Ordinanza n. 297/2001
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/07/2001 · relatore Carlo Mezzanotte
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 737Codice di procedura civile
- art. 1Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
- art. 737d.lgs. 286/1998
- art. 14d.P.R. 394/1999
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo 14, commi 3,
4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero) e dell'articolo 20 del d.P.R.
31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma
dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286), promossi con 7 ordinanze emesse il 9 novembre 2000 dal
tribunale di Milano, in composizione monocratica, rispettivamente
iscritte al n. 53, n. 54, n. 55, n. 56, n. 57, n. 58 e n. 59 del
registro ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 5, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 6 giugno 2001 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte.
Ritenuto che, con sette ordinanze di identico contenuto in data
9 novembre 2000, il tribunale di Milano, in composizione monocratica,
ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 10, 11, 13, 24 e 111
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'articolo 14, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero) e dell'articolo 20 del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394
(Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);
che il remittente riferisce di essere chiamato a convalidare,
all'esito di udienza camerale trattata secondo il rito disciplinato
dagli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, il
provvedimento di trattenimento presso un centro di permanenza e
assistenza temporanea disposto dal questore nei confronti di uno
straniero destinatario di decreto di espulsione con accompagnamento
alla frontiera;
che, sull'assunto che il trattenimento nei centri di
permanenza temporanea previsto dall'art. 14 del d.lgs. n. 286 del
1998 costituisca una forma di "detenzione amministrativa",
comparabile alla custodia in carcere, il Tribunale di Milano, di tale
decreto, denuncia:
l'art. 14, comma 4, nella parte in cui dispone che alla
convalida del trattenimento presso un centro di permanenza ed
assistenza temporanea dello straniero destinatario di un
provvedimento di espulsione si applichi la disciplina degli artt. 737
e seguenti del codice di procedura civile, in quanto la procedura ivi
prevista sarebbe "manifestamente inidonea ad assicurare la pienezza
del contraddittorio e dell'esplicazione delle difese";
l'art. 14, comma 4, nella parte in cui precluderebbe al
giudice ogni accertamento in ordine alla sussistenza delle condizioni
che rendono impossibile l'accompagnamento immediato alla frontiera e,
sotto un diverso profilo, in ordine alla fondatezza delle ragioni
allegate dallo straniero circa la ricorrenza di una ipotesi di
divieto di espulsione;
l'art. 14, comma 3, unitamente all'art. 20 del d.P.R.
31 agosto 1999, n. 394, nella parte in cui non prevederebbero
l'obbligo di avviso al difensore, d'ufficio o di fiducia,
contestualmente alla comunicazione al giudice dell'inizio del
trattenimento;
l'art. 14, comma 5, nella parte in cui non prevederebbe un
limite massimo anche per il cumulo di vari periodi successivi di
trattenimento fondati sul medesimo decreto di espulsione, e,
conseguentemente, impedirebbe al giudice di accertare se quel limite
sia stato superato;
l'art. 14, comma 4, nella parte in cui imporrebbe al
giudice di provvedere alla convalida senza attribuirgli il potere di
determinare il ragionevole termine massimo, anche cumulato, del
trattenimento, tenendo conto delle concrete circostanze del caso e
bilanciando i contrapposti interessi della tutela delle frontiere e
della salvaguardia della libertà personale dello straniero;
che in tutte le ordinanze di rimessione il giudice a quo,
contestualmente alla proposizione delle anzidette questioni di
legittimità costituzionale, ha ordinato l'immediato rilascio dello
straniero, il cui trattenimento è oggetto del giudizio di convalida;
che è intervenuto, in tutti i giudizi, il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, e ha chiesto che la questione sia dichiarata
inammissibile proprio a causa del disposto rilascio dello straniero,
che avrebbe comportato l'esaurimento della funzione decisoria alla
quale il remittente era chiamato;
che dell'art. 20 del d.P.R. n. 394 del 1999 la difesa
erariale deduce la natura regolamentare e il conseguente difetto
della forza di legge, ostativo ad uno scrutinio di merito;
che, in ogni caso, ad avviso dell'Avvocatura, le questioni
sarebbero infondate, in quanto il trattenimento nei centri di
permanenza temporanea inciderebbe sulla libertà di circolazione e di
soggiorno e non anche sulla libertà personale e comunque le
disposizioni censurate realizzerebbero un equo bilanciamento tra
l'esigenza di contrastare l'immigrazione clandestina e quella di
tutelare i diritti dello straniero;
che, sempre secondo l'Avvocatura dello Stato, anche a
ritenere che la misura del trattenimento si attenga alla sfera della
libertà personale, il procedimento regolato dal testo unico
sull'immigrazione sarebbe ricalcato sul modello dell'art. 13 della
Costituzione e nessun addebito potrebbe essere mosso al legislatore
per aver adottato il rito camerale ex art. 737 cod. proc. civ. che
non risulterebbe inadeguato alle esigenze di tutela della
personatrattenuta.
Considerato che le ordinanze propongono la medesima questione e i
relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi
congiuntamente;
che in tutti gli atti instaurativi del presente giudizio, il
remittente, nel promuovere questione di legittimità costituzionale,
ha espressamente disposto l'immediato rilascio della persona
trattenuta, rilascio che ha quindi costituito oggetto di una
specifica e contestuale valutazione, nel senso che è stato
determinato da una decisione del giudice nella stessa ordinanza di
rimessione e dunque non si è prodotto quale conseguenza automatica
della perdita di efficacia della misura del trattenimento a causa
dell'inutile decorso del termine di cui all'articolo 14 del decreto
legislativo n. 286 del 1998, ovvero a seguito di un successivo
provvedimento, come può ritenersi sia avvenuto in relazione ai casi
dai quali hanno preso le mosse gli incidenti di legittimità
costituzionale definiti nel merito da questa Corte con la sentenza
n. 105 del 2001;
che in quel precedente il requisito della rilevanza della
questione, sia pure nella sua accezione più ridotta di mera
applicabilità nel giudizio a quo della disposizione censurata, era
certamente sussistente in quanto il giudice remittente non aveva, in
quel momento, definito il procedimento de libertate, non assumendo
alcun rilievo, a questo fine, l'eventuale successiva adozione di un
esplicito provvedimento anticipatorio della oramai inevitabile
liberazione;
che, al contrario, nei casi presenti, il procedimento si è
concluso con l'ordinanza di rimessione e, con la consumazione della
potestas iudicandi in capo al remittente, è venuto anche meno
l'indefettibile presupposto della incidentalità della questione di
legittimità costituzionale;
che, sotto questo profilo, non varrebbe osservare che il
trattenimento, in quanto misura incidente sulla libertà personale,
sarebbe in tutto equiparabile all'arresto o al fermo regolati dal
codice di procedura penale, per i quali è specificamente prevista
una convalida a piede libero (art. 121, comma 2, disp. att. cod.
proc. pen.);
che, infatti, mentre nel sistema delineato dal vigente codice
di procedura penale la convalida, nel legittimare ex post l'operato
dell'autorità di polizia, giustifica la detenzione subita, ma non
consente il protrarsi dello stato di privazione della libertà
personale, per il quale è richiesto un ulteriore ed autonomo
provvedimento del giudice, la convalida del trattenimento, oltre alla
funzione di legittimare l'atto coercitivo dell'autorità di polizia,
ha anche quella di fungere, de futuro, da titolo della ulteriore
privazione della libertà personale dello straniero fino al limite
massimo di venti giorni;
che, pertanto, in un sistema nel quale non è prevista una
ipotesi di convalida a piede libero, una volta disposta, come nei
casi di specie, la liberazione dello straniero, il procedimento deve
ritenersi esaurito, non essendovi più alcun provvedimento che il
giudice della convalida possa adottare;
che la censura rivolta nei confronti dell'art. 20 del d.P.R.
n. 394 del 1999 è inammissibile anche per l'ulteriore ragione che si
tratta di disposizione regolamentare, inidonea a radicare la
competenza di questa Corte nel giudizio incidentale sulle leggi.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'articolo 14, commi 3, 4 e 5, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero) e dell'articolo 20 del d.P.R.
31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma
dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 10, 11, 13, 24 e
111 della Costituzione, dal tribunale di Milano, in composizione
monocratica, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 25 luglio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:297 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte