Ordinanza n. 297/1987
Altra decisione · depositata il 28/07/1987 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 17legge 10/1977
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 41legge 1150/1942
- art. 20legge 10/1977
citata
- art. 38legge 47/1985
- art. 5legge 146/1985
- art. 221Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie. (034U1265)
- art. 13Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie. (034U1265)
- art. 14legge 1086/1971
- art. 15legge 1086/1971
- art. 16legge 1086/1971
- art. 17legge 1086/1971
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 17, lettera b),
della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per l'edificabilità dei
suoli), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 22 luglio 1982 dal Pretore di Velletri nel
procedimento penale a carico di Potini Mirella ed altro, iscritta al
n. 669 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 60 dell'anno 1983;
2) ordinanza emessa il 21 marzo 1983 dal Pretore di Poggibonsi nel
procedimento penale a carico di Ceramelli Raffaele ed altri, iscritta
al n. 519 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica
n. 315 dell'anno 1983;
3) ordinanza emessa il 21 marzo 1983 dal Pretore di Poggibonsi nel
procedimento penale a carico di Tosi Vetulio ed altri, iscritta al n.
520 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 322 dell'anno 1983;
4) ordinanza emessa il 16 maggio 1983 dal Pretore di Poggibonsi
nel procedimento penale a carico di Bonacossa Antonia ed altri,
iscritta al n. 561 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4 dell'anno 1984.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 2 luglio 1987 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Pretore di Velletri con ordinanza del 22 luglio
1982 (r.o. 669 del 1982) ed il Pretore di Poggibonsi con due
ordinanze del 21 marzo 1983 (r.o. 519 e 520 del 1983) ed una del 16
maggio 1983 (r.o. 561 del 1983) hanno denunciato, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 17, lettera
b), della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per l'edificabilità
dei suoli), nella parte in cui equipara il trattamento penale
sanzionatorio riservato a chi abbia eseguito i lavori in assenza di
concessione, senza nemmeno aver iniziato la relativa procedura, a
quello riservato a chi abbia eseguito i lavori in assenza di
concessione, ma dopo aver iniziato la procedura diretta a
conseguirla, procedura non pervenuta alla sua definizione soltanto
per la mancata emissione del titolo concessorio;
e che nel giudizio instaurato dal Pretore di Velletri ed in due
dei tre giudizi instaurati dal Pretore di Poggibonsi è intervenuto
il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia
dichiarata non fondata;
Considerato che i giudizi riguardano la medesima questione e
vanno, quindi, riuniti;
che, dopo la pronuncia delle ordinanze di rimessione, è entrata
in vigore la legge 28 febbraio 1985, n. 47, il cui art. 38, secondo
comma, come modificato dall'art. 5 del decreto-legge 23 aprile 1985,
n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1985, n.
298, stabilisce, con riferimento alle opere ultimate entro il 31
ottobre 1983, che "l'oblazione interamente corrisposta estingue i
reati di cui all'art. 41 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e
successive modificazioni, ed all'art. 17 della legge 28 gennaio 1977,
n. 10, come modificato dall'articolo 20 della presente legge, nonché
quelli di cui all'articolo 221 del testo unico delle leggi sanitarie
approvato con regio decreto 27 luglio 1934,
n. 1265, ed agli articoli 13, primo comma, 14, 15, 16 e 17 della
legge 5 novembre 1971, n. 1086";
e che, quindi, risultando le opere abusive oggetto di
contestazione ultimate tutte entro il 31 ottobre del 1983, spetta ai
giudici a quibus verificare se, alla stregua della normativa
sopravvenuta, la questione sollevata sia tuttora rilevante (v.,
analogamente, ordinanze n. 75 del 1986, n. 226 del 1985, n. 209 del
1985, n. 117 del 1985).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Velletri e al
Pretore di Poggibonsi.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: CONSO
Depositata in cancelleria il 28 luglio 1987.
Il cancelliere: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:297 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte