Art. 245

(Disposizioni del codice applicabili ai procedimenti che proseguono con le norme anteriormente vigenti) 1. Nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del codice che proseguono con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti si osservano le disposizioni degli articoli 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256 e 257. 2. Nei procedimenti indicati nel comma 1 si osservano, inoltre, le seguenti disposizioni del codice:

  • a)articolo 104;
  • b)articolo 192;
  • c)articolo 200;
  • d)articolo 207;
  • e)articolo 296 comma 3, per i soli procedimenti pendenti nella fase istruttoria;
  • f)articolo 298;
  • g)articoli 314 e 315;
  • h)articolo 476 comma 2;
  • i)articolo 486 comma 5;
  • l)articolo 508 commi 1 e 2;
  • m)articolo 564;
  • n)articolo 578;
  • o)articolo 586;
  • p)articolo 597 commi 4 e 5;
  • q)articolo 599.

Testo vigente dal 5 agosto 1989, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art245 · fonte su Normattiva