Ordinanza n. 296/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 17/07/2000 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 34legge 216/1992
- art. 3legge 216/1992
- art. 34d.lgs. 196/1995
usata come parametro
citata
- art. 2legge 216/1992
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 34, commi 1,
lettera c), 3, 4, 5, 6, 7 e 8, del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 196 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992,
n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di
reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle
Forze armate), promossi con undici ordinanze emesse il 9 luglio 1999
dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sezione
distaccata di Brescia, rispettivamente iscritte ai nn. 497, 498, 499,
554, 555, 556, 557, 558, 666, 667 e 668 del registro ordinanze 1999 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 39, 42 e 50,
prima serie speciale, dell'anno 1999.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 7 giugno 2000 il giudice
relatore Francesco Guizzi.
Ritenuto che un gruppo di sottufficiali dell'Esercito, con
distinti ricorsi (tutti, però, di contenuto identico e col
patrocinio del medesimo avvocato), ha impugnato dinanzi al Tribunale
amministrativo regionale della Lombardia i vari decreti ministeriali
con i quali ciascuno di essi era stato inquadrato nel nuovo grado e
nel nuovo ruolo, ai sensi della norma transitoria di cui all'art. 34
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 (Attuazione
dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino
dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento
del personale non direttivo delle Forze armate);
che i ricorrenti hanno eccepito la illegittimità del
provvedimento impugnato, poiché l'art. 34, citato, lederebbe gli
artt. 3, 36 e 97 della Costituzione;
che, a loro avviso, il decreto legislativo di riordino dei
ruoli delle Forze armate avrebbe disposto, per i marescialli
dell'Esercito, un trattamento deteriore rispetto a quello per i pari
grado dell'Arma dei carabinieri previsto dal decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 198 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992,
n. 216, in materia di riordino dei ruoli, e modifica delle norme di
reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non
dirigente dell'Arma dei carabinieri), e ciò in distonia con la ratio
della legge delega volta a omogeneizzare le attribuzioni e i
trattamenti economici degli appartenenti alle varie Forze armate e a
quelle di polizia;
che il giudice adi'to con undici ordinanze ha sollevato, con
riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 34, commi 1, lettera c) 3, 4,
5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo n. 196 del 1995;
che, secondo il Collegio rimettente, il rapporto d'impiego
dei sottufficiali delle Forze armate è sempre stato equiparato,
tendenzialmente, a quello dei sottufficiali dei carabinieri, come
dimostra l'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, che demandava al
Governo di realizzare una "disciplina omogenea" nel trattamento e
nelle attribuzioni dei sottufficiali delle forze di polizia, "anche
ad ordinamento militare" (con esplicito richiamo ai carabinieri), e
di quelli delle altre Forze armate;
che il decreto legislativo n. 196 del 1995, emanato in
attuazione di tale delega, avrebbe equiparato a vari effetti la
condizione dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri a quella dei
sottufficiali delle altre Forze armate;
che, tuttavia, l'equiparazione tra sottufficiali delle Forze
armate e dell'Arma dei carabinieri non sarebbe stata garantita per
quanto concerne il regime transitorio del passaggio ai nuovi ruoli;
che, infatti, l'art. 34 del decreto legislativo n. 196 del 1995
ha previsto un reinquadramento dei marescialli e dei sergenti già in
servizio, il quale risulterebbe, nel suo complesso, deteriore
rispetto a quello disposto per i sottufficiali dei carabinieri;
che, mentre i marescialli ordinari dell'Esercito sono stati
inquadrati nel grado di maresciallo ordinario, i loro pari grado
dell'Arma dei carabinieri lo sono stati nel grado di maresciallo
capo; e ancora, mentre i sergenti maggiori dell'Esercito, iscritti ai
quadri di avanzamento ordinari e straordinari relativi agli anni 1994
e 1995 ma non promossi, sono stati inquadrati nel grado di
maresciallo ordinario, i loro colleghi di grado corrispondente
dell'Arma dei carabinieri lo sono stati nel grado di maresciallo
capo;
che l'asserita disparità di trattamento lederebbe l'art. 3
della Costituzione, sotto il profilo della razionalità, poiché il
legislatore avrebbe previsto, per i sottufficiali dei carabinieri e
per quelli delle altre Forze armate, una perfetta corrispondenza nei
gradi, nel livello retributivo e nel percorso di carriera, mentre
avrebbe disciplinato in modo diverso soltanto l'inquadramento
transitorio;
che la norma censurata sarebbe altresì in contrasto con
l'art. 97 della Costituzione per il iato che il legislatore avrebbe
creato fra la ratio della norma (rendere omogeneo il rapporto di
servizio dei carabinieri e delle altre Forze armate) e il mezzo
prescelto per conseguirla, avendo le norme sull'inquadramento
transitorio previsto un "massiccio meccanismo di promozioni" soltanto
in favore dei sottufficiali dei carabinieri;
che, infine, la norma in esame, nel generare differenze
retributive fra soggetti appartenenti "allo stesso livello",
lederebbe l'art. 36 della Costituzione, con violazione del principio
di proporzionalità e adeguatezza della retribuzione.
Considerato che per l'identità della materia i giudizi debbono
essere riuniti e decisi con unica pronuncia;
che le modifiche all'assetto organizzatorio della pubblica
amministrazione, ivi comprese quelle dettate in via transitoria,
rientrano nella sfera di discrezionalità riservata al legislatore,
come questa Corte ha più volte ritenuto con specifico riferimento
all'organizzazione e all'inquadramento del personale delle Forze
armate e di polizia (ordinanza n. 189 del 1999, sentenza n. 63 del
1998 e ordinanza n. 324 del 1993);
che la discrezionalità legislativa incontra soltanto i
limiti dell'arbitrarietà o della manifesta irragionevolezza, i quali
non sono stati superati nel caso di specie;
che, infatti, il giudice a quo mira a una pronuncia additiva,
con l'estensione ai sottufficiali delle Forze armate del meccanismo
di inquadramento transitorio previsto, per l'Arma dei carabinieri,
dagli artt. 46 e 49 del decreto legislativo n. 198 del 1995: ciò sul
presupposto che l'inquadramento, la carriera e il trattamento
economico dei sottufficiali dei carabinieri e quella dei pari grado
appartenenti alle altre Forze armate debbano, ai sensi dell'art. 3,
comma 1, della legge n. 216 del 1992, essere necessariamente
omogenei, eccezion fatta per la speciale indennità spettante ai
carabinieri per lo svolgimento delle funzioni di polizia loro
assegnate;
che in realtà né la legge n. 216 del 1992, né le norme
successive, hanno inteso perseguire un'assoluta identità di
posizioni e trattamenti, e che anzi si deve ritenere esattamente il
contrario, anche alla luce della legge 31 marzo 2000, n. 78 (Delega
al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del
Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e
della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze
di polizia), la quale, all'art. 1, ha delegato il Governo a prevedere
la "collocazione autonoma" dell'Arma dei carabinieri, con rango di
Forza armata;
che, inoltre, le funzioni svolte e i compiti demandati ai
sottufficiali dei carabinieri (di cui agli artt. 12 e 13 del decreto
legislativo n. 198 del 1995) differiscono sensibilmente da quelli
previsti dagli artt. 5 e 6 del decreto legislativo n. 196 del 1995 e
affidati ai sottufficiali delle altre Forze armate;
che tali diversità rendono le rispettive posizioni non
comparabili, sì che la scelta compiuta dal legislatore con la norma
censurata non può dirsi manifestamente irragionevole né palesemente
arbitraria (cfr. ordinanza n. 324 del 1993);
che non sussiste neppure la violazione dell'art. 36 della
Costituzione, giacché il legislatore, così come gode di ampia
discrezionalità, pur con i limiti indicati, nel modificare
l'organizzazione amministrativa e nell'adottare le conseguenti misure
di perequazione economica, nel contempo gode della stessa
discrezionalità nel differenziare il trattamento economico di
categorie in precedenza egualmente retribuite; e che, in ogni caso,
lo "scorrimento" verso l'alto di una categoria retributiva non
comporta la necessità di innalzare anche i livelli superiori o
inferiori (cfr. ordinanza n. 189 del 1999);
che, infine, il parametro di cui all'art. 97 della
Costituzione non è violato, poiché le variazioni dell'assetto
organizzatorio della pubblica amministrazione rientrano nella
discrezionalità del legislatore e non ledono, di per sé, il canone
del buon andamento (sentenza n. 63 del 1998);
che pertanto la questione, come sollevata, deve dichiararsi
manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 34, commi 1, lettera c), 3, 4,
5, 6, 7 e 8, del decreto legislativo del 12 maggio 1995, n. 196
(Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia
di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed
avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate),
sollevata, con riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione,
dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sezione
distaccata di Brescia, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta l'11 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 17 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Fruscella
ECLI:IT:COST:2000:296 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte