Ordinanza n. 298/1992
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/06/1992 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 513, secondo
comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa
il 14 gennaio 1992 dal Tribunale di Palermo nel procedimento penale a
carico di Palmeri Antonino, iscritta al n. 114 del registro ordinanze
1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11,
prima serie speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 3 giugno 1992 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Ritenuto che il Tribunale di Palermo, con ordinanza del 14 gennaio
1992, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.
513, secondo comma, del codice di procedura penale, in riferimento
agli artt. 3 e 24 della Costituzione, "nella parte in cui non prevede
la lettura, su richiesta di parte, dei verbali contenenti le
dichiarazioni rese da imputato di reato connesso che si sia avvalso
della facoltà di non rispondere";
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, concludendo per l'infondatezza della questione;
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 254 del 1992, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 513, secondo
comma, del codice di procedura penale "nella parte in cui non prevede
che il giudice, sentite le parti, dispone la lettura dei verbali
delle dichiarazioni di cui al primo comma del medesimo articolo rese
dalle persone indicate nell'art. 210, qualora queste si avvalgano
della facoltà di non rispondere";
che pertanto la questione va dichiarata manifestamente
inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 513, secondo comma, del codice
di procedura penale - sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24
della Costituzione, dal Tribunale di Palermo con l'ordinanza in
epigrafe -, norma già dichiarata illegittima, nella parte indicata
in motivazione, con sentenza n. 254 del 1992.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1992.
Il Presidente: BORZELLINO
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 22 giugno 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:298 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte