Ordinanza n. 298/1998
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/07/1998 · relatore Gustavo Zagrebelsky
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 376 del codice
penale in relazione all'art. 378 dello stesso codice, promosso con
ordinanza emessa il 26 settembre 1997 dal tribunale di Sassari nel
procedimento penale a carico di Daniele Uras ed altri, iscritta al n.
835 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1997.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 20 maggio 1998 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky.
Ritenuto che il tribunale di Sassari, nel corso di un giudizio
penale in fase dibattimentale, ha sollevato con ordinanza del 26
settembre 1997, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 376 del codice
penale, che prevede la speciale causa di non punibilità della
ritrattazione, nella parte in cui non ne estende l'applicabilità
anche al delitto di favoreggiamento personale (art. 378 cod. pen.)
commesso mediante false o reticenti dichiarazioni rese alla polizia
giudiziaria nel corso delle indagini preliminari, mentre è
applicabile al delitto di false informazioni al pubblico ministero
(art. 371-bis cod. pen., introdotto dall'art. 11, comma 1, del d.-l.
8 giugno 1992, n. 306, convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356);
che il tribunale rimettente ricorda che questione simile,
sollevata assumendo a termine di raffronto la disciplina per il reato
di falsa testimonianza (art. 372 cod. pen.), è stata dichiarata non
fondata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 228 del 1982,
nella quale si è osservato che la finalità della ritrattazione,
consistente nell'interesse alla giusta definizione del processo
principale, in modo da evitare decisioni giudiziali fondate su
presupposti non veri, è riferibile al reato di falsa testimonianza
ma non al reato di favoreggiamento personale consistente nelle
dichiarazioni false o reticenti rese alla polizia giudiziaria, data
la differente struttura e obiettività giuridica dei due delitti, che
in un caso (falsa testimonianza) consente e nell'altro
(favoreggiamento personale) esclude il raggiungimento dell'anzidetta
finalità attraverso una resipiscenza successiva;
che peraltro, una volta introdotta dal legislatore - con il
citato art. 11, comma 1, del d.-l. n. 306 del 1992 convertito in
legge n. 356 del 1992 - la fattispecie dell'art 371-bis cod. pen.,
che punisce le false o reticenti dichiarazioni rese al pubblico
ministero dalla persona informata sui fatti, nel corso delle indagini
preliminari, e contestualmente modificata - con il comma 5, dello
stesso art. 11 - la disposizione sostanziale ora impugnata, che
prevede la speciale causa di non punibilità della ritrattazione, in
modo da estenderne l'applicabilità alla nuova figura di delitto
contro l'amministrazione della giustizia, assume consistenza, secondo
il rimettente, il dubbio di costituzionalità della disciplina che ne
risulta;
che infatti, ad avviso del giudice a quo, per un verso
l'interesse tutelato dall'art. 371-bis cod. pen., ravvisabile
nell'esigenza di evitare che le indagini siano rallentate o
vanificate, è del tutto assimilabile a quello tutelato dal delitto
di favoreggiamento personale realizzato a mezzo di dichiarazioni non
veritiere alla polizia giudiziaria; per altro verso l'integrazione
dell'uno o dell'altro titolo di reato può dipendere da fattori
casuali, come la circostanza che le dichiarazioni siano assunte dalla
polizia giudiziaria, anche su delega del pubblico ministero, anziché
direttamente da quest'ultimo;
che, a fronte di tali elementi di omologazione, la
differenziazione di disciplina quanto alla possibilità di applicare
la disposizione di favore della ritrattazione risulta, per il
rimettente, irragionevole e lesiva del principio di parità di
trattamento di situazioni analoghe (art. 3 della Costituzione),
nonché lesiva della garanzia difensiva (art. 24 della Costituzione)
in quanto determina conseguenze processuali diversificate in presenza
di quadri probatori e investigativi identici, con lesione dei diritti
delle parti del processo diverse dall'autore del reato;
che la questione di costituzionalità sollevata è rilevante -
conclude il tribunale rimettente - perché attiene alla
utilizzabilità o meno, ai fini delle contestazioni, di un verbale di
sommarie informazioni rese da un soggetto alla polizia giudiziaria;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che, ritenendo trasferibili anche alla presente questione i
rilievi contenuti nella sentenza n. 228 del 1982 di questa Corte, ha
concluso per una declaratoria di infondatezza.
Considerato che, come risulta dall'ordinanza di rimessione e come
si desume altresì dal fatto che l'organo giudiziario rimettente -
tribunale - non è quello ordinariamente competente a conoscere del
reato di favoreggiamento personale, alla stregua del criterio di
determinazione della competenza per materia secondo il limite
edittale di pena (artt. 6 e 7 cod. proc. pen.), il processo penale
nel corso del quale la questione di costituzionalità è stata
sollevata non ha per oggetto la figura di reato di favoreggiamento
personale, alla quale si richiede di estendere la possibilità di
applicazione della causa di non punibilità della ritrattazione;
che, in rapporto ai profili di incostituzionalità dedotti dal
rimettente, incentrati sull'ingiustificata diversificazione nella
disciplina sostanziale di situazioni tra loro assimilabili, si deve
osservare che la possibilità giuridica di ritrattare, che il
tribunale chiede riconoscersi in favore di chi sia imputato del reato
di favoreggiamento personale, non potrebbe evidentemente spiegare
alcun effetto sull'esito del giudizio di merito cui il rimettente
medesimo è chiamato, che non concerne quel titolo di reato né il
suo autore;
che, in rapporto all'asserita rilevanza della questione circa
l'utilizzabilità nel processo a quo di un verbale di sommarie
informazioni rese da un soggetto alla polizia giudiziaria, si deve
rilevare che non risulta dall'ordinanza, e non è neppure da questa
logicamente ricavabile, in quale modo l'esito dell'eventuale processo
penale per le dichiarazioni, in ipotesi, false sia incidente sul
regime di utilizzazione dell'atto nel processo a quo, instaurato su
imputazioni diverse da quella di favoreggiamento, una volta che il
soggetto assuma la veste di imputato di reato connesso (art. 210,
comma 1, cod. proc. pen.);
che d'altra parte qualora l'enunciata incidenza della questione
sollevata sull'utilizzazione dell'atto processuale debba intendersi
nel senso che il dichiarante non ha ancora assunto, allo stato, la
veste di imputato del reato di favoreggiamento personale, deve in
contrario osservarsi che a maggior ragione il dubbio di
costituzionalità è ininfluente sul processo principale, non potendo
per definizione porsi un problema di non punibilità in difetto
dell'esercizio dell'azione penale o dell'avvio del procedimento
penale in ordine al reato cui si chiede di rendere applicabile la
causa di non punibilità;
che, pertanto, la questione è sollevata sotto ogni profilo in
via ipotetica e, risultando priva del necessario carattere della
rilevanza rispetto al giudizio principale, deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 376 del codice penale, in
relazione all'art. 378 dello stesso codice, sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal tribunale di
Sassari, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1998.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Malvica
Depositata in cancelleria il 18 luglio 1998.
Il cancelliere: Malvica
ECLI:IT:COST:1998:298 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte