nel nuovo ruolo, ai sensi della norma transitoria di cui all'art. 34

del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 (Attuazione

dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino

dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento

del personale non direttivo delle Forze armate);

che i ricorrenti hanno eccepito la illegittimità del

provvedimento impugnato, poiché l'art. 34, citato, lederebbe gli

artt. 3, 36 e 97 della Costituzione;

che, a loro avviso, il decreto legislativo di riordino dei

ruoli delle Forze armate avrebbe disposto, per i marescialli

dell'Esercito, un trattamento deteriore rispetto a quello per i pari

grado dell'Arma dei carabinieri previsto dal decreto legislativo 12

maggio 1995, n. 198 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992,

n. 216, in materia di riordino dei ruoli, e modifica delle norme di

reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non

dirigente dell'Arma dei carabinieri), e ciò in distonia con la ratio

della legge delega volta a omogeneizzare le attribuzioni e i

trattamenti economici degli appartenenti alle varie Forze armate e a

quelle di polizia;

che il giudice adi'to con undici ordinanze ha sollevato, con

riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 34, commi 1, lettera c) 3, 4,

5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo n. 196 del 1995;

che, secondo il Collegio rimettente, il rapporto d'impiego

dei sottufficiali delle Forze armate è sempre stato equiparato,

tendenzialmente, a quello dei sottufficiali dei carabinieri, come

dimostra l'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, che demandava al

Governo di realizzare una "disciplina omogenea" nel trattamento e

nelle attribuzioni dei sottufficiali delle forze di polizia, "anche

ad ordinamento militare" (con esplicito richiamo ai carabinieri), e

di quelli delle altre Forze armate;

che il decreto legislativo n. 196 del 1995, emanato in

attuazione di tale delega, avrebbe equiparato a vari effetti la

condizione dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri a quella dei

sottufficiali delle altre Forze armate;

che, tuttavia, l'equiparazione tra sottufficiali delle Forze

armate e dell'Arma dei carabinieri non sarebbe stata garantita per

quanto concerne il regime transitorio del passaggio ai nuovi ruoli;

che, infatti, l'art. 34 del decreto legislativo n. 196 del 1995

ha previsto un reinquadramento dei marescialli e dei sergenti già in

servizio, il quale risulterebbe, nel suo complesso, deteriore

rispetto a quello disposto per i sottufficiali dei carabinieri;

che, mentre i marescialli ordinari dell'Esercito sono stati

inquadrati nel grado di maresciallo ordinario, i loro pari grado

dell'Arma dei carabinieri lo sono stati nel grado di maresciallo

capo; e ancora, mentre i sergenti maggiori dell'Esercito, iscritti ai

quadri di avanzamento ordinari e straordinari relativi agli anni 1994

e 1995 ma non promossi, sono stati inquadrati nel grado di

maresciallo ordinario, i loro colleghi di grado corrispondente

dell'Arma dei carabinieri lo sono stati nel grado di maresciallo

capo;

che l'asserita disparità di trattamento lederebbe l'art. 3

della Costituzione, sotto il profilo della razionalità, poiché il

legislatore avrebbe previsto, per i sottufficiali dei carabinieri e

per quelli delle altre Forze armate, una perfetta corrispondenza nei

gradi, nel livello retributivo e nel percorso di carriera, mentre

avrebbe disciplinato in modo diverso soltanto l'inquadramento

transitorio;

che la norma censurata sarebbe altresì in contrasto con

l'art. 97 della Costituzione per il iato che il legislatore avrebbe

creato fra la ratio della norma (rendere omogeneo il rapporto di

servizio dei carabinieri e delle altre Forze armate) e il mezzo

prescelto per conseguirla, avendo le norme sull'inquadramento

transitorio previsto un "massiccio meccanismo di promozioni" soltanto

in favore dei sottufficiali dei carabinieri;

che, infine, la norma in esame, nel generare differenze

retributive fra soggetti appartenenti "allo stesso livello",

lederebbe l'art. 36 della Costituzione, con violazione del principio

di proporzionalità e adeguatezza della retribuzione.

Considerato che per l'identità della materia i giudizi debbono

essere riuniti e decisi con unica pronuncia;

che le modifiche all'assetto organizzatorio della pubblica

amministrazione, ivi comprese quelle dettate in via transitoria,

rientrano nella sfera di discrezionalità riservata al legislatore,

come questa Corte ha più volte ritenuto con specifico riferimento

all'organizzazione e all'inquadramento del personale delle Forze

armate e di polizia (ordinanza n. 189 del 1999, sentenza n. 63 del

1998 e ordinanza n. 324 del 1993);

che la discrezionalità legislativa incontra soltanto i

limiti dell'arbitrarietà o della manifesta irragionevolezza, i quali

non sono stati superati nel caso di specie;

che, infatti, il giudice a quo mira a una pronuncia additiva,

con l'estensione ai sottufficiali delle Forze armate del meccanismo

di inquadramento transitorio previsto, per l'Arma dei carabinieri,

dagli artt. 46 e 49 del decreto legislativo n. 198 del 1995: ciò sul

presupposto che l'inquadramento, la carriera e il trattamento

economico dei sottufficiali dei carabinieri e quella dei pari grado

appartenenti alle altre Forze armate debbano, ai sensi dell'art. 3,

comma 1, della legge n. 216 del 1992, essere necessariamente

omogenei, eccezion fatta per la speciale indennità spettante ai

carabinieri per lo svolgimento delle funzioni di polizia loro

assegnate;

che in realtà né la legge n. 216 del 1992, né le norme

successive, hanno inteso perseguire un'assoluta identità di

posizioni e trattamenti, e che anzi si deve ritenere esattamente il

contrario, anche alla luce della legge 31 marzo 2000, n. 78 (Delega

al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del

Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e

della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze

di polizia), la quale, all'art. 1, ha delegato il Governo a prevedere

la "collocazione autonoma" dell'Arma dei carabinieri, con rango di

Forza armata;

che, inoltre, le funzioni svolte e i compiti demandati ai

sottufficiali dei carabinieri (di cui agli artt. 12 e 13 del decreto

legislativo n. 198 del 1995) differiscono sensibilmente da quelli

previsti dagli artt. 5 e 6 del decreto legislativo n. 196 del 1995 e

affidati ai sottufficiali delle altre Forze armate;

che tali diversità rendono le rispettive posizioni non

comparabili, sì che la scelta compiuta dal legislatore con la norma

censurata non può dirsi manifestamente irragionevole né palesemente

arbitraria (cfr. ordinanza n. 324 del 1993);

che non sussiste neppure la violazione dell'art. 36 della

Costituzione, giacché il legislatore, così come gode di ampia

discrezionalità, pur con i limiti indicati, nel modificare

l'organizzazione amministrativa e nell'adottare le conseguenti misure

di perequazione economica, nel contempo gode della stessa

discrezionalità nel differenziare il trattamento economico di

categorie in precedenza egualmente retribuite; e che, in ogni caso,

lo "scorrimento" verso l'alto di una categoria retributiva non

comporta la necessità di innalzare anche i livelli superiori o

inferiori (cfr. ordinanza n. 189 del 1999);

che, infine, il parametro di cui all'art. 97 della

Costituzione non è violato, poiché le variazioni dell'assetto

organizzatorio della pubblica amministrazione rientrano nella

discrezionalità del legislatore e non ledono, di per sé, il canone

del buon andamento (sentenza n. 63 del 1998);

che pertanto la questione, come sollevata, deve dichiararsi

manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 34, commi 1, lettera c), 3, 4,

5, 6, 7 e 8, del decreto legislativo del 12 maggio 1995, n. 196

(Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia

di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed

avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate),

sollevata, con riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione,

dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sezione

distaccata di Brescia, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta l'11 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 17 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Fruscella

ECLI:IT:COST:2000:296 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte