Ordinanza n. 297/1997
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/07/1997 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 168, primo
comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 17 ottobre
1996 dal tribunale di Torino, nel procedimento di esecuzione nei
confronti di Fonte Michele, iscritta al n. 1340 del registro
ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
- prima serie speciale - n. 2 dell'anno 1997;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1997 il giudice
relatore Guido Neppi Modona;
Ritenuto che nel corso del procedimento d'esecuzione a carico di
Fonte Michele, il tribunale di Torino ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 168, primo comma, del codice
penale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;
che nell'ordinanza di rimessione si premette che il procuratore
della Repubblica aveva chiesto la revoca della sospensione
condizionale della pena concessa al Fonte con sentenza di condanna
per furto e guida senza patente, poiché nel quinquennio successivo
gli era stata applicata pena patteggiata per rapina, ma che, secondo
la giurisprudenza della Corte di cassazione, confermata a Sezioni
unite con sentenza 8 maggio 1996, n. 11, la pena applicata ex art.
444 dal codice di procedura penale non poteva comportare la revoca di
diritto della sospensione condizionale della pena, difettando nella
sentenza di cui all'art. 444, comma 2, del codice di procedura
penale, l'accertamento della colpevolezza dell'imputato patteggiante;
così che tale pronuncia non poteva essere equiparata ex art. 445,
comma 1, codice di procedura penale, alla sentenza di condanna per
gli effetti di cui all'art. 168, primo comma, codice di procedura
penale;
che, secondo il giudice a quo, la mancata equiparazione della
sentenza di cui all'art. 444 del codice di procedura penale alla
sentenza di condanna presa in considerazione dall'art. 168, codice
penale, quale causa di revoca della sospensione condizionale della
pena determinerebbe una irragionevole disparità di trattamento tra
l'imputato che, affrontando il giudizio e riportando una seconda - o
terza - condanna, subisce anche la revoca della sospensione
condizionale della pena in precedenza concessa, e l'imputato già in
precedenza condannato che, in presenza di un fatto reato comunque a
lui riferibile, avendo accettato l'applicazione di pena, non si
espone ad alcuna revoca della già concessagli sospensione
condizionale della pena;
che la mancata equiparazione determinerebbe inoltre un
irragionevole privilegio per chi, avendo fruito in precedenza di
sospensione della pena, potrebbe nel futuro decidere di far ricorso
al patteggiamento per un numero indeterminato di volte, reiterando la
commissione di reati nella consapevolezza che le pene nei suoi
confronti non saranno mai eseguite;
che, di conseguenza, l'interpretazione che nel diritto vivente
viene fatta dell'art. 168, primo comma, cod. pen. violerebbe il
dettato dell'art. 3 della Costituzione;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;
che preliminarmente l'Avvocatura sostiene che, nonostante
l'interpretazione resa a sezioni unite dalla Corte di cassazione con
sentenza 8 maggio 1996, non può ritenersi l'esistenza di un diritto
vivente nel senso indicato dal rimettente, mancando nella materia un
orientamento giurisprudenziale consolidato;
che l'Avvocatura rileva inoltre che, come già riconosciuto dalla
Corte costituzionale con la sentenza n. 313 del 1990, il giudice
chiamato a pronunciarsi ex art. 444 cod. proc. pen. ha il potere di
controllare la congruità della pena patteggiata tra le parti, e
dunque può, ove permangano dubbi sulla "opportunità del beneficio",
respingere la richiesta delle parti, coerentemente con quanto in suo
potere secondo il disposto del comma 3 dell'art. 444 cod. proc. pen;
che infine, sempre secondo l'Avvocatura, non è affatto
irragionevole che la revoca della sospensione condizionale della pena
sia esclusa quando una nuova pena sia stata inflitta a seguito del
c.d. patteggiamento, in coerenza col carattere premiale del rito,
cosicché una diversa disciplina legislativa dovrebbe ritenersi
riservata alla discrezionalità del legislatore;
Considerato che l'interpretazione data dal giudice a quo all'art.
168 cod. pen. corrisponde al più recente orientamento della
giurisprudenza di legittimità, confermato da ultimo dalla sentenza a
sezioni unite della Corte di cassazione del 26 febbraio 1997, n. 1,
intervenuta successivamente alla ordinanza di rimessione;
che peraltro il giudice a quo, con la questione proposta, chiede
alla Corte una pronuncia volta ad integrare le cause di revoca di
diritto della sospensione condizionale della pena, tassativamente
indicate dall'art. 168, comma primo, cod. pen., in modo che la revoca
di diritto operi non solo a seguito di una condanna riportata nel
quinquennio, ma anche a seguito di una sentenza di applicazione di
pena su richiesta delle parti, così determinando un trattamento
deteriore per il condannato;
che questa Corte ha reiteratamente affermato essere precluso al
giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale ogni
intervento additivo in materia penale che si risolva in un
trattamento sfavorevole per l'imputato (cfr. da ultimo ordinanza n.
178 del 1997);
che sono riservati all'apprezzamento discrezionale del
legislatore, sindacabile solo se, in quanto frutto di una scelta
irrazionale e non giustificata, risultino arbitrari sia la previsione
e la regolamentazione della operatività di cause di estinzione del
reato in relazione al disvalore ad esso assegnato e alla condotta
tenuta dal reo (sentenza n. 211 del 1993), sia il regime della
esecuzione della pena (ordinanza n. 167 del 1983 e sentenza n. 29 del
1984) e delle cause di estinzione di questa;
che nella situazione dedotta la scelta discrezionale operata dal
legislatore non può ritenersi espressione di mero arbitrio, poiché
la disposizione censurata è coerente con il carattere premiale del
"patteggiamento", ed è suscettibile di controllo giurisdizionale nel
momento in cui al giudice chiamato a pronunciare sentenza ex art. 444
cod. proc. pen. è imposta la valutazione della "congruità" del
trattamento sanzionatorio complessivo negoziato tra le parti;
che, in particolare, la conseguenza - prospettata dal giudice
rimettente - di un ricorso al patteggiamento per un numero
indeterminato di volte, con la consapevolezza che le pene non
sarebbero mai eseguite, è priva di fondamento, in quanto, da un
lato, la richiesta di applicazione della pena è condizionata in via
generale al consenso del pubblico ministero, dall'altro, ove sia
subordinata alla concessione della sospensione condizionale della
pena, il giudice, se ritiene che il beneficio non possa essere
concesso, rigetta la richiesta a norma dell'art. 444, comma 3, cod.
proc. pen.;
che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente
inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 168, primo comma, del codice
penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal
tribunale di Torino, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 30 luglio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:297 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte