Ordinanza n. 296/2002
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/06/2002 · relatore Giovanni Maria Flick
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 2Inserimento dei principi del giusto processo nell'articolo 111 della Costituzione.
- art. 2legge 35/2000
- art. 26legge 63/2001
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 242 e 245 del
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale) promosso
con ordinanza emessa il 13 luglio 2001 dalla Corte di assise di
Palermo nel procedimento penale a carico di G.A., iscritta al n. 786
del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica, 1ª serie speciale, n. 40 dell'anno 2001.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 marzo 2002 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 13 luglio 2001, la Corte di
assise di Palermo ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli
artt. 242 e 245 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale), nella parte in cui prevedono, a date condizioni, che i
procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore del nuovo
codice di procedura penale proseguano, anche dopo le modificazioni
apportate all'art. 111 della Costituzione dalla legge costituzionale
n. 2 del 1999, con l'osservanza delle norme vigenti anteriormente
all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale;
che il rimettente - dopo aver premesso che, in esito ad una
pronuncia del 17 febbraio 1998 della Corte di assise d'appello di
Palermo, era stata dichiarata la nullità, limitatamente alla
posizione di un imputato, della sentenza di un giudizio di primo
grado definito applicando le norme del codice di rito del 1930; e che
era stata nuovamente disposta la citazione a giudizio di detto
imputato dinanzi ad esso rimettente - ha osservato come il
dibattimento, così instaurato, debba ritenersi "assoggettato alla
disciplina transitoria di cui al titolo III delle norme transitorie
del codice di procedura penale, di cui al d.lgs. 28 luglio 1989,
n. 271": con conseguente applicazione delle disposizioni del codice
abrogato, relativamente alla formazione ed utilizzazione delle prove;
che in particolare, a parere del giudice a quo, risulterebbe
inapplicabile la disciplina transitoria dettata dal decreto-legge
7 gennaio 2000, n. 2 (Disposizioni urgenti per l'attuazione
dell'art. 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in
materia di giusto processo), convertito, con modificazioni, nella
legge 25 febbraio 2000, n. 35: ciò in quanto il comma 2 dell'art. 2
del citato decreto-legge n. 2 del 2000, nel prevedere l'eccezionale
utilizzabilità delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini
preliminari da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente
sottratto all'esame dell'imputato o del suo difensore, se già
acquisite al fascicolo del dibattimento al momento di entrata in
vigore del decreto in questione, non potrebbe applicarsi - se non in
via analogica e, dunque, illegittimamente - ai procedimenti che
continuano secondo il "vecchio rito" e per i quali non si sia
verificata la condizione di una sottrazione volontaria e per libera
scelta del dichiarante al confronto con l'accusato;
che inoltre, sempre ad avviso del rimettente, il regime
transitorio del decreto-legge n. 2 del 2000 risulterebbe comunque
inapplicabile nel giudizio a quo, essendo previsto (art. 1), quale
suo "preciso termine finale di efficacia", quello della "data di
entrata in vigore della legge che disciplina l'attuazione
dell'art. 111 della Costituzione"; questa disciplina, introdotta con
la legge 1 marzo 2001, n. 63, non contempla tuttavia, nella norma
transitoria dell'art. 26, "alcuna disposizione riferibile ai
procedimenti in corso, che proseguono - o dovrebbero proseguire -
secondo il vecchio rito": con l'impossibilità di desumere, peraltro,
"in via interpretativa, una sorta di ultrattività della norma di cui
al comma 6 dell'art. 1 del decreto-legge n. 2 del 2000";
che tuttavia, a parere del giudice a quo, proprio la
circostanza che "l'unica disciplina transitoria tuttora vigente" sia
quella sancita nella normativa censurata, comporta l'applicabilità
delle norme processuali in materia di formazione della prova già
contenute nel codice del 1930, le quali - consentendo, attraverso il
meccanismo delle letture dibattimentali, la piena utilizzabilità di
tutte le prove assunte nel corso dell'istruzione formale -
determinerebbero la violazione del principio della formazione della
prova nel contraddittorio tra le parti e del diritto dell'imputato di
interrogare o far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a
suo carico, espressi, entrambi, nell'art. 111 Cost.;
che, sotto analogo profilo, risulterebbero altresì violati
gli artt. 3 e 24 della Costituzione, per la ingiustificata disparità
di trattamento tra imputati di procedimenti in corso, in ragione
della "prosecuzione in conformità alle norme del codice abrogato per
la materia che concerne la formazione e le modalità di assunzione
delle prove", con violazione anche del diritto dell'imputato di
esercitare il proprio diritto di difesa nel contraddittorio delle
parti;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che ha concluso per l'infondatezza della questione proposta.
Considerato che le censure prospettate dal rimettente muovono
dalla ritenuta inapplicabilità della disciplina transitoria dettata
dal decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2000, n. 35, ai procedimenti
penali che, a mente degli artt. 242 e 245 del decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271, proseguono con l'osservanza delle norme del
codice di rito abrogato;
che, tuttavia, tale presupposto ermeneutico appare inesatto,
poiché lo stesso legislatore costituzionale ha sancito, nella
medesima legge di riforma sul "giusto processo", che "la legge regola
l'applicazione dei principi contenuti nella presente legge
costituzionale ai procedimenti penali in corso alla data della sua
entrata in vigore" (art. 2, legge cost. 23 novembre 1999, n. 2):
demandando, dunque, al legislatore ordinario l'approntamento di una
disciplina transitoria "atta a modulare l'applicazione di quei
principi nei processi in corso di celebrazione, secondo una linea
tesa chiaramente a tracciare un "ponte" normativo destinato a
mitigare una drastica applicazione della regola tempus regit actum"
(v. sentenza n. 381 del 2001); e tale disciplina è stata realizzata,
appunto, con il citato decreto-legge n. 2 del 2000, il cui art. 1,
comma 6, espressamente sancisce l'applicabilità delle disposizioni
di cui ai commi precedenti anche "ai procedimenti che proseguono con
le norme del codice di procedura penale anteriormente vigente";
che pertanto se, per un verso, appare evidente la
riferibilità ai soli processi di "nuovo rito" dello specifico
termine, enunciato dal comma 2 dell'art. 1 del più volte citato
decreto-legge n. 2 del 2000, individuato con il richiamo alla
intervenuta acquisizione al fascicolo per il dibattimento dei verbali
contenenti le dichiarazioni rese nel corso delle indagini
preliminari; sotto altro profilo, deve sottolinearsi come non possa
affatto ritenersi incompatibile, con i procedimenti in corso di
celebrazione secondo le norme previste dal codice abrogato, la
previsione - ivi enunciata - secondo la quale le dichiarazioni rese
da chi si è sempre sottratto al contraddittorio debbano essere
valutate "solo se la loro attendibilità è confermata da altri
elementi di prova, assunti o formati con diverse modalità": regola
di valutazione probatoria, quella testé rammentata, la cui portata
ed il cui risalto questa Corte ha già avuto modo di scrutinare nella
richiamata sentenza n. 381 del 2001;
che, per altro verso, neppure pertinente si rivela il
richiamo ad una pretesa "ultrattività" della previsione dettata dal
comma 6 dell'art. 1 del medesimo d.l. n. 2 del 2000; infatti - in
considerazione della profonda diversità che caratterizzava il
modello processuale delineato dal codice abrogato - la pendenza dei
procedimenti che proseguivano con l'osservanza delle previsioni
dettate da quello stesso codice non poteva che produrre una
"cristallizzazione" del regime transitorio suddetto, proprio perché
fondato su un unico fascicolo processuale e sulla assenza di una fase
delle indagini preliminari: ciò rende dunque evidente che per i
procedimenti richiamati dallo stesso comma 6, la relativa disciplina
non doveva "combinarsi" con quella di attuazione dell'art. 111 Cost.,
poi introdotta ad opera della legge n. 63 del 2001;
che, pertanto, la questione proposta, muovendo da un erroneo
presupposto interpretativo, è da ritenersi manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
avanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 242 e 245 del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale),
sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della
Costituzione, dalla Corte di assise di Palermo, con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2002.
Il Presidente: Vari
Il redattore: Flick
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 28 giugno 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:296 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte