Ordinanza n. 298/1987
Altra decisione · depositata il 28/07/1987 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 60legge 689/1981
- art. 77legge 689/1981
- art. 78legge 689/1981
usata come parametro
citata
- art. 17legge 10/1977
- art. 38legge 47/1985
- art. 5legge 146/1985
- art. 41legge 1150/1942
- art. 20legge 10/1977
- art. 221Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie. (034U1265)
- art. 13Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie. (034U1265)
- art. 14legge 1086/1971
- art. 15legge 1086/1971
- art. 16legge 1086/1971
- art. 17legge 1086/1971
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 60, ultimo
comma, 77 e 78 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al
sistema penale), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 13 ottobre 1982 dal Pretore di Palestrina
nel procedimento penale a carico di Carollo Stefano, iscritta al n.
38 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 177 dell'anno 1983;
2) ordinanza emessa il 16 dicembre 1982 dal Pretore di
Napoli-Barra nei procedimenti penali riuniti a carico di Torino
Antonietta ed altri, iscritta al n. 134 del registro ordinanze 1983 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 191 dell'anno
1983;
3) ordinanza emessa il 5 maggio 1983 dal Pretore di Orvieto nel
procedimento penale a carico di Rughetti Francesco ed altri, iscritta
al n. 761 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica
n. 46 dell'anno 1984;
4) ordinanza emessa il 24 maggio 1983 dal Pretore di Orvieto nel
procedimento penale a carico di Mannaioli Ferrantino, iscritta al n.
762 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 46 dell'anno 1984;
5) ordinanza emessa il 21 giugno 1983 dal Pretore di Orvieto nel
procedimento penale a carico di Capucci Iolanda ed altro, iscritta al
n. 1056 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 95 dell'anno 1984;
6) ordinanza emessa il 28 febbraio 1984 dal Pretore di Brunico nel
procedimento penale a carico di Irsara Francesco, iscritta al n. 820
del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 307 dell'anno 1984.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 2 luglio 1987 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Pretore di Palestrina, con ordinanza del 13
ottobre 1982, il Pretore di Napoli-Barra, con ordinanza
del 16 dicembre 1982, il Pretore di Orvieto, con tre ordinanze del 5
maggio 1983, del 24 maggio 1983 e del 21 giugno
1983, ed il Pretore di Brunico, con ordinanza del 28 febbraio 1984,
tutte emesse in procedimenti penali nel corso dei
quali era stato contestato agli imputati il reato di cui all'art. 17
lettera b), della legge 28 gennaio 1977, n. 10, hanno denunciato, in
riferimento agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione,
l'illegittimità dell'art. 60, ultimo comma, della legge 24 novembre
1981, n. 689, nella parte in cui esclude l'applicabilità delle
sanzioni sostitutive per i reati previsti dalle leggi in materia
urbanistica ed edilizia anche quando le violazioni contestate siano
di modesta entità, non comportino alcuna compromissione dell'assetto
territoriale o siano conformi agli strumenti urbanistici generali ed
agli interessi ambientali;
che il Pretore di Palestrina, con la detta ordinanza del 13
ottobre 1982, ha anche denunciato, in riferimento agli artt. 3, primo
comma, 24 e 101, secondo comma, della Costituzione, l'illegittimità
degli artt. 77 e 78 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte
in cui condizionano al parere favorevole del pubblico ministero
l'applicazione delle sanzioni sostitutive su richiesta dell'imputato;
e che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate non
fondate;
Considerato che i giudizi, avendo ad oggetto un'identica
questione, vanno riuniti;
Considerato, altresì, quanto alla prima questione, che, dopo la
pronuncia delle ordinanze di rimessione, è entrata in vigore la
legge 28 febbraio 1985, n. 47, il cui art. 38, secondo comma, come
modificato dall'art. 5 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146,
convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1985, n. 298,
stabilisce, con riguardo alle opere ultimate entro il 31 ottobre
1983, che "l'oblazione interamente corrisposta estingue i reati di
cui all'articolo 41 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive
modificazioni, ed all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10,
come modificato dall'articolo 20 della presente legge, nonché quelli
di cui all'articolo 221 del testo unico delle leggi sanitarie
approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed agli articoli
13, primo comma, 14, 15, 16 e 17 della legge 5 novembre 1971, n.
1086";
che, quindi, risultando le opere abusive oggetto di
contestazione tutte ultimate entro il 31 ottobre del 1983, spetta ai
giudici a quibus verificare se, alla stregua della normativa
sopravvenuta, la questione sollevata sia tuttora rilevante (v.,
analogamente, ordinanze nn. 75 del 1986, n. 226 del 1985, n. 209 del
1985, n. 117 del 1985);
e che identica decisione va adottata anche con riferimento alla
seconda questione - peraltro, già dichiarata non fondata dalla Corte
con la sentenza n. 120 del 1984 - in quanto proposta dal Pretore di
Palestrina solo in via subordinata all'accoglimento della prima.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti ai Pretori di Palestrina, di
Napoli-Barra, di Orvieto e di Brunico.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: CONSO
Depositata in cancelleria il 28 luglio 1987.
Il cancelliere: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:298 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte