Ordinanza n. 299/1999
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/07/1999 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 7legge 384/1992
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 3, del
d.-l. 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di
previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni
fiscali), convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre
1992, n. 438; giudizi promossi con tre ordinanze emesse il 24 aprile
1997 dal Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, sezione
distaccata di Pescara, rispettivamente iscritte ai nn. 874, 875 e 876
del registro ordinanze 1997 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica, n. 53, prima serie speciale, dell'anno 1997.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 aprile 1999 il giudice
relatore Francesco Guizzi.
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo,
sezione distaccata di Pescara, con tre ordinanze di identico
contenuto, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 7, comma 3, del d.-l. 19 settembre 1992, n. 384 (Misure
urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego,
nonché disposizioni fiscali), convertito, con modificazioni, nella
legge 14 novembre 1992, n. 438, il quale dispone che "per l'anno 1993
non trovano applicazione le norme che comunque comportano incrementi
retributivi in conseguenza sia di automatismi stipendiali, sia
dell'attribuzione di trattamenti economici, per progressione
automatica di carriera, corrispondenti a quelli di funzioni
superiori, ove queste non siano effettivamente esercitate";
che il rimettente ritiene che tale articolo sia applicabile anche
ai magistrati ordinari, trattandosi di norma generale, e che questa
interpretazione, l'unica possibile, porrebbe la norma in contrasto
con i seguenti parametri costituzionali:
l'art. 3, avendo creato una ingiusta e irrazionale disparità di
trattamento fra coloro che, per sorte, hanno maturato l'incremento
stipendiale nel 1993, e coloro che lo hanno maturato l'anno prima o
l'anno dopo;
l'art. 36, vigendo per i pubblici dipendenti il principio della
parità di retribuzione a parità (qualitativa o quantitativa) di
prestazione lavorativa, mentre l'articolo oggetto di censura avrebbe
creato una disparità retributiva fra magistrati di pari qualifica
che svolgono le medesime funzioni;
l'art. 53, in quanto il "blocco" degli incrementi stipendiali
per l'anno 1993 avrebbe rappresentato una prestazione patrimoniale
imposta, la quale ha inciso soltanto su una categoria di contribuenti
(i pubblici dipendenti) e, all'interno di essa, soltanto su coloro
che hanno maturato incrementi retributivi nell'anno 1993;
che, in ordine alla rilevanza, il giudice a quo osserva che la
declaratoria di illegittimità costituzionale della norma citata,
attribuendo ai magistrati ricorrenti il diritto alla percezione degli
incrementi stipendiali non corrisposti avrebbe reso fondato il
ricorso;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso
per l'infondatezza, dovendosi ritenere la questione già decisa dalla
sentenza n. 245 del 1997 di questa Corte.
Considerato che, nell'esaminare la rilevanza della questione,
questa Corte è tenuta a seguire l'interpretazione della norma
adottata dal giudice a quo, se non implausibile e non in contrasto
con il diritto vivente (fra le tante, v. le sentenze nn. 516 e 60 del
1995);
che, nel caso di specie, non sussiste né l'uno né l'altro vizio
ermeneutico;
che, in particolare, non si è formato "diritto vivente" sulla
materia;
che, nel merito, il giudice a quo, pur invocando diversi
parametri costituzionali (artt. 3, 36 e 53 della Costituzione),
riconduce ciascuna delle censure alla disparità di trattamento, che
sussisterebbe fra chi ha maturato il conferimento della qualifica nel
1993 e chi lo ha acquisito prima o dopo tale data; disparità che si
verificherebbe, altresì, fra i pubblici impiegati e i dipendenti
privati;
che questa Corte ha già affermato che il d.-l. n. 384 del 1992
è stato emanato in un momento assai delicato per la vita
economico-finanziaria del Paese, caratterizzato dalla necessità di
recuperare l'equilibrio di bilancio;
che per esigenze così stringenti il legislatore ha imposto a
tutti sacrifici anche onerosi (sentenza n. 245 del 1997) e che norme
di tale natura possono ritenersi non lesive del principio di cui
all'art. 3 della Costituzione (sotto il duplice aspetto della non
contrarietà sia al principio di uguaglianza sostanziale, sia a
quello della non irragionevolezza), a condizione che i suddetti
sacrifici siano eccezionali, transeunti, non arbitrari e consentanei
allo scopo prefisso;
che il d.-l. n. 384 del 1992 e in particolare l'art. 7, pur
collocandosi in un ambito estremo, non lede tuttavia alcuno dei
precetti indicati, in quanto il sacrificio imposto ai pubblici
dipendenti dal comma 3 del citato art. 7 è stato limitato a un anno;
così come limitato nel tempo è stato il divieto di stipulazione di
nuovi accordi economici collettivi, previsto dal comma 1 dell'art. 7
e che, quindi, tale norma ha imposto un sacrificio non
irragionevolmente esteso nel tempo (sentenza n. 99 del 1995), né
irrazionalmente ripartito fra categorie diverse di cittadini,
giacché la manovra di contenimento della spesa pubblica compiuta con
il d.-l. più volte richiamato non ha inciso soltanto sulla
condizione e sul patrimonio dei pubblici impiegati, ma anche su
quello di altre categorie di lavoratori;
che pertanto, riuniti i giudizi, la questione deve dichiararsi
manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 3, del
d.-l. 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di
previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni
fiscali), convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre
1992, n. 438, sollevata, con riferimento agli artt. 3, 36 e 53 della
Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo,
sezione distaccata di Pescara, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 14 luglio 1999.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1999:299 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte