Ordinanza n. 299/1998
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/07/1998 · relatore Gustavo Zagrebelsky
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 149Codice civile
- art. 1Legge sul divorzio
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 649, secondo
comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 3 novembre
1997 dal pretore di Roma nel procedimento penale a carico di
Costantina Capotondi, iscritta al n. 893 del registro ordinanze 1997
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima
serie speciale, dell'anno 1998.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 20 maggio 1998 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky.
Ritenuto che il pretore di Roma, con ordinanza del 3 novembre 1997
emessa nel corso di un giudizio penale in fase dibattimentale, ha
sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 649, secondo comma, del codice
penale, nella parte in cui, prevedendo la procedibilità a querela
per i delitti contro il patrimonio commessi in danno - tra altre
ipotesi - del coniuge legalmente separato, non stabilisce la medesima
regola per il caso di reato commesso in danno del coniuge divorziato;
che ad avviso del giudice rimettente la condizione di coniuge
separato e quella di ex-coniuge (divorziato) devono ritenersi
analoghe, in relazione alla ratio della disposizione impugnata, che
intende affidare all'iniziativa della parte offesa la scelta di
avanzare istanza punitiva allorché la stessa sia stata
precedentemente legata all'autore del reato da un rapporto coniugale;
che la mancata estensione della speciale disciplina all'ipotesi
anzidetta configurerebbe pertanto una ingiustificata disparità di
trattamento di situazioni assimilabili, in violazione dell'invocato
principio di uguaglianza;
che la questione sollevata è rilevante - conclude il rimettente
- perché dal suo accoglimento discenderebbe, in rapporto al reato
dedotto nel processo, una declaratoria di improcedibilità per
mancanza di querela, allo stato non adottabile;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che, argomentando in senso contrario rispetto all'asserita
analogia delle situazioni poste a raffronto dal giudice a quo, ha
concluso per una declaratoria di infondatezza della questione.
Considerato che la richiesta del rimettente, di ricomprendere
nell'ambito della disposizione dell'art. 649, secondo comma, cod.
pen. in tema di procedibilità a querela per i delitti contro il
patrimonio anche il caso della parte offesa che sia il coniuge
divorziato dell'autore del fatto di reato, si basa sull'assunto
dell'assimilabilità di questo caso a quello, preso a termine di
raffronto, del coniuge legalmente separato, per il quale vale la
regola della procedibilità a querela;
che, in contrario, deve osservarsi che l'anzidetta assimilazione
non può riconoscersi, una volta che la legge penale dia rilievo
giuridico, ai fini del regime di procedibilità di un'intera
categoria di reati, alla relazione in atto che intercorre tra agente
e parte offesa, giacché in un caso - la separazione personale -
permane il vincolo matrimoniale, nell'altro - il divorzio - il
vincolo matrimoniale è "sciolto" (art. 149 cod. civ; art. 1 della
legge 1 dicembre 1970, n. 898);
che tale basilare distinzione è sufficiente nel senso di far
considerare non irragionevole né discriminatoria la disciplina
impugnata, che risulta coerente con una più generale linea di
diversificazione degli aspetti penali connessi, rispettivamente, alla
separazione personale e al divorzio che questa Corte ha già
riconosciuto essere non arbitraria e dunque non censurabile in
rapporto al parametro invocato (sentenza n. 325 del 1995, punto 4 del
diritto; sentenza n. 472 del 1989, punto 3 del diritto);
che, alla stregua delle osservazioni che precedono, una volta
caduta la premessa dell'omologazione tra le ipotesi dedotte, viene
meno di conseguenza la censura di disparità di trattamento tra le
stesse ipotesi, e pertanto la questione sollevata deve essere
dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 649, secondo comma, del codice penale,
sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore
di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1998.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Malvica
Depositata in cancelleria il 18 luglio 1998.
Il cancelliere: Malvica
ECLI:IT:COST:1998:299 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte