Ordinanza n. 298/1997
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/07/1997 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
usata come parametro
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 131 delle
disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, promosso
con ordinanza emessa il 17 agosto 1996 dal giudice per le indagini
preliminari presso il tribunale di Matera, nel procedimento penale a
carico di Quarto Angelo Raffaele, iscritta al n. 48 del registro
ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
- prima serie speciale - n. 8 dell'anno 1997;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1997 il giudice
relatore Guido Neppi Modona;
Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di Quarto
Angelo Raffaele il difensore dell'imputato chiedeva al giudice per le
indagini preliminari presso il tribunale di Matera di essere
autorizzato a prendere visione degli atti trasmessi dal pubblico
ministero ai sensi dell'art. 416, comma 2, del codice di procedura
penale;
che il giudice respingeva l'istanza sul presupposto che, non
essendo stata ancora fissata l'udienza preliminare, non era iniziato
a decorrere il termine a comparire, al quale l'art. 131 delle
disposizioni di attuazione del codice di procedura penale subordina
la possibilità per le parti private di prendere visione ed estrarre
copia degli atti di cui all'art. 416, comma 2, cod. proc. pen., e
preannunciava la proposizione con separato provvedimento della
questione di legittimità del predetto art. 131 disp. att. cod. proc.
pen.;
che con tale separato provvedimento (ordinanza del 17 agosto
1996) il giudice per le indagini preliminari sollevava, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 131 disp. att. cod. proc. pen.
"nella parte in cui condiziona la possibilità per le parti private e
per i difensori di prendere visione ed estrarre copia degli atti
costituenti il fascicolo allegato alla richiesta di rinvio a
giudizio, all'inizio del termine a comparire";
che, ad avviso del rimettente, la norma impugnata, oltre a
determinare "un caso di irrazionale disparità di trattamento tra
p.m. e parti private costituente violazione del principio affermato
dall'art. 3 della Costituzione", è causa di un grave pregiudizio
del diritto di difesa sancito dall'art. 24 della Costituzione in
quanto impedisce lo svolgimento di "ogni attività difensiva in un
momento processuale che può dilatarsi, ad onta del brevissimo
termine dilatorio di cui all'art. 418 c.p.p, a dismisura";
che, secondo il giudice a quo, sarebbe in particolare preclusa
alle parti la possibilità di presentare memorie e richieste ai sensi
dell'art. 121 cod. proc. pen. e di sollecitare l'applicazione di
cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, per chiedere che
la questione sia dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza;
Considerato che, come emerge dall'ordinanza, la questione è stata
sollevata contestualmente al provvedimento con il quale il giudice a
quo, ritenuta l'impossibilità di autorizzare il difensore a prendere
visione degli atti, ha rigettato la richiesta a ciò indirizzata;
che dunque il rimettente ha già fatto applicazione della norma
impugnata allorché ha respinto l'istanza del difensore volta a
esercitare il diritto di prendere visione degli atti trasmessi dal
pubblico ministero a norma dell'art. 416, comma 2, cod. proc. pen.;
che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (v.,
ex plurimis ordinanze nn. 104 del 1997 e 49 del 1996), la questione
risulta manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza, non
essendo consentito di sollevare questione di legittimità
costituzionale di una norma di cui il giudice abbia già fatto
applicazione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 131 delle disposizioni di
attuazione del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento
agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal giudice per le indagini
preliminari presso il tribunale di Matera, con l'ordinanza indicata
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 30 luglio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:298 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte