Ordinanza n. 297/2000
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 17/07/2000 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6legge 148/1993
- art. 2legge 236/1993
usata come parametro
citata
- art. 9legge 147/1997
- art. 4legge 147/1997
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno
dell'occupazione), convertito in legge 19 luglio 1993, n. 236 e
dell'art. 2, comma 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299
(Disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione
degli oneri sociali), convertito in legge 19 luglio 1994, n. 451,
promosso con ordinanza emessa il 29 gennaio 1998 dal Tribunale di
Verbania nei procedimenti civili riuniti vertenti tra l'INPS e
Ciaramella Antonietta ed altro, iscritta al n. 234 del registro
ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1999.
Visti l'atto di costituzione di Ciaramella Antonietta ed altro e
dell'INPS nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 4 luglio 2000 il giudice relatore
Cesare Ruperto;
Uditi l'avvocato Salvatore Cabibbo per Ciaramella Antonietta ed
altro e l'avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Ritenuto che, nel corso di un giudizio di appello - proposto
dall'INPS avverso la sentenza di primo grado, con la quale il pretore
di Verbania aveva riconosciuto il diritto di due pensionati di
ottenere, in luogo del trattamento di vecchiaia per il relativo
periodo, il trattamento di disoccupazione per i lavoratori
frontalieri in Svizzera, ai sensi della legge 12 giugno 1984, n. 228
- il Tribunale di Verbania, in funzione di giudice del lavoro, con
ordinanza emessa il 29 gennaio 1998, ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3 e 38 Cost., questione di legittimità costituzionale
dell'art. 6, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148
(Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), convertito con
modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, nonché
dell'art. 2, comma 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299
(Disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione
degli oneri sociali), convertito con modificazioni nella legge 19
luglio 1994, n. 451, "nella parte in cui non prevedono che all'atto
di iscrizione nelle liste di mobilità i lavoratori che fruiscono di
pensione di vecchiaia possano optare tra tale trattamento e quello di
mobilità";
che il Tribunale rimettente, in termini di rilevanza della
questione, ritiene la fondatezza del gravame, per avere il giudice di
primo grado - in contrasto col principio generale di rigida
incompatibilità affermato dall'impugnato art. 6, comma 7, del
decreto-legge n. 148 del 1993, solo in parte corretto
dall'altrettanto censurato art. 2, comma 5, del decreto-legge n. 299
del 1994 - erroneamente applicato in via analogica al caso oggetto
del giudizio principale i dicta portati dalla sentenza n. 218 del
1995 [successivamente ribaditi nell'ordinanza n. 466 del 1995, resa
su analoga questione], con cui la Corte costituzionale ha dichiarato
costituzionalmente illegittimo proprio l'art. 6, comma 7, nella parte
in cui non prevede che all'atto di iscrizione nelle liste di
mobilità i lavoratori che fruiscono dell'assegno o della pensione di
invalidità possano optare tra tali trattamenti e quello di mobilità
nei modi e con gli effetti previsti dagli artt. 2, comma 5, e 12,
comma 2, del menzionato decreto-legge n. 299 del 1994;
che, a giudizio del rimettente, pur non essendo consentita
dalla specificità della fattispecie la diretta estensione della
richiamata pronuncia al caso di concorso tra trattamento di
disoccupazione e pensione di vecchiaia, tuttavia gli stessi argomenti
posti a base di quella declaratoria di illegittimità costituzionale
(fondati sul corretto contemperamento della discrezionalità del
legislatore nello stabilire eventuali rapporti di cumulabilità
ovvero di incompatibilità tra diverse prestazioni previdenziali ed
assistenziali, alla luce della necessità di preservare l'equilibrio
della finanza pubblica, con gli altri valori costituzionali in gioco,
rappresentati dalle esigenze della solidarietà e della liberazione
dal bisogno del soggetto e dal principio di uguaglianza e
ragionevolezza, che la concentrazione dell'intervento del sistema di
sicurezza sociale in un'unica prestazione deve comunque soddisfare)
portino a ritenere l'illegittimità dell'applicazione del rigido
criterio dell'incompatibilità anche al caso in cui il soggetto
astrattamente titolare di trattamento di disoccupazione goda di
pensione di vecchiaia;
che, sempre secondo il Tribunale, la situazione del
vecchio-disoccupato è infatti equiparabile a quella
dell'invalido-disoccupato; ed il contrasto con il principio di
ragionevolezza e di uguaglianza si manifesta con maggiore evidenza
nel caso in cui (come nella specie) la pensione di vecchiaia non sia
integrata al minimo, e venga erogata per importi di modestissima
entità, rendendosi così negativo il giudizio di sufficienza
dell'attribuzione di un unico trattamento previdenziale per garantire
al lavoratore assicurato mezzi adeguati alle esigenze di vita sue e
della famiglia;
che si sono costituite le parti private del giudizio a quo le
quali - dichiarando di condividere appieno la prospettazione di cui
all'ordinanza di rimessione - hanno concluso per l'accoglimento della
richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme
denunciate;
che si è costituito anche l'INPS, concludendo per la non
fondatezza della sollevata questione;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che ha concluso per l'inammissibilità della questione o, in
subordine, per la sua manifesta infondatezza.
Considerato che il giudice a quo pone a base del suo ragionamento
un'asserita equiparazione tra lavoratore beneficiario della pensione
di invalidità, avente diritto all'indennità di mobilità (il quale,
in virtù della sentenza n. 218 del 1995 di questa Corte, può
scegliere tra le due provvidenze al momento dell'iscrizione nelle
liste di mobilità) ed il titolare di pensione di vecchiaia (il
quale, in quanto frontaliero, avrebbe diritto al trattamento speciale
di disoccupazione ex lege n. 228 del 1984), senza affatto motivare in
ordine alla configurabilità di una coincidenza - quanto a natura,
presupposti ed effetti - fra il trattamento di disoccupazione
speciale di cui alla menzionata legge n. 228 del 1984 ed il
trattamento di mobilità;
che, a conclusione dell'iter logico come sopra segui'to,
viene chiesto alla Corte un intervento additivo che consenta al
lavoratore da ultimo menzionato di optare per il trattamento più
favorevole: facoltà, questa, specificatamente introdotta
dall'art. 9, comma 2, della legge 5 giugno 1997, n. 147, ignorata
nell'ordinanza di rimessione (anche con riguardo alle norme contenute
nell'art. 4);
che, ancor prima di apprezzare la correttezza dell'asserita
equiparazione e di valutare il mancato riferimento alla norma da
ultimo citata, anche in termini di rilevanza nel giudizio a quo deve
in limine osservarsi come il rimettente prospetti la questione e
individui le norme che assume illegittime, in modo tale da far
comunque escludere che l'effetto dell'invocata pronuncia possa essere
quello voluto;
che, infatti, il Tribunale di Verbania censura, "nella parte
in cui non prevedono che all'atto di iscrizione nelle liste di
mobilità i lavoratori che fruiscono di pensione di vecchiaia possano
optare tra tale trattamento e quello di mobilità", da un lato
l'art. 6, comma 7, del decreto-legge n. 148 del 1993 - dove viene
sancito il generale principio d'incompatibilità fra trattamenti
ordinari e speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e
trattamenti pensionistici diretti - e dall'altro lato l'art. 2, comma
5, del decreto-legge n. 299 del 1994, norma costruita come eccezione
alla regola precedente, in quanto introduttiva dell'opzione soltanto
tra l'indennità di mobilità e le prestazioni di invalidità;
che, quindi, è chiesta alla Corte un'addizione entro le
medesime coordinate della citata sentenza n. 218 del 1995,
trascurando il dato essenziale che, in favore dei lavoratori
frontalieri, non è possibile estendere detta eccezione, essendo essa
strutturalmente limitata alla sola indennità di mobilità e
direttamente correlata - per quanto riguarda l'esercizio dell'opzione
- all'iscrizione nelle relative liste: provvidenza ed iscrizione,
entrambe estranee (almeno sotto la legislazione del tempo) alla
disciplina dei frontalieri, beneficiari del ben diverso e peculiare
trattamento di disoccupazione speciale, rispetto ai quali, dunque,
l'invocata declaratoria risulterebbe inutiliter data;
che, pertanto, il sindacato di costituzionalità non può
essere ammesso.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 7, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno
dell'occupazione), convertito con modificazioni nella legge 19 luglio
1993, n. 236, nonché dell'art. 2, comma 5, del decreto-legge 16
maggio 1994, n. 299 (Disposizioni urgenti in materia di occupazione e
di fiscalizzazione degli oneri sociali), convertito con modificazioni
nella legge 19 luglio 1994, n. 451, sollevata, in riferimento agli
artt. 3 e 38 Cost., dal Tribunale di Verbania, con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta l'11 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 17 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Fruscella
ECLI:IT:COST:2000:297 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte