Art. 13
Il Consiglio superiore di Sanita': 1° prende in esame i fatti riguardanti l'igiene e la sanita' pubblica del Regno sui quali riferisce il Direttor generale della sanita' pubblica; 2° propone quei provvedimenti, quelle inchieste e quelle ricerche scientifiche che giudichera' convenienti ai fini de servizi di sanita' pubblica; 3° compila l'elenco delle lavorazioni insalubri.
Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva