Ordinanza n. 298/1999
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/07/1999 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 116, comma 13,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), promosso con ordinanza emessa il 9 luglio 1998 dal pretore
di Siena, nel procedimento penale a carico di Gentili Francesco,
iscritta al n. 667 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale,
dell'anno 1998.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1999 il giudice
relatore Francesco Guizzi.
Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico d'un
imputato del reato di cui all'art. 116, comma 13, del decreto
legislativo del 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada),
perché, essendo in possesso della sola autorizzazione provvisoria
alla guida dei veicoli di categoria B, veniva colto mentre circolava
con un motoveicolo di categoria A, unitamente a persona munita della
patente di categoria superiore, il difensore eccepiva, innanzi al
pretore di Siena, l'illegittimità costituzionale del predetto
articolo;
che il Pretore, convenendo sulla rilevanza e non manifesta
infondatezza dell'eccezione, ha sollevato, in riferimento all'art. 3
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del
citato art. 116, comma 13, là dove, ai sensi del successivo art.
122, commi 7 e 8, punisce con la mera sanzione amministrativa colui
che, avendo a fianco un istruttore munito di patente, circoli senza
l'autorizzazione per l'esercitazione alla guida di uno di quei
veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria B, C o D, ma
non è possibile utilizzare la patente di tipo A;
che, secondo il rimettente, alla luce della ratio decidendi posta
a fondamento della sentenza n. 3 del 1997 di questa Corte (che ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 116, comma 13,
del codice della strada, nella parte in cui non prevede, in luogo
della sanzione penale, quella amministrativa per colui che guidi, con
patente di categoria B, C o D, un veicolo per il quale sia richiesto
il permesso di categoria A si dovrebbe pervenire a identico
trattamento per coloro che, unitamente a persona munita di patente
superiore, siano colti a circolare con motoveicoli per i quali
occorre l'autorizzazione di categoria A;
che, al contrario, l'art. 122, commi 7 e 8, dello stesso codice,
tratta come illeciti amministrativi soltanto le ipotesi di
esercitazione alla guida diverse da quelle poste in essere da un
aspirante al conseguimento della patente di categoria A;
che nella pronuncia testé indicata - conclude il rimettente - la
Corte, in linea con la sentenza n. 246 del 1995, ha rilevato
l'arbitrarietà del diverso trattamento normativo con riguardo,
rispettivamente, alle ipotesi di guida irregolare di motoveicoli
ascrivibili al permesso di categoria A, e di guida di autoveicoli per
i quali è necessaria la patente di categoria B;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per
l'inammissibilità o, comunque, per la manifesta infondatezza;
che ad avviso dell'Avvocatura, la quale non ha ritenuto di
motivare l'eccezione di inammissibilità, la questione sarebbe
manifestamente infondata, poiché sarebbe particolarmente pericoloso
e non equiparabile alle condotte disegnate dall'art. 122, commi 7 e
8, il comportamento di chi, pur provvisto della semplice
autorizzazione provvisoria alla circolazione con veicoli di categoria
B, si ponga alla guida di un motoveicolo senza avere né la patente
idonea né quella di categoria superiore;
che nel caso dell'art 122, comma 7, il difetto del possesso della
patente sarebbe in qualche misura compensato dalla presenza di un
accompagnatore esperto;
che identica ratio potrebbe scorgersi anche nell'ipotesi del
comma successivo, quando il guidatore non abbia il possesso
dell'autorizzazione provvisoria;
che a garantire la non particolare pericolosità della condotta
(censurata soltanto in sede amministrativa) è in entrambi i casi
l'esperienza dell'accompagnatore con le sue attitudini psico-fisiche,
richieste dall'art. 122, comma 1;
che, perciò, troverebbe giustificazione la disparità dei
trattamenti sanzionatori stabiliti dal codice della strada; né a
diverso giudizio si potrebbe pervenire anche se un terzo munito di
patente (di categoria superiore) sia presente sulla parte posteriore
del sedile del motoveicolo, non potendo la posizione
dell'accompagnatore, in tali veicoli, assicurare un intervento
tempestivo a garanzia della pubblica incolumità;
che sarebbe arbitrario equiparare l'ipotesi della guida con
patente di categoria superiore (presa in considerazione nella
sentenza n. 3 del 1997) con quella della guida di persona munita di
semplice autorizzazione provvisoria e, quindi, senza patente;
che la giurisprudenza costituzionale in tema di discrezionalità
del legislatore nella quantificazione delle sanzioni conforterebbe
ulteriormente la richiesta d'una declaratoria di manifesta
infondatezza.
Considerato che viene all'esame della Corte la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 116, comma 13, del codice della
strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, perché se ne
assume il contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in
cui, con riferimento all'art. 122, commi 7 e 8, dello stesso codice,
punisce con la sanzione penale, anziché con quella amministrativa,
colui che si ponga alla guida di un motoveicolo di categoria A, anche
se sulla parte posteriore di esso vi sia una persona, nella veste di
accompagnatore, munita della patente di guida di categoria superiore;
che l'ordinanza indica come tertium comparationis la disciplina
legislativa della guida dei veicoli con patente di tipo diverso da
quello richiesto per la circolazione regolare;
che, com'è noto, prima della pronuncia della Corte, a fronte di
un quadro di depenalizzazione della materia, pressoché completa, era
residuata un'unica figura di reato;
che dopo il monito rivolto al legislatore, contenuto nella
sentenza n. 246 del 1995, questa Corte ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 116, comma 13, del nuovo codice della
strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, nella parte de
qua;
che il rimettente invoca questo complessivo regime giuridico di
sanzioni amministrative, completato dalla citata decisione di questa
Corte, ma con riguardo soltanto alla ipotesi della guida di un
motoveicolo con "foglio rosa" non regolamentare, e non in riferimento
a tutti gli altri illeciti di guida con un "foglio rosa" di tipo
diverso da quello richiesto, del quale regime giuridico nulla è dato
sapere nella prospettazione del giudice rimettente;
che un accoglimento della questione non eliminerebbe del tutto la
disparità di trattamento fra le condotte di guida con "foglio rosa"
non appropriato, potendo restare escluse dall'invocato effetto più
favorevole le ipotesi di guida senza istruttore e con autorizzazione
non appropriata;
che, inoltre, a nulla rileva il fatto che sulla parte posteriore
del motoveicolo vi sia, nella veste di accompagnatore, una persona
munita della patente (fra l'altro, di categoria superiore);
che tale circostanza può avere rilevanza nei casi di
esercitazione alla guida su veicoli con più di due ruote (a
condizione, tuttavia, di rispettare le prescrizioni enucleate dalla
giurisprudenza della Corte di cassazione), e non ne ha per
l'esercitazione su veicoli a due ruote che costituiscono, certamente,
la principale figura di veicoli "nei quali non può prendere posto,
oltre al conducente, altra persona in funzione di istruttore" (art.
122, comma 5, del codice della strada);
che, in tali casi, è previsto che le esercitazioni senza la
persona in funzione di istruttore, avvengano "in luoghi poco
frequentati" (art. 122, comma 5);
che, pertanto, vi è una strutturale diversità nella guida di
siffatti veicoli rispetto a tutti gli altri, proprio con riferimento
alla fase dell'esercitazione, la quale non consente il giudizio di
comparazione e conduce alla declaratoria di manifesta infondatezza.
Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 116, comma 13, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Siena, con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 14 luglio 1999.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1999:298 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte