Art. 149 c.c. — Scioglimento del matrimonio
[1]((Il matrimonio si scioglie con la morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge.
[2]Gli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso, ai sensi dell'articolo 82 o dell'articolo 83, e regolarmente trascritto, cessano alla morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge)).
Testo vigente dal 20 settembre 1975, tuttora in vigore · versione 52 su Normattiva