Ordinanza n. 298/1996
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/07/1996 · relatore Valerio Onida
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1d.P.R. 75/1990
usata come parametro
citata
- art. 234Codice penale
- art. 1Codice penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma,
lettera c), numero 4, del d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 (Concessione
di amnistia), promosso con ordinanza emessa il 14 novembre 1995 dal
Tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di
Girardo Enzo, iscritta al n. 35 del registro ordinanze 1996 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima
serie speciale, dell'anno 1996;
Visto l'atto di costituzione di Girardo Enzo, nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 25 giugno 1996 il giudice relatore
Valerio Onida;
Uditi l'avv.to Ignazio Serra per Girardo Enzo e l'avvocato dello
Stato Stefano Onufrio per il Presidente del Consiglio dei Ministri;
Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale per truffa
militare a danno dell'amministrazione militare (art. 234, secondo
comma, numero 1, cod. pen. mil. di pace), il Tribunale militare di
Padova, con ordinanza emessa il 14 novembre 1995, pervenuta a questa
Corte il 12 gennaio 1996, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
dell'art. 1, primo comma, lettera c), numero 4, del d.P.R. 12 aprile
1990, n. 75 (Concessione di amnistia);
che la detta disposizione, nel concedere amnistia per il reato di
truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (previsto
dall'art. 640, secondo comma, numero 1, del codice penale) omettendo
l'ipotesi della truffa militare a danno dell'amministrazione
militare, ad avviso del giudice remittente sarebbe irragionevole ed
in contrasto con il principio di eguaglianza;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o
infondata: inammissibile, per errata interpretazione della
disposizione denunciata, qualora si ritenga, in conformità ad una
pronuncia della Corte di cassazione, che la norma del decreto di
amnistia la quale include fra i reati amnistiabili la truffa comune a
danno dello Stato si applichi anche alla truffa militare a danno
dell'amministrazione militare; infondata, se si muova dalla premessa
del giudice a quo, in quanto sarebbe giustificato il maggior rigore
nei confronti della condotta fraudolenta posta in essere dal
militare;
che si è costituito l'imputato nel giudizio a quo, chiedendo in
via principale che la questione sia dichiarata non fondata sul
presupposto della applicabilità dell'amnistia anche ai reati
militari; in subordine, ove si dovesse ritenere inapplicabile
l'amnistia al reato di truffa militare aggravata, che la norma
denunciata sia dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte
in cui non prevede quell'ipotesi criminosa;
Considerato che ai sensi dell'art. 1, primo comma, lettera a), del
d.P.R. n. 75 del 1990, è concessa amnistia "per ogni reato non
finanziario per il quale è stabilita una pena detentiva non
superiore nel massimo a quattro anni", e dunque anche per ogni reato
militare compreso entro tale limite di pena edittale massima;
che fra i reati amnistiabili è pertanto incluso anche il reato
di truffa militare, per il quale l'art. 234, primo comma, del codice
penale militare di pace prevede una pena base massima di tre anni di
reclusione militare;
che la truffa militare a danno dell'amministrazione militare,
prevista dall'art. 234, secondo comma, numero 1, cod. pen. mil. di
pace, costituisce una ipotesi di reato aggravato (da aggravante
"speciale") del reato di truffa militare e non un reato autonomo
(cfr. Cass. pen. 22 febbraio 1991, n. 2272, De Rosa);
che, ai sensi dell'art. 4, primo comma, del d.P.R. n. 75, ai fini
del computo della pena per l'applicazione dell'amnistia, nel caso di
concorso delle attenuanti comuni del danno o del lucro di speciale
tenuità, e del risarcimento del danno, con circostanze aggravanti
"di qualsiasi specie" - salve alcune eccezioni - si tiene conto
soltanto delle prime, con conseguente determinazione della pena
applicabile in misura rientrante nei limiti della pena base massima
che, nel caso del reato di truffa militare, comporta l'applicabilità
dell'amnistia;
che, sempre ai sensi dell'art. 4, primo comma, lettera d), del
d.P.R. n. 75 del 1990, ai fini dell'applicazione dell'amnistia la
sussistenza delle predette circostanze è accertata anche in via
preliminare dal giudice;
che l'autorità remittente non ha in alcun modo motivato circa la
rilevanza della questione di legittimità costituzionale sollevata
nei confronti della mancata previsione della truffa militare
aggravata nell'art. 1, primo comma, lettera c), numero 4, del decreto
di amnistia, in relazione alla possibilità di applicare, a seguito
del computo della pena effettuato alla stregua dell'art. 4, la
previsione generale di concessione dell'amnistia contenuta nel citato
primo comma, lettera a), dello stesso decreto;
che pertanto la questione è manifestamente inammissibile per
difetto di motivazione sulla rilevanza;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, lettera c),
numero 4, del d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 (Concessione di amnistia),
sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal
Tribunale militare di Padova con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 luglio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:298 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte